Ordinanza n. 1153/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a)-della Determina Dirigenziale del Comune di Benevento R.G. n. 2052 del 29 dicembre 2025 (All.7 Determina e graduatoria) con oggetto “APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE, GRADUATORIE DEFINITIVE E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI” pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 29-12-2025 al 13-01-2026 (All.8 Periodo Pubblicazione), relativa alla selezione interna per quattro progressioni verticali ordinarie, destinate ai dipendenti inquadrati in diversi profili professionali, tra cui due posti per l'area dei Funzionari e dell’E.Q. e per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo che interessa la presente azione, nella parte in cui la ricorrente risulta classificata al posto 8^ con il punteggio 27,90, non utile all’assunzione in area Funzionari, in luogo del posto 1^ con il punteggio 78,50, o di altra/differente collocazione in graduatoria con punteggio maggiore comportante posizione più alta rispetto a quella assegnata, risultante all’esito del presente giudizio e dell’istruttoria a svolgersi; nonché di tutti gli atti presupposti compreso b)-il VERBALE n.3 e la sua “APPENDICE VERBALE n.3 SUB CRITERI DI VALUTAZIONE” del 17.12.2025 (All.14) nel quale la Commissione ha introdotto nuovi criteri di valutazione dei titoli, inesistenti nell’Avviso e nel Regolamento, idonei a modificare radicalmente gli elementi di valutazione dei titoli, deliberati lo stesso giorno dell’esame dei titoli e della formazione della graduatoria finale, e degli ulteriori atti conseguenti, ivi compreso: c)-la determinazione dirigenziale Servizio Risorse Umane N. 173 del 30-12-2025 RG N. 2071 del 30-12-2025 (All.9 Determina Scorrimento Graduatoria e Nomina LEONE Serafina) , con cui l’ente ha proceduto allo scorrimento della graduatoria nei confronti dell’ odierna parte controinteressata, Dr.ssa Serafina Leone, con decorrenza dal 31 dicembre 2025, nonché degli altri eventuali atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, anche allo stato non cogniti, previa, ove e per quanto ritenuto necessario, qualora codesto ecc.mo Tribunale dovesse ritenere che il bando, lex specialis, preveda come regola di ammissione e di valutazione il possesso di tre valutazioni della performance in area istruttori nel triennio precedente l’anno di pubblicazione del Bando stesso (anni 2021/2022/2023); nonché per la declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità e l’annullamento d)-del BANDO/AVVISO (All.4 Determina, Avviso, Schema Domanda) approvato con “-R.G. 1903/2024 “avviso di Selezione interna per n.4 progressioni verticali ordinarie del personale dipendente inquadrato in vari profili professionali”, nella parte relativa alla illegittima regola predetta, con conseguente condanna e ordine, rivolto al Comune di Benevento, di procedere al riesame della posizione della parte ricorrente ai fini dell’attribuzione del punteggio alla medesima spettante, della conseguente inclusione nella posizione corrispondente della graduatoria finale di merito tra i candidati “vincitori” o comunque con punteggio maggiore comportante posizione più alta rispetto a quella attualmente assegnata, e per, l’effetto, con adozione di ogni misura necessaria e sufficiente al collocamento della ricorrente al posto spettante in graduatoria, sulla base dell’accertamento richiesto e all’esecuzione della decisione, con inquadramento nel profilo professionale bandito, ovvero condanna dello stesso all’adempimento ed al risarcimento dei danni in forma specifica, il tutto previa sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati ed adozione di idonee misure cautelari;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva e proclamazione dei vincitori di una selezione interna per progressioni verticali, con collocazione della ricorrente all'ottavo posto, nonché verbale recante i sub-criteri di valutazione, successivo scorrimento della graduatoria e bando nella parte relativa ai requisiti di ammissione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della selezione interna per quattro progressioni verticali ordinarie, contestando la propria collocazione all'ottavo posto con punteggio pari a 27,90 anziché al primo posto o in altra posizione più favorevole. Ha dedotto l'illegittimità del verbale n. 3 e della relativa appendice, con cui la commissione avrebbe introdotto nuovi criteri di valutazione dei titoli non previsti dall'avviso e dal regolamento, deliberandoli nella stessa giornata dell'esame dei titoli e della formazione della graduatoria. Ha inoltre contestato la regola del bando relativa al possesso, nell'Area degli Istruttori, di una valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni di servizio, chiedendo il riesame della propria posizione, l'inquadramento nel profilo superiore e, in subordine, il risarcimento in forma specifica. