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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17688/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata all'estradando nell'ambito di procedura estradizionale. Il ricorso deduceva due motivi principali: (1) violazione di legge e omessa motivazione per non avere dichiarato la cessazione della custodia per il decorso dei termini previsti dal diritto della Repubblica della Macedonia del Nord (artt. 165 e 171 del codice di rito macedone), poiché la misura cautelare straniera non poteva durare oltre 30 giorni e non risulterebbe richiesta di proroga; (2) violazione di legge e motivazione apparente per il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia con misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico), in quanto la difesa sosteneva la mancanza di adeguatezza e proporzionalità della custodia in carcere e l'assenza di elementi che giustificassero una prognosi negativa sulla osservanza delle prescrizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato l'assenza di nuovi elementi a favore dell'affievolimento delle esigenze cautelari e la mancanza di radicamento dell'imputato in Italia; ha inoltre considerato non idonea una misura alternativa a garantire la consegna allo Stato richiedente, dato che l'imputato poteva raggiungere la Grecia (area Schengen) e quindi sottrarsi al rischio di estradizione. Sulla questione dell'eventuale cessazione della misura straniera, la Cassazione ha osservato che la mancata revoca da parte dell'autorità macedone esclude che l'autorità italiana possa sindacarne la validità. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e insufficiente a dimostrare l'equivalenza o l'adeguatezza della misura domiciliare con braccialetto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • Costituzione italiana

    Richiamato per il principio del giusto processo/garanzie giudiziarie; la Corte non ha ritenuto che vi fosse violazione costituzionale nella decisione di rigetto della revoca/sostituzione.

  • Codice di procedura penale (Italia)

    artt. 121, 125, 178, 179, 714, 718, 722

    Gli articoli relativi ai mezzi di impugnazione, modalità di iscrizione e procedimento cautelare sono stati evocati dalla difesa; la Corte ha ritenuto che non siano stati forniti elementi nuovi e che la motivazione della Corte territoriale sia adeguata rispetto ai requisiti di legge per il rigetto.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (Italia)

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Predisposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'articolo per la trasmissione e comunicazione del provvedimento.

  • Codice di rito della Repubblica della Macedonia del Nord

    Invocati dal ricorrente per sostenere la cessazione automatica della misura cautelare dopo 30 giorni; la Corte ha ritenuto che la validità o la revoca della misura sia questione di competenza dell'autorità macedone e che, non risultando una revoca, l'autorità italiana non possa sindacarne la validità per finalità di estradizione.

Massime di principio

  • In materia estradizionale la custodia applicata in Italia per garantire la consegna rimane valutata alla luce delle esigenze cautelari nazionali: l'eventuale scadenza o durata di una misura disposta dallo Stato richiedente non è automaticamente rilevante salvo che l'autorità richiedente abbia esplicitamente revocato o rinunciato alla misura.
  • Per ottenere la revoca o la sostituzione di una misura custodiale il ricorrente deve fornire elementi concreti e nuovi che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari; deduzioni generiche o evocazioni dell'equivalenza di misure alternative (es. braccialetto elettronico) sono inadeguate.
  • Le misure alternative (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) possono essere rifiutate se non garantiscono la concreta possibilità di esecuzione dell'estradizione: fattori rilevanti sono il rischio di fuga, l'assenza di radicamento nel territorio, e la possibilità di raggiungere Stati in area Schengen senza controlli di frontiera.
  • Quando la controversia coinvolge atti o durata di misure cautelari emesse da autorità straniere, l'organo giudiziario nazionale non procede a una sindacazione sulla validità formale dell'atto estero ma valuta se vi sia stata manifestazione di volontà dell'autorità straniera che renda irrilevante l'esigenza cautelare italiana (ad es. revoca ufficiale).
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e l'attivazione degli adempimenti amministrativi previsti dalle norme di procedura.

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