Sentenza del 26/03/2019 n. 303 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Accertamento - imposta unica sulle scommesse - obbligo traduzione atti tributari in lingua straniera - non sussiste - perfezionamento e luogo del contratto di scommessa coincidenti con il luogo di accettazione - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S. LTD ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’imposta unica sulle scommesse per gli anni 2008-2012, per un importo di 67.994,31 euro oltre interessi e sanzioni, contestando la decadenza dell’Amministrazione per il 2008, l’assenza di traduzione dell’atto in inglese, la carenza dei presupposti soggettivi e territoriali, il contrasto con il diritto dell’Unione europea e con la Costituzione, nonché l’applicabilità delle sanzioni. La società sosteneva, in particolare, di operare dall’estero e di non essere soggetta all’imposta italiana.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. È stato riconosciuto l’annullamento dell’accertamento per l’anno 2008, essendo intervenuta la decadenza dell’Ufficio, e sono state mantenute le altre pretese fiscali per gli anni 2009-2012, con il solo parziale annullamento delle sanzioni formali già disposto in primo grado. La società estera è stata ritenuta obbligata solidalmente con l’impresa italiana che raccoglieva e gestiva materialmente le scommesse sul territorio nazionale. È stata inoltre esclusa la necessità di tradurre in inglese gli atti tributari e sono state poste a carico dell’appellante le spese processuali, quantificate in 3.000 euro.
Norme richiamate
Art. 3 del D.Lgs. 504/1998
Individua come soggetto passivo chiunque gestisca, anche con mezzi telematici e per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse. Se l’attività è svolta per conto di terzi, il soggetto per conto del quale essa è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta e delle sanzioni.
Art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220/2010
Soggetto passivo d'imposta è chiunque ancorché in assenza o in caso di inefficacia di concessione ... gestisce con qualunque mezzo, anche telematico per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi prognostici o scommesse di qualsiasi genere.
La norma, qualificata come interpretazione autentica, estende la soggettività passiva anche alle attività svolte senza concessione e per conto di operatori esteri, prevedendo la responsabilità solidale del soggetto estero.
Art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 288/1998
L'imposta unica sulle scommesse si applica alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero.
Il presupposto territoriale dell’imposta è integrato quando la scommessa è accettata in Italia, indipendentemente dalla sede estera dell’organizzatore o dal luogo in cui si svolge l’evento.
Art. 46, comma 2, del D.Lgs. 546/1992
È stato richiamato per la cessazione parziale della materia del contendere relativamente alle sanzioni formali.
Sentenza del Consiglio di Stato n. 4905/2002
Il luogo di conclusione del contratto è correlato al momento dell'accettazione e dell'incasso della puntata.
Il contratto di scommessa si considera perfezionato nel luogo in cui la puntata viene accettata e incassata; l’eventuale successiva mancata accettazione del bookmaker estero è considerata una condizione di risoluzione, non un elemento che impedisce il perfezionamento.
Sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018
Ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’assoggettamento all’imposta unica delle ricevitorie che operano per conto di soggetti privi di concessione, per le annualità successive al 2011.
Art. 56 TFUE
Invocato dalla ricorrente in relazione alla libera prestazione dei servizi, ma ritenuto non ostativo all’applicazione dell’imposta unica sulle scommesse accettate in Italia.
Art. 401 della direttiva 2006/112/CE
Invocato dalla ricorrente per contestare la compatibilità dell’imposta con il sistema IVA, senza che la censura fosse accolta dal giudice.
Massime di principio
- Per l’imposta unica sulle scommesse rileva principalmente il luogo in cui la scommessa viene raccolta, accettata e viene incassata la puntata, non la sede estera dell’organizzatore né il luogo dell’evento sportivo.
- Un operatore estero può essere chiamato a rispondere solidalmente dell’imposta se l’attività è svolta in Italia per suo conto da un intermediario o da una ricevitoria, anche in assenza di concessione.
- La raccolta materiale delle scommesse, il contatto con il pubblico e l’incasso delle somme costituiscono elementi idonei a dimostrare la gestione dell’attività nel territorio italiano.
- Gli atti tributari non devono essere necessariamente tradotti nella lingua straniera del destinatario, salvo specifiche disposizioni applicabili o concrete esigenze riconosciute dall’ordinamento.
- La decadenza dell’Amministrazione finanziaria deve essere valutata separatamente per ciascuna annualità; nel caso esaminato ha comportato l’annullamento dell’accertamento limitatamente al 2008.
- Le sanzioni formali possono essere trattate distintamente dall’imposta principale e possono essere annullate o ridotte anche quando la pretesa tributaria sostanziale viene confermata.
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