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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10339/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione di un ciclomotore. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 648 c.p., sostenendo che le risultanze processuali non consentivano la dichiarazione di colpevolezza. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., lamentando l'erronea applicazione della legge penale. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, il secondo manifestamente infondato, perché miravano a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio e del giudizio di merito, già congruamente motivato dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato l'inattendibilità della versione dell'imputato e il valore non esiguo del ciclomotore, ancora marciante, quale ostacolo al riconoscimento dell'attenuante.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo riproponeva questioni di merito già disattese in appello e non scrutinabili in cassazione, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune dai vizi denunciati. Anche il secondo motivo è stato ritenuto non scrutinabile e manifestamente infondato, in quanto il diniego dell'ipotesi attenuata ex art. 648, comma 4, c.p. dipende da una valutazione discrezionale di merito sorretta da motivazione non illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione, la cui sussistenza è stata ritenuta correttamente motivata dal giudice di merito; il sindacato di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella già compiuta nei gradi di merito.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    ipotesi attenuata della ricettazione; il suo mancato riconoscimento è stato ritenuto espressione di valutazione discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamabile quale base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    precedente citato per ribadire il limite del controllo di legittimità, che non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito né di confrontare la motivazione con modelli argomentativi esterni.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione delle risultanze processuali già apprezzate dal giudice di merito.
  • Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non può tradursi in un riesame del fatto o nella sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o frutto di mero arbitrio.
  • Il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante o di una forma attenuata del reato, quando dipenda da una valutazione discrezionale del giudice di merito fondata su elementi fattuali logicamente argomentati, non è sindacabile in cassazione.
  • Ai fini della ricettazione, elementi quali il valore non esiguo del bene e il suo stato di piena funzionalità possono essere valorizzati dal giudice di merito per escludere il trattamento attenuato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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