Ordinanza n. 261/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 56 del 14 maggio 2026 (reg. gen. n. 474), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – Non recepimento delle perizie per indennizzi ai concessionari uscenti nel bando di gara”, nella parte riferita al lotto n. 31 Bagni Nettuno (doc. n. 1); - della determinazione del Comune di Laigueglia, Settore Urbanistica, n. settoriale 57 del 15 maggio 2026 (reg. gen. n. 476), a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Arch. Cinzia Cadei, recante “procedure di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 – indizione di gara”, nella parte riferita al lotto n. 31 Bagni Nettuno (doc. n. 2); - della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 15 maggio 2026 – recante “Concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo per le categorie individuate alla lettera A) gestione di stabilimenti balneari, B) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio e D) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, dell’art. 01, c.1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m. -approvazione schemi degli atti di gara”, nella parte riferita al lotto n. 31 Bagni Nettuno (doc. n. 3); - del disciplinare e relativi allegati, in particolare dell’allegato 4a), “della procedura comparativa per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative per la categoria individuata alla lettera a) (gestione di stabilimenti balneari), alla lettera b) (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio) e alla lettera d) (gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive) dell’art. 01, comma 1, del D.L. 05.10.1993, n. 400, convertito in legge 04.12.1993, n. 494 e s.m.”, nella parte riferita al lotto n. 31 Bagni Nettuno (doc. n. 4 e n. 4 bis); - dell’avviso pubblico datato 15 maggio 2026, a firma del Funzionario Responsabile, Arch. Cinzia Cadei, di indizione della “procedura ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime site sul territorio del Comune di Laigueglia, con finalità turistico-ricreative di cui all’art. 1, comma1, lettera a), b), d) della legge n. 118/2022 modificata dal D.L. 400/93”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di indizione e lex specialis della gara per l'assegnazione del lotto demaniale marittimo n. 31 Bagni Nettuno, con mancata previsione in gara dell'indennizzo spettante al concessionario uscente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concessionaria uscente ha impugnato, chiedendone cautelativamente la sospensione, la determinazione con cui il Comune ha ritenuto non utilizzabile la perizia predisposta per la quantificazione dell'indennizzo e dell'equa remunerazione previsti dall'art. 4, comma 9, della legge n. 118/2022, la successiva determinazione di indizione della gara, la deliberazione di Giunta di approvazione degli atti di gara, il disciplinare con allegati e l'avviso pubblico, limitatamente al lotto n. 31. La ricorrente ha censurato: l'espunzione dal bando della previsione dell'indennizzo; la mancata indicazione dell'indennizzo nella lex specialis; l'illegittimità della valutazione comunale di erroneità della perizia, contestando i criteri applicati e invocando uno schema di bando-tipo; l'indeterminatezza dell'oggetto della concessione quanto alla distinzione tra opere amovibili, inamovibili, incamerabili e di difficile rimozione; l'attribuzione di punteggi premiali per la demolizione di opere di difficile rimozione, per la prevalenza di opere di facile rimozione, per la rinuncia a una porzione dell'area da destinare a spiaggia libera, per determinati investimenti e per contributi economici volontari destinati a servizi pubblici. Ha inoltre dedotto il pregiudizio derivante dall'immediata efficacia lesiva degli atti di gara.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto le censure, in parte, inammissibili per difetto di interesse attuale o per difetto di immediata lesività, poiché la mancata indicazione dell'indennizzo e le clausole relative ai punteggi non impediscono la partecipazione alla gara, non precludono la presentazione di un'offerta competitiva e non attribuiscono vantaggi indebiti ad altri concorrenti. La mancata previsione dell'indennizzo nel bando non esclude in astratto il diritto previsto dalla legge, che potrà essere riconosciuto successivamente ove dimostrato nell'an e nel quantum. La censura sulla perizia è stata ritenuta anche irricevibile per la mancata impugnazione delle precedenti note comunali, non impugnate, che avevano precisato i criteri di determinazione dell'indennizzo; in