Sentenza del 26/03/2019 n. 79 - Comm. Trib. Prov. Savona
IMPOSTE SUI REDDITI - Irpef - detrazioni d'imposta per "risparmio energetico" - controllo formale ex art. 36 ter D.P.R. 600/73 - carenze in tema di comunicazione all'ENEA - iscrizione a ruolo - legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2012, emessa dopo un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, con cui erano state recuperate detrazioni per risparmio energetico pari, complessivamente, a euro 546,65 tra imposta, sanzioni e interessi. Contestavano il difetto di motivazione, sostenevano di aver effettivamente sostenuto le spese e ritenevano che le irregolarità nella comunicazione ENEA fossero meramente formali e non idonee a determinare la decadenza dal beneficio. In particolare, la comunicazione ENEA presentata nel 2012 non comprendeva correttamente alcune spese del 2010 e i relativi documenti (fattura, documento di trasporto e certificazioni) facevano riferimento a un immobile ubicato in Cisano sul Neva, diverso da quello di Ortovero indicato nella pratica ENEA.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto necessaria una nuova o ulteriore comunicazione ENEA, redatta da un tecnico abilitato, per correggere e integrare quella originaria e consentire la verifica della riferibilità delle spese agli interventi di risparmio energetico. Tale adempimento avrebbe dovuto essere eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo interessato, individuato nel 30 settembre 2013, oppure mediante il ricorso alla remissione in bonis, ma non è stato effettuato. Inoltre, la documentazione relativa alla spesa di euro 3.240,00 non dimostrava che gli infissi fossero destinati all'immobile di Ortovero oggetto della pratica ENEA. È stata quindi ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 36-ter D.P.R. 600/1973
Consente il controllo formale delle dichiarazioni e il recupero delle detrazioni non adeguatamente documentate o non conformi ai requisiti previsti.
Legge n. 296/2006
Disciplina le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, subordinandole al rispetto degli adempimenti sostanziali e documentali richiesti.
Art. 10, comma 3, Legge n. 212/2000
È stato invocato dai contribuenti per sostenere che le violazioni meramente formali, prive di danno erariale, non dovessero comportare la perdita del beneficio; il Collegio non ha ritenuto applicabile tale impostazione al caso concreto.
Art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997
È stato richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'irrilevanza delle violazioni formali, ma la Commissione ha considerato rilevanti le carenze documentali e la mancata possibilità di verificare la riferibilità tecnica delle spese.
Art. 2, comma 1, D.L. 16/2012
Disciplina la remissione in bonis; secondo la sentenza, anche il suo eventuale utilizzo avrebbe richiesto una rettifica formale della comunicazione ENEA, predisposta da un tecnico abilitato, entro i termini previsti.
Art. 37 D.P.R. 600/1973
È stato richiamato dai contribuenti in relazione all'imputazione temporale delle detrazioni pluriennali, ma la questione non ha inciso sull'esito, poiché il beneficio è stato negato per l'assenza di una comunicazione ENEA valida e per l'incerta riferibilità delle spese all'immobile agevolato.
Art. 7 Legge n. 212/2000
La censura di difetto di motivazione è stata respinta, poiché l'Amministrazione aveva indicato nella comunicazione di rettifica le ragioni del recupero, consentendo al contribuente di comprendere la contestazione.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13 maggio 2011
Ammette la rettifica della scheda ENEA entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione; la sentenza ha applicato tale termine ritenendo tardiva o comunque mancante la rettifica.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 44/E del 27 ottobre 2010
È stata richiamata per confermare la necessità della correzione della comunicazione ENEA quando le spese agevolabili non risultano correttamente indicate nella scheda originaria.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 283/E del 2008
Attribuisce alla documentazione tecnica inviata all'ENEA la funzione di attestare quali spese siano effettivamente collegate agli interventi di risparmio energetico.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2013
È stata utilizzata per evidenziare la duplice funzione della comunicazione ENEA: consentire la verifica dei requisiti tecnici e permettere il monitoraggio dei risultati energetici.
Massime di principio
- Per le detrazioni per risparmio energetico, la comunicazione ENEA non è necessariamente una formalità irrilevante: deve consentire di verificare la natura tecnica dell'intervento, l'importo delle spese e la loro riferibilità all'immobile agevolato.
- Quando vengono sostenute ulteriori spese o eseguiti interventi diversi da quelli indicati nella comunicazione ENEA originaria, è prudente presentare una nuova comunicazione o una rettifica entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi nella quale la spesa viene detratta.
- La documentazione fiscale deve identificare con chiarezza l'immobile interessato. Se fatture, documenti di trasporto o certificazioni indicano un indirizzo diverso da quello della pratica ENEA, il contribuente deve fornire elementi documentali idonei a dimostrare il collegamento con l'immobile agevolato.
- L'effettivo pagamento della spesa non è sufficiente, da solo, a dimostrare il diritto alla detrazione: occorre anche provare il rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla disciplina agevolativa.
- Le dichiarazioni fiscali possono essere emendabili, ma la correzione non elimina automaticamente la necessità di rispettare gli adempimenti specifici, i termini e le modalità stabiliti per la fruizione dell'agevolazione.
- Il controllo formale ex art. 36-ter può legittimamente condurre al recupero della detrazione quando la documentazione non consente di verificare i presupposti dell'agevolazione o evidenzia una possibile riferibilità delle spese a un immobile diverso.
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