Sentenza del 01/03/2017 n. 1743 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Scadenza del termine per impugnare - Conversione della prescrizione breve in decennale illegittima - Non sussiste efficacia di giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della mancata impugnazione tempestiva della cartella di pagamento. Il ricorrente contestava che la scadenza del termine per opporsi producesse la conversione della prescrizione breve applicabile al credito nel termine ordinario decennale previsto dall’art. 2953 c.c. La questione centrale era stabilire se una cartella non impugnata potesse acquisire efficacia equivalente a un giudicato.
La decisione
La tesi della conversione è stata ritenuta illegittima. La mancata opposizione alla cartella determina la decadenza dalla possibilità di impugnarla e rende il credito irretrattabile, ma non trasforma il termine di prescrizione breve in quello decennale. L’art. 2953 c.c. opera soltanto quando il credito sia consacrato in un titolo giudiziale definitivo. La cartella di pagamento, essendo un atto amministrativo, non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato.
Norme richiamate
Art. 2953 c.c.
In caso di sentenza di condanna passata in giudicato, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale è ammessa solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per effetto della mancata impugnazione di una cartella di pagamento.
Art. 24 d.P.R. 602/1973 e norme sul termine per l’opposizione alla cartella di pagamento
La mancata impugnazione entro il termine previsto comporta la decadenza dalla possibilità di contestare giudizialmente la cartella e l’irretrattabilità della pretesa, ma non attribuisce alla cartella natura di sentenza né efficacia di giudicato.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 23397/2016
La pronuncia afferma che la definitività amministrativa della cartella non equivale a un giudicato e non determina la conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione tempestiva di un atto della riscossione può rendere il credito non più contestabile nel merito, ma non modifica automaticamente il termine di prescrizione previsto per quel credito.
- La prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. richiede normalmente una sentenza definitiva o altro titolo giudiziale equiparabile; non è sufficiente un atto amministrativo divenuto definitivo per decorso del termine di opposizione.
- Irretrattabilità del credito e prescrizione decennale sono effetti distinti: la prima riguarda la perdita della possibilità di contestare l’atto, mentre la seconda riguarda il decorso del tempo entro cui il credito può essere fatto valere.
- Per valutare la prescrizione di una pretesa riscossa tramite cartella occorre individuare la natura del credito e applicare il relativo termine breve o ordinario, salvo l’esistenza di un vero titolo giudiziale definitivo.
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