Sentenza del 17/02/2016 n. 3088 - Corte di Cassazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Principio di retroattività della legge più favorevole - Inapplicabilità alle violazioni tributarie e valutarie - Illecito di cui all'art. 3, comma 3, del d.l. n.12 del 2002 - Modifica apportata con l'art. 36 bis del d.l. n. 223 del 2006 - Incidenza sui rapporti sorti anteriormente all'11 agosto 2006 - Esclusione - Prova della data di inizio del rapporto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva annullato o ridotto le sanzioni irrogate per l'impiego di una lavoratrice non registrata nei libri paga e matricola. Il ricorso riguardava, da un lato, la presunta tardività o irregolarità del deposito dell'appello della contribuente e, dall'altro, l'applicazione retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole introdotto nel 2006 e la prova della data di inizio del rapporto di lavoro. La violazione era stata accertata il 27 luglio 2004.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché l'Agenzia aveva dedotto in cassazione una formalità diversa da quella contestata nei precedenti gradi di giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo: il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dall'art. 36-bis del d.l. n. 223 del 2006 non è retroattivo per le sanzioni tributarie e non si applica alle violazioni accertate prima dell'11 agosto 2006. Inoltre, la presunzione di inizio del rapporto al 1° gennaio dell'anno dell'accertamento può essere superata dal datore di lavoro con prova contraria, ma non è sufficiente la sola dichiarazione del lavoratore irregolare che affermi di essere stato assunto il giorno dell'ispezione. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione, incaricata di rideterminare le sanzioni e liquidare le spese.
Norme richiamate
Art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997
Principio di retroattività della legge più favorevole
La Cassazione ha stabilito che il principio non si applica alle sanzioni tributarie e valutarie nel senso di consentire l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole.
Art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002, convertito nella l. n. 73 del 2002
Sanzione dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro per ciascun lavoratore irregolare, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data della contestazione
La norma introduce una presunzione legale secondo cui il rapporto di lavoro irregolare decorre dal 1° gennaio dell'anno dell'accertamento, salvo prova contraria del datore di lavoro.
Art. 36-bis, comma 7, del d.l. n. 223 del 2006, convertito nella l. n. 248 del 2006
Modifica del regime sanzionatorio per il lavoro irregolare, entrata in vigore l'11 agosto 2006
La disciplina più favorevole non si applica alle violazioni accertate anteriormente alla sua entrata in vigore.
Art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992
Divieto di prova testimoniale nel processo tributario
È possibile produrre dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo, che possono avere valore indiziario, ma non è ammessa la testimonianza formale.
Art. 53, comma 2, e art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992
Le questioni relative al deposito dell'atto di appello devono essere dedotte correttamente e tempestivamente nei precedenti gradi; non possono essere sostituite in cassazione da una censura riferita a un adempimento diverso.
Art. 144 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005
La presunzione assoluta di decorrenza del rapporto dal 1° gennaio è stata resa superabile mediante prova contraria, consentendo al datore di lavoro di dimostrare una data di inizio successiva.
Massime di principio
- Per le sanzioni tributarie e valutarie, una disciplina successiva più favorevole non si applica automaticamente alle violazioni commesse o accertate prima della sua entrata in vigore.
- Quando la legge presume una durata del rapporto di lavoro irregolare, l'amministrazione non deve provare ogni singolo giorno del periodo presunto; spetta al datore di lavoro fornire una prova contraria concreta e attendibile.
- La sola dichiarazione del lavoratore irregolare, soprattutto se resa durante l'ispezione e favorevole al datore di lavoro, normalmente non è sufficiente a dimostrare la data effettiva di assunzione.
- Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi possono essere utilizzate come indizi, ma devono essere valutate insieme ad altri elementi documentali o oggettivi, come pagamenti, comunicazioni obbligatorie, turni, registri, documentazione aziendale o altri riscontri.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte censure nuove o formalità processuali diverse da quelle dedotte nei gradi di merito.
- In caso di rinvio dopo la cassazione, il giudice di merito deve applicare i principi di diritto stabiliti dalla Corte e procedere alla nuova quantificazione della sanzione.
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