Cassazione Civile, Ordinanza n. 13059/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da quattro verbali notificati da un Comune per la violazione dell'art. 126-bis c.d.s., conseguente all'omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo, utilizzato in precedenza in occasione di cinque infrazioni per eccesso di velocità. La destinataria dei verbali ha proposto opposizione sostenendo di aver risposto all'invito dell'amministrazione dichiarando di non essere in grado di identificare il conducente, perché l'auto era in uso a familiari e lei si trovava altrove per lavoro; ha inoltre dedotto la tardività della contestazione. L'opposizione è stata accolta in primo grado, ma il Tribunale in appello ha riformato la decisione e rigettato l'opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c. per mancata lettura del dispositivo in udienza e decisione con note scritte; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 3 l. n. 689/1981, dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, nonché motivazione apparente, assumendo che la propria comunicazione integrasse giustificazione idonea e che il giudice non avesse valorizzato la buona fede e l'errore non colposo; 3) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 329 c.p.c. per errato calcolo del passaggio in giudicato delle sanzioni presupposte, con conseguente tardività dell'invito; 4) violazione degli artt. 126-bis e 201 c.d.s. e del d.lgs. 150/2011, oltre a omesso esame del fatto decisivo della definizione delle sanzioni presupposte, sostenendo che l'obbligo di comunicazione decorresse prima di quanto ritenuto dal Tribunale. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo, e infondati congiuntamente il terzo e il quarto, confermando che l'obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo la definizione del procedimento sulla violazione presupposta e che, nel caso concreto, i termini erano stati rispettati.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per acquiescenza alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; ha respinto il secondo motivo affermando che la comunicazione di non sapere chi fosse alla guida non vale ad adempiere l'obbligo di cui all'art. 126-bis c.d.s. e che, per escludere la sanzione, occorre provare un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile nonostante l'adozione delle misure esigibili; ha respinto il terzo e il quarto motivo, confermando l'orientamento secondo cui la violazione dell'obbligo di comunicazione si perfeziona solo dopo la definizione, con passaggio in giudicato formale, dei procedimenti relativi alle infrazioni presupposte. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto tempestivo l'invito e corretta la sanzione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 126-bis c.d.s.
obbligo di comunicare i dati del conducente
La Corte ribadisce che l'infrazione si configura solo quando il destinatario non adempia all'obbligo dopo la definizione del procedimento sulla violazione presupposta; non basta una generica dichiarazione di ignorare chi fosse alla guida.
art. 142 c.d.s.
Costituisce la violazione presupposta che ha dato origine agli inviti a comunicare i dati del conducente.
art. 201 c.d.s.
invito a comunicare i dati
La tempestività dell'invito va valutata in rapporto alla definizione del procedimento sanzionatorio presupposto; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 127-ter c.p.c.
note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La trattazione scritta è stata ritenuta validamente adottata; l'assenza di opposizione tempestiva della parte comporta acquiescenza alla modalità di decisione.
art. 429 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di lettura del dispositivo nel rito del lavoro, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non considerava la decisione ex art. 127-ter c.p.c.
art. 437 c.p.c.
sentenza ex art. 437 c.p.c.
La sentenza di appello richiama tale norma come base del rito, ma la Corte valorizza soprattutto la decisione con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
art. 132 c.p.c.
Invocato per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e coerente con l'orientamento di legittimità.
art. 3 l. n. 689/1981
La ricorrente lo invoca per l'errore sul fatto non colposo; la Corte osserva che l'esonero richiede prova di un impedimento oggettivo e non imputabile, non fornita nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione apparente, ma senza esito favorevole.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione, ma non ritenuto decisivo.
art. 329 c.p.c.
La Corte esclude che il pagamento di alcune sanzioni presupposte determini, di per sé, un giudicato immediato o anticipi il passaggio in giudicato formale rilevante ai fini dell'art. 126-bis c.d.s.
art. 327 c.p.c.
È il termine dal quale, nel caso concreto, è stato fatto decorrere il passaggio in giudicato formale della sentenza sulle violazioni presupposte.
art. 380-bis c.p.c.
Norma sul procedimento camerale utilizzata nella fase di definizione del giudizio di cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 96, co. 3 c.p.c.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte per responsabilità aggravata.
art. 96, co. 4 c.p.c.
Applicato per la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002
Richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel procedimento per omessa comunicazione dei dati del conducente, la mera dichiarazione di non sapere chi fosse alla guida non integra di per sé adempimento dell'obbligo: il proprietario deve provare di aver adottato tutte le misure esigibili per identificare il conducente e di essere stato impedito da una causa oggettiva, imprevedibile e non imputabile.
- L'uso familiare del veicolo non esonera automaticamente il proprietario dall'obbligo di collaborazione con l'autorità accertatrice; l'esonero richiede una prova rigorosa dell'impossibilità concreta di individuare il conducente.
- L'obbligo di comunicare i dati del conducente ex art. 126-bis c.d.s. si perfeziona solo dopo la definizione del procedimento relativo alla violazione presupposta, e la decorrenza dei termini va ancorata al passaggio in giudicato formale della decisione che definisce quel procedimento.
- Ai fini della tempestività dell'invito ex art. 201 c.d.s., non rileva un preteso giudicato anticipato fondato sul pagamento o sull'asserita acquiescenza, se la sentenza presupposta è ancora suscettibile di impugnazione e non ha raggiunto il giudicato formale.
- Nel rito delle opposizioni a sanzioni amministrative, la mancata opposizione tempestiva alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. comporta acquiescenza alla modalità decisoria e preclude la censura successiva sul punto.
- La censura di motivazione apparente non è accoglibile quando il giudice di merito si sia espresso in modo coerente con un orientamento giurisprudenziale consolidato e abbia esaminato i fatti rilevanti per la decisione.
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