Sentenza n. 926/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore di Imperia -OMISSIS-OMISSIS-^-OMISSIS- notificato il 26/09/2025, portante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - di tutti gli atti antecedenti, successivi, consequenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo, con motivi trattati congiuntamente, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento. Ha sostenuto che l'assenza sua e del datore di lavoro durante due sopralluoghi di Polizia fosse irrilevante e che il mancato versamento dei contributi previdenziali non fosse decisivo, poiché aveva successivamente trovato una nuova occupazione nel settore agricolo. Dagli accertamenti amministrativi era emerso che il rapporto di lavoro domestico dichiarato non era più in essere, non essendo stati reperiti il lavoratore e il datore di lavoro presso l'abitazione e non risultando versamenti contributivi nel biennio precedente. Il diniego era inoltre fondato sull'esistenza di un provvedimento francese di inammissibilità nel territorio Schengen, efficace fino al 17 gennaio 2030, adottato per ingresso e soggiorno irregolare e riferito anche a precedenti per falso e uso di documenti falsi. Il ricorrente non ha contestato né l'esistenza né l'efficacia di tale provvedimento, né ha allegato legami familiari o ragioni umanitarie rilevanti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondati i motivi. Le censure relative all'assenza dal luogo di lavoro, al mancato versamento dei contributi e alla successiva occupazione sono state considerate inconferenti e comunque in contrasto con l'ammissione dello stesso ricorrente circa l'estinzione del precedente rapporto di lavoro. Il provvedimento francese di inammissibilità nell'area Schengen costituisce un autonomo presupposto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, idoneo da solo a sorreggere il diniego. Il ricorrente non ne ha contestato l'esistenza o l'efficacia e, anche dopo il deposito degli atti da parte dell'Amministrazione, non ha dedotto ragioni familiari o umanitarie suscettibili di valutazione. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
Il provvedimento di inammissibilità nel territorio Schengen costituisce elemento ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia, salvo la deduzione e la valutazione di eventuali ragioni familiari o umanitarie.
art. 24, comma 2, lett. c), normativa Schengen richiamata nel provvedimento francese
Aggiramento delle leggi dell’Unione o nazionali nell’ingresso o permanenza
La disposizione è richiamata quale fondamento della segnalazione di inammissibilità Schengen relativa all'ingresso e soggiorno irregolare.
Massime di principio
- L'esistenza di un provvedimento di inammissibilità nel territorio Schengen, non contestato quanto a esistenza ed efficacia, può costituire autonomo presupposto ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia ai sensi dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998.
- Quando il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è fondato su più ragioni autonome, la mancata contestazione di una ragione ostativa idonea da sola a sorreggere il provvedimento rende inconferenti le censure rivolte esclusivamente agli ulteriori presupposti.
- A fronte di un elemento ostativo derivante da una segnalazione Schengen, il richiedente deve allegare specificamente eventuali legami familiari o ragioni umanitarie che possano imporne la valutazione da parte dell'amministrazione; in mancanza, il diniego può essere legittimamente fondato su tale elemento.
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