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Sentenza

Sentenza n. 16760/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202514873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento ANAC di conclusione del procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici della determinazione comunale diretta alla risoluzione del contratto d’appalto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento ANAC del 23 ottobre 2025 che aveva disposto l’annotazione nel casellario informatico della determinazione del Comune di Arsiero del 19 giugno 2025, adottata ai fini della risoluzione del contratto relativo alla ristrutturazione di un edificio nell’ambito del progetto PNRR «Attrattività dei borghi». Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito di un invito alla transazione formulato dal Tribunale di Vicenza nella controversia sulla risoluzione contrattuale, l’impresa ha raggiunto con il Comune un accordo di risoluzione consensuale che esclude reciproche responsabilità per la mancata esecuzione del contratto; ANAC ha quindi comunicato il 19 giugno 2026 la cancellazione dell’annotazione. La ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché cessata la materia del contendere. La cancellazione dell’annotazione è conseguita all’accordo transattivo sopravvenuto con il committente e non ha effetto retroattivo: non equivale al riconoscimento dell’illegittimità dell’originario provvedimento ANAC, che costituiva l’utilità perseguita in giudizio e la sola pienamente satisfattiva dell’interesse della ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto che sia più corretto definire il giudizio dichiarandone l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, costituendo la cancellazione dell’annotazione l’effetto di un fatto sopravvenuto, i.e. la conclusione di un accordo transattivo con il committente, che non opera retroattivamente, e non del riconoscimento dell’illegittimità dell’originario provvedimento di annotazione (utilità perseguita con il presente giudizio e la sola integralmente satisfattiva dell’interesse della ricorrente);

    La sopravvenuta cancellazione dell’annotazione determina improcedibilità quando deriva da un fatto sopravvenuto e non riconosce l’illegittimità dell’atto impugnato, sicché non realizza l’utilità integralmente perseguita con il ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ritenuto, in ragione di quanto sopra, di poter comunque compensare le spese di giudizio tra le parti;

    Nel definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • La cancellazione sopravvenuta di un’annotazione amministrativa non comporta cessazione della materia del contendere se è conseguenza di un accordo intervenuto tra le parti e non costituisce riconoscimento dell’illegittimità dell’atto originariamente impugnato; se l’interesse del ricorrente era ottenere tale riconoscimento, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACEsecuzione del contratto pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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