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Ordinanza

Ordinanza n. 24/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento Prot. 0003923/U del 07/10/2025, con cui la Dirigente Scolastica dell'I.C. "Via Cairoli" di Lainate ha formalizzato il diniego alla richiesta di continuità didattica per l'alunno -OMISSIS- con il docente di sostegno dell'a.s. 2024/2025; - del provvedimento di nomina, per l'a.s. 2025/2026, del nuovo docente di sostegno per l'alunno -OMISSIS-, non conosciuto; - per quanto occorrer possa, dell'Avviso di Interpello Prot. 0003431/U dell'11/09/2025, nella parte in cui i criteri ivi stabiliti sono stati illegittimamente applicati in danno del minore; - del silenzio-rifiuto serbato dall'Istituto Scolastico sull'istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti in data 29/09/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché: - per l’accertamento del diritto del minore alla continuità didattica, con il docente di sostegno -OMISSIS-, anche per l’a.s. 2025/2026, sussistendo tutti i presupposti, e la condanna dell’amministrazione scolastica intimata a consentire la continuità didattica in favore dell’alunno con il docente di sostegno -OMISSIS- anche per l’a.s. 2025/2026, sussistendo tutti i presupposti.

Giustizia amministrativa202504920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della richiesta di continuità didattica con il docente di sostegno dell'anno scolastico precedente, nomina di un nuovo docente di sostegno e silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego formalizzato dalla dirigente scolastica alla richiesta di conferma, per l'anno scolastico 2025/2026, del docente di sostegno assegnato al minore nell'anno scolastico 2024/2025. Sono stati inoltre contestati la nomina del nuovo docente di sostegno, l'applicazione dei criteri contenuti nell'avviso di interpello e, per quanto occorrer possa, il silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso agli atti. È stato chiesto anche l'accertamento del diritto del minore alla continuità didattica e la condanna dell'amministrazione a consentire la prosecuzione del rapporto con il precedente docente. In sede cautelare, il Collegio ha esaminato il fumus boni iuris e il periculum in mora alla luce della disciplina speciale sulla continuità dei docenti a tempo determinato su posti di sostegno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, non è stata ravvisata una prognosi favorevole sull'esito del ricorso. Il Collegio ha rilevato che l'art. 8, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 71/2024 demanda, per l'anno scolastico 2025/2026 e nelle more dell'adozione del regolamento, a un decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative delle misure di continuità. L'art. 3 del DM n. 32/2025 individua tassativamente le categorie di docenti confermabili: docenti specializzati; docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze che abbiano prestato servizio su sostegno nell'anno scolastico 2024/2025; docenti non specializzati individuati mediante la procedura prevista dall'art. 12, comma 9, dell'ordinanza richiamata dal decreto. Dalla documentazione depositata dall'amministrazione è emerso, allo stato, che il precedente docente non sembrava rientrare in nessuna di tali categorie, con conseguente assenza di fumus. Inoltre, il verbale del GLO del 10 novembre 2025 attestava un miglioramento della situazione del minore dopo l'assegnazione del nuovo docente, circostanza ritenuta idonea a escludere il periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolare natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, secondo periodo, d.l. 31 maggio 2024, n. 71

    Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al primo periodo, per l'anno scolastico 2025/2026 le modalità di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito

    La disposizione attribuisce al decreto ministeriale il compito di definire, per l'anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle misure dirette a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno.

  • art. 3 DM n. 32/2025

    a) ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità; b) ai docenti privi del titolo di specializzazione ... individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze ...; c) ai docenti privi del titolo di specializzazione ... individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza

    La norma individua in modo tassativo le categorie di docenti che possono essere confermati sul medesimo posto di sostegno dell'anno scolastico precedente.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Per l'anno scolastico 2025/2026, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dalla disciplina primaria, le modalità di attuazione delle misure di continuità dei docenti a tempo determinato su posti di sostegno sono quelle definite dal decreto ministeriale adottato in attuazione dell'art. 8, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 71/2024.
  • Ai fini della conferma sul medesimo posto di sostegno, l'art. 3 del DM n. 32/2025 individua tassativamente le categorie di docenti confermabili; il docente che non rientri in una delle categorie previste non può beneficiare della continuità didattica sulla base della sola precedente assegnazione.
  • Nella fase cautelare, la documentazione amministrativa dalla quale emerga che il docente indicato per la conferma non appartiene a nessuna delle categorie normativamente previste è idonea, allo stato della cognizione sommaria, a escludere una prognosi favorevole sul ricorso.
  • Ai fini del periculum in mora, il miglioramento documentato della situazione dell'alunno dopo l'assegnazione di un nuovo docente di sostegno può escludere l'urgenza cautelare, anche quando sia stata dedotta l'esigenza di continuità didattica.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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