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Sentenza

Sentenza del 26/03/2019 n. 306 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - imposta unica sulle scommesse - contrasto tra art. l comma 66 lett. b. della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 ed art. 401 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE - non sussiste - natura di tributo non armonizzato - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La G. GmbH ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2011 e 2012, pari a euro 36.179,09 oltre interessi e sanzioni, contestando la propria responsabilità solidale con la ditta individuale M.A., che raccoglieva scommesse in Italia per suo conto. Ha sostenuto l'assenza dei presupposti oggettivi, soggettivi e territoriali dell'imposta e ha eccepito il contrasto dell'imposta unica con l'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, oltre alla violazione della normativa sulla libera circolazione dei capitali.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento. Ha stabilito che l'imposta unica sulle scommesse è un tributo non armonizzato a livello europeo e non costituisce un'imposta sul volume d'affari vietata dalla Direttiva 2006/112/CE. L'imposta è dovuta per le scommesse accettate nel territorio italiano, anche quando l'organizzatore è stabilito all'estero. La ditta M.A., avendo raccolto, accettato ed erogato materialmente le somme relative alle scommesse in Italia, era il soggetto che gestiva l'attività; la G. GmbH, quale soggetto per conto del quale l'attività era svolta, rispondeva solidalmente dell'imposta e delle sanzioni. L'appellante è stata inoltre condannata al pagamento di euro 5.000,00 per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 401 della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE

    Ferme restando le altre disposizioni comunitarie, le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume d'affari, semprechè tale imposta, diritto o tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

    La norma non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché tali tributi non abbiano natura di imposta sul volume d'affari e non comportino formalità di frontiera. La sentenza ha ritenuto che l'imposta unica sulle scommesse non violi tale disposizione.

  • Art. 1, comma 66, lettera b), della Legge 13 dicembre 2010 n. 220

    Soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia di concessione, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi prognostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni.

    La disposizione individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse in Italia, anche senza concessione e per conto di un soggetto estero, prevedendo la responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.

  • Art. 3 del D.Lgs. 26 ottobre 1998 n. 504

    La norma disciplina il soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse ed è stata interpretata autenticamente dall'art. 1, comma 66, lettera b), della Legge n. 220/2010.

  • Art. 1, comma 2, lettera b), della Legge n. 288/1998

    L'imposta unica sulle scommesse si applica alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero.

    Il presupposto territoriale dell'imposta è collegato all'accettazione della scommessa in Italia, indipendentemente dal luogo in cui si svolge l'evento o dalla sede estera dell'organizzatore.

  • Sentenza del Consiglio di Stato n. 4905/2002

    Il luogo di conclusione del contratto di scommessa è individuato nel momento dell'accettazione e dell'incasso della puntata; tale momento consente di localizzare territorialmente l'operazione in Italia.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 23 gennaio 2018

    La Corte ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 del D.Lgs. n. 504/1998 e 1, comma 66, lettera b), della Legge n. 220/2010, confermando l'assoggettabilità all'imposta unica delle ricevitorie che operano per soggetti privi di concessione.

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse è considerata un tributo nazionale non armonizzato: la sua disciplina deriva principalmente dalla normativa italiana e non è automaticamente esclusa dalla Direttiva IVA.
  • Il fatto che la base o il metodo di calcolo utilizzi elementi collegati al volume delle giocate non trasforma, di per sé, l'imposta in un'imposta sul volume d'affari vietata dal diritto europeo.
  • Per stabilire il presupposto territoriale rileva normalmente il luogo in cui la scommessa viene accettata e la puntata viene raccolta, non la sede estera del bookmaker né il luogo in cui si svolge l'evento.
  • La raccolta materiale delle scommesse in Italia può integrare attività di gestione anche se svolta senza concessione o autorizzazione.
  • Quando un operatore italiano raccoglie scommesse per conto di un soggetto estero, il gestore locale può essere il soggetto passivo principale, mentre l'organizzatore estero può rispondere solidalmente dell'imposta e delle sanzioni.
  • La responsabilità solidale può operare anche in assenza di un rapporto concessorio valido, se viene dimostrato che l'attività è stata concretamente svolta per conto del soggetto estero.
  • In controversie analoghe è essenziale verificare i fatti della raccolta: luogo di accettazione delle puntate, soggetto che incassa il denaro, attività svolta dall'intermediario e collegamento dell'attività con l'organizzatore estero.

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