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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02057/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2017 i medici, dopo aver conseguito la laurea in medicina e frequentato scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1982 e il 1990, hanno convenuto in giudizio le amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da tardiva o omessa attuazione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che prevedevano una adeguata remunerazione per i medici specializzandi. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda per prescrizione, individuando il dies a quo nel 27 ottobre 1999; la Corte d’appello ha confermato il rigetto per quasi tutti gli appellanti, accogliendo solo la domanda di uno di essi. In Cassazione, il primo gruppo di ricorrenti ha contestato la decorrenza della prescrizione, sostenendo che il diritto non fosse esigibile prima della piena trasposizione delle direttive e che la piena consapevolezza del diritto sarebbe intervenuta solo più tardi; ha inoltre censurato la quantificazione del danno, la mancata liquidazione degli interessi compensativi e, con deduzioni ulteriori, la decisione nel merito. Il secondo gruppo ha dedotto anch’esso l’erronea individuazione del termine iniziale della prescrizione, la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia e la regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, richiamando un orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento da tardivo recepimento delle direttive si prescrive in dieci anni dal 27 ottobre 1999; ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla quantificazione, affermando che il ristoro è da calcolare secondo parametri equitativi desunti dalla legge n. 370/1999 e che gli interessi decorrono dalla messa in mora; ha giudicato infondata la doglianza sul rinvio pregiudiziale, meramente facoltativo e comunque irrilevante; ha infine ritenuto inammissibile la censura sulle spese. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e, per il gruppo Del Signore, anche alla sanzione ex art. 96, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi proposti dai medici specializzandi. Ha confermato l’orientamento secondo cui la pretesa risarcitoria per tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione degli specializzandi è soggetta a prescrizione decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Ha inoltre escluso che il risarcimento debba essere parametrato alla borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991, ribadendo la natura para-risarcitoria e la quantificazione equitativa del credito sulla base della legge n. 370/1999, con interessi dalla messa in mora. La domanda di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta facoltativa e irrilevante; la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e il solo gruppo Del Signore anche al pagamento di una somma per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    "inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c."

    Il motivo è inammissibile quando si risolve in una censura contrastante con un orientamento di legittimità consolidato.

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    Hanno introdotto il quadro normativo europeo in materia di riconoscimento della formazione medica specializzata.

  • direttiva 82/76/CEE

    Ha imposto agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per la formazione specializzata dei medici e ne ha fissato il termine di recepimento.

  • art. 16 direttiva 82/76/CEE

    Ha previsto il termine per il recepimento da parte degli Stati membri entro il 31 dicembre 1982.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    È stata utilizzata come parametro per individuare e monetizzare il danno da tardiva attuazione delle direttive, riconoscendo un parziale adempimento soggettivo.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    Ha introdotto la borsa di studio per gli specializzandi, ma senza efficacia retroattiva e senza costituire il parametro del risarcimento per i periodi anteriori.

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    Gli interessi decorrono dalla messa in mora e la rivalutazione non è dovuta salvo prova del maggior danno.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è facoltà del giudice di merito, non obbligo, e va disposto solo se la questione è rilevante.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La manifesta infondatezza delle domande/impugnazioni può giustificare la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti.

  • art. 4, comma 2, d.m. 55/2014

    La liquidazione delle spese è aumentata del 30% per ciascun ricorrente oltre il primo.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive UE in materia di remunerazione degli specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data in cui il legislatore nazionale ha riconosciuto il diritto in modo idoneo a renderlo azionabile, individuata nel 27 ottobre 1999.
  • Quando il contrasto giurisprudenziale è già composto in modo consolidato, il ricorso che riproponga questioni ormai decise in senso costante è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • Il credito derivante dalla mancata attuazione della disciplina europea sugli specializzandi non coincide con la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991, che non ha efficacia retroattiva; la quantificazione va invece effettuata secondo un criterio equitativo coerente con il parziale adempimento legislativo intervenuto con la legge n. 370/1999.
  • In tale materia il diritto al ristoro ha natura para-risarcitoria: la liquidazione deve tener conto delle diverse componenti del pregiudizio, ma gli interessi decorrono dalla messa in mora e la rivalutazione monetaria richiede la prova del maggior danno.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è rimesso alla valutazione del giudice di merito e non è dovuto quando la questione di diritto UE sia già chiarita o comunque irrilevante ai fini della decisione.
  • Le censure sulle spese di lite sono inammissibili quando investono valutazioni discrezionali del giudice di merito, salvo violazione di specifiche norme di legge.
  • La manifesta infondatezza dell’impugnazione può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaRinvio pregiudiziale

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