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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21039/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa per detenzione/cessione di sostanza stupefacente in forma di lieve entità. I motivi erano due: il primo denunciava vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente risposto alle difese; il secondo contestava l'eccessività della pena e il diniego delle attenuanti generiche, assumendo che la riduzione operata fosse comunque insufficiente e che la confessione dovesse essere valorizzata positivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché generico e non confrontato in modo specifico con la motivazione dei giudici di merito, i quali avevano invece affrontato gli argomenti difensivi con ragioni pertinenti. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva già ridotto la pena rispetto al primo grado, valorizzando le modalità di spaccio domestico e le plurime cessioni, anche durante gli arresti domiciliari; inoltre aveva legittimamente escluso le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, non essendo sufficiente la confessione che si era limitata a confermare quanto già emerso dalle indagini. Conseguentemente è stata applicata la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La fattispecie contestata riguarda la detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità; la Corte non rivaluta il merito ma considera coerente la qualificazione e la pena determinata nei limiti già ridotti in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata; se è generico o non si confronta con la ratio decidendi, è manifestamente infondato.
  • La censura sulla pena è inammissibile o infondata quando la Corte di merito abbia già effettuato una riduzione motivata della sanzione, valorizzando le modalità concrete della condotta e la reiterazione dei fatti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi di valutazione; la mera confessione non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti se si limita a recepire quanto già emerso dalle indagini.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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