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per carenza del requisito di partecipazione previsto dall'art. 2, lett. B, dell'avviso, poiché nel 2021 era inquadrata nell'Area degli Operatori Esperti e soltanto nel 2022 e nel 2023 era stata inquadrata nell'Area degli Istruttori, a seguito di una precedente progressione verticale decorrente dal 31 dicembre 2021.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora. In via preliminare, ha lasciato impregiudicati gli eccepiti profili di tardività relativi all'impugnazione delle clausole della procedura. Ha ritenuto dirimente che la ricorrente, alla luce dell'art. 2, lett. B, dell'avviso, non possedesse il requisito di partecipazione consistente nell'aver conseguito, nell'Area degli Istruttori, una valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio. Le valutazioni del 2021, 2022 e 2023 non potevano essere complessivamente utilizzate, perché nel 2021 la ricorrente apparteneva all'Area degli Operatori Esperti e solo negli anni 2022 e 2023 era inquadrata nell'Area degli Istruttori. Il TAR ha richiamato la funzione della progressione verticale quale passaggio da un'area a quella immediatamente superiore, riservato ai dipendenti a tempo indeterminato, ritenendo quindi che la ricorrente avrebbe dovuto essere immediatamente esclusa dalla procedura. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che la terza graduata e controinteressata aveva già sottoscritto il contratto di lavoro ed era stata immessa nelle nuove funzioni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel giudizio amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
art. 2, lett. B, Avviso di selezione
essere in possesso, nell’Area degli Istruttori, di una valutazione positiva (60/100) conseguita negli ultimi tre anni di servizio
Il requisito è stato interpretato nel senso che le valutazioni rilevanti devono essere state conseguite durante l'inquadramento nell'Area degli Istruttori per l'intero periodo richiesto; non possono essere utilizzate valutazioni riferite a un periodo nel quale il dipendente apparteneva a un'area diversa.
art. 1, comma 2, Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali tra Aree
La progressione verticale tra le aree consiste in un percorso di sviluppo professionale riservato ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Benevento che prevede il passaggio da un’area a quella immediatamente superiore
La progressione verticale presuppone il passaggio da un'area a quella immediatamente superiore e rende coerente la valutazione del requisito riferito all'area di provenienza prevista dall'avviso.
Massime di principio
- In una procedura di progressione verticale, il requisito del possesso di valutazioni positive maturate nell'area di provenienza deve essere verificato con riferimento all'effettivo inquadramento del dipendente negli anni considerati; le valutazioni conseguite in un'area inferiore diversa da quella richiesta non sono utili a integrare il requisito, anche se riferite al medesimo dipendente.
- La progressione verticale tra aree è un passaggio da un'area a quella immediatamente superiore e i requisiti di partecipazione espressamente collegati all'area di provenienza devono essere posseduti secondo tale specifico collegamento funzionale.
- In sede cautelare, la carenza di un requisito di partecipazione essenziale, tale da rendere necessaria l'esclusione del candidato dalla procedura, esclude il fumus boni iuris delle contestazioni rivolte alla graduatoria e ai criteri di valutazione.
- Il periculum in mora può essere escluso quando il candidato collocato nella graduatoria e controinteressato abbia già sottoscritto il contratto di lavoro e sia stato immesso nelle nuove funzioni.
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