ogni caso, è stata considerata prima facie infondata, poiché, in assenza di decreti attuativi, è stato ritenuto corretto utilizzare come parametro il parere del Consiglio di Stato n. 750/2025, limitando la valutazione agli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili, mentre lo schema di bando-tipo invocato non ha efficacia precettiva. Le censure sulle clausole tecniche ed economiche della lex specialis sono state ritenute, in via cautelare, infondate: la documentazione di gara consentiva agli operatori professionali di conoscere la consistenza delle opere; il punteggio per la demolizione di opere amovibili era subordinato alla conformità normativa e al nulla osta dell'Agenzia del Demanio; i punteggi per opere di facile rimozione erano funzionali alla riqualificazione del litorale e coerenti con l'art. 4 della legge n. 118/2022; il mancato punteggio autonomo per la relazione sugli investimenti era coerente con la sua funzione illustrativa; il punteggio per la rinuncia a parte dell'area e la destinazione a spiaggia libera risultava coerente con l'obiettivo regionale di incremento delle spiagge libere; i contributi volontari per servizi pubblici erano compatibili con la legge e con una scelta discrezionale comunale ritenuta ragionevole. È stato inoltre escluso il periculum in mora: non è stata provata una distorsione grave della gara né un danno irreparabile; il pregiudizio economico era eventuale e risarcibile per equivalente; il Comune aveva concesso un termine più ampio per la presentazione dell'offerta. Nel bilanciamento degli interessi è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico a evitare indennizzi erroneamente determinati, suscettibili di alterare la competizione e la sostenibilità dell'offerta del nuovo concessionario. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 118/2022
comma 6, lettere b), c), d), e), f); comma 9
La norma consente di prevedere criteri e punteggi premiali correlati alla riqualificazione, accessibilità e fruibilità dell'area demaniale, alla qualità dei manufatti e ad altri servizi; il comma 9 prevede l'indennizzo e l'equa remunerazione del concessionario uscente quando ne ricorrono i presupposti, ma la loro quantificazione può avvenire successivamente se non sia correttamente dimostrata in gara.
art. 49 cod. nav.
La clausola relativa al punteggio per la demolizione di opere amovibili non è stata ritenuta contrastante con la disposizione, poiché il progetto deve essere conforme alla normativa demaniale e munito del nulla osta dell'Agenzia del Demanio.
art. 11-bis legge regionale n. 13/1999
La previsione dell'incremento della quota di spiagge libere o libere attrezzate è stata considerata una finalità legittima della clausola premiale che attribuisce punteggio alla rinuncia a una porzione dell'area in concessione.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.
Massime di principio
- La mancata indicazione nel bando di gara dell'indennizzo spettante al concessionario uscente non determina, di per sé, l'illegittimità della lex specialis quando non impedisca la partecipazione alla gara; il diritto all'indennizzo, se previsto dalla legge, può essere accertato e quantificato in una fase successiva, purché sia dimostrato nell'an e nel quantum.
- La clausola di gara che omette o rinvia la quantificazione dell'indennizzo non è immediatamente lesiva se non impedisce al concessionario uscente di formulare un'offerta competitiva e non esonera gli altri concorrenti dall'obbligo legale di corrispondere l'indennizzo ove ne ricorrano i presupposti.
- In assenza di decreti attuativi, la determinazione dell'indennizzo può essere parametrata agli investimenti non ammortizzati relativi a strutture stabili e inamovibili, secondo criteri desumibili da pareri istituzionali pertinenti; uno schema di bando-tipo privo di efficacia precettiva non può costituire parametro vincolante di legittimità.
- Le clausole della lex specialis non escludenti, che disciplinano criteri e punteggi dell'offerta, devono essere impugnate unitamente all'atto applicativo lesivo e non sono contestabili immediatamente in assenza di una lesione attuale e concreta della possibilità di partecipare alla gara.
- Nel giudizio cautelare, il danno patrimoniale eventuale e risarcibile per equivalente non integra, di regola, il periculum in mora; il bilanciamento può privilegiare l'interesse pubblico a evitare che indennizzi erroneamente determinati alterino la competizione e la sostenibilità economica della nuova concessione.
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