Sentenza del 01/02/2019 n. 3063 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva rettificato il reddito sulla base di un'agenda rinvenuta presso gli uffici di un soggetto terzo, contenente nominativi, importi e date di assegni da pagare e versamenti bancari. Gli importi degli assegni indicati nell'agenda coincidevano con gli estratti conto, mentre non vi era corrispondenza con le fatture di acquisto e il registro degli acquisti. La CTR aveva ritenuto che il contribuente non avesse dimostrato la destinazione delle somme né che i pagamenti fossero estranei all'attività d'impresa. In Cassazione il contribuente ha contestato, da un lato, l'ammissibilità dell'appello dell'Ufficio e un asserito vizio di motivazione e, dall'altro, la legittimità dell'accertamento induttivo fondato su documentazione extracontabile priva, a suo dire, di valore certificativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità dell'appello perché la copia era stata regolarmente depositata presso la CTP. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione, precisando che il giudizio di legittimità non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione dei fatti, salvo omissioni o contraddizioni decisive. Quanto al merito, la Corte ha confermato che la documentazione extracontabile, inclusi appunti personali e agende contenenti elementi riferibili all'attività d'impresa, può costituire una presunzione grave, precisa e concordante idonea a fondare l'accertamento induttivo. Spettava quindi al contribuente fornire la prova contraria circa la destinazione non imprenditoriale delle somme. Il contribuente è stato condannato a rimborsare all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio, liquidate in 6.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Disciplina l'ammissibilità dell'appello nel processo tributario e, nel caso concreto, il deposito della copia dell'appello presso la commissione tributaria che aveva emesso la decisione impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Riguarda, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione o l'omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha chiarito che il ricorso per Cassazione non consente una nuova valutazione complessiva delle prove.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
Prevede, ai fini IVA, la possibilità di procedere ad accertamento induttivo quando le irregolarità contabili o altri elementi disponibili impediscono una ricostruzione attendibile delle operazioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. e)
Consente la rettifica del reddito anche sulla base di elementi risultanti da verbali di ispezione e da presunzioni semplici, comprese quelle desunte da documentazione extracontabile o dalla cosiddetta contabilità in nero.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La nozione di scritture contabili può comprendere, ai fini probatori, anche documenti che registrino quantitativamente o monetariamente atti d'impresa o rappresentino la situazione patrimoniale e il risultato economico dell'attività.
Massime di principio
- Agende, appunti personali e altra documentazione extracontabile possono avere rilevanza fiscale anche se non sono registri contabili ufficiali, soprattutto quando contengono dati specifici e verificabili relativi a pagamenti, assegni o operazioni d'impresa.
- La documentazione extracontabile può fondare da sola un accertamento induttivo se presenta elementi sufficientemente gravi, precisi e concordanti; non è necessario che abbia valore certificativo formale.
- Quando l'Ufficio individua movimenti finanziari o annotazioni collegabili all'attività d'impresa, il contribuente deve fornire una prova concreta della loro natura estranea all'attività, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- In Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti effettuata dal giudice di merito; occorre indicare una specifica violazione di legge o l'omesso esame di un fatto decisivo.
- Un motivo di ricorso articolato in più profili non è automaticamente inammissibile, purché le diverse doglianze siano chiaramente individuabili e possano essere esaminate separatamente.
- Per contestare efficacemente un accertamento basato su documentazione extracontabile è opportuno dimostrare analiticamente l'origine delle annotazioni, la loro estraneità all'impresa e l'eventuale corrispondenza con documenti contabili o bancari coerenti.
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