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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5031/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 16392/2002 che aveva dichiarato Pandolfi proprietario per usucapione di un fondo di loro proprietà. Le doglianze: 1) dolo dell'attore nell'utilizzo della notifica per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.) per escludere la partecipazione dei proprietari; 2) false dichiarazioni dei testi; 3) errore di fatto riconducibile a errata ricostruzione della titolarità dei fondi (confusione di particelle); 4) contrasto della sentenza con altri provvedimenti passati in giudicato; inoltre richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. Sul piano processuale è stato contestato il mancato deposito, unitamente all'atto introduttivo, della copia autentica della sentenza impugnata (art. 399 c.p.c.) e il mancato rispetto dell'onere di indicare, ai sensi dell'art. 398 comma 2 c.p.c., il giorno di scoperta del dolo o della falsità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'inammissibilità della revocazione con riguardo ai motivi straordinari di cui ai nn. 1) e 2) dell'art. 395 c.p.c. per mancata indicazione, nell'atto introduttivo, del giorno in cui i ricorrenti avrebbero avuto conoscenza del dolo o della falsità (art. 398 comma 2 c.p.c.). Ha inoltre ritenuto improponibili in sede di revocazione censure diverse dai motivi tassativi di cui all'art. 395 (quali la dedotta nullità/inesistenza della notificazione per pubblici proclami), e ha dichiarato preclusi motivi sollevati tardivamente. Ha rigettato le altre censure proposte in cassazione come inammissibili o precluse, ha accolto l'appello incidentale relativo alla compensazione delle spese e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione a favore di Pandolfi, con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. 115/2002 se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 150 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto legittimo l'uso della notifica per pubblici proclami nel caso di specie in quanto il Presidente del Tribunale aveva previamente valutato i presupposti acquisendo documenti e parere del P.M.; non è stato possibile dedurre in revocazione la nullità generale della notificazione come motivo autonomo.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato come riferimento al termine ordinario/lungo per le notifiche; non ha inciso sull'accoglimento della revocazione in mancanza dei requisiti previsti per legge.

  • art. 395 c.p.c.

    nn. 1), 2), 4) e 5) dell'art. 395 c.p.c.

    La revocazione è ammessa esclusivamente per i motivi tassativi indicati dall'art. 395: frode/dolo, falsità della prova, errore di fatto, contrasto con sentenze precedenti. La Corte ha applicato strettamente questo ambito e ha escluso la possibilità di far valere in revocazione profili diversi dalla fattispecie normativa.

  • art. 398, comma 2, c.p.c.

    art. 398, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha interpretato come perentorio l'onere di indicare, nell'atto introduttivo della revocazione, il giorno in cui si è avuta conoscenza del dolo o della falsità: la mancanza di tale indicazione determina l'inammissibilità del motivo, rilevabile d'ufficio.

  • art. 399, comma 1, c.p.c.

    art. 399, comma 1, c.p.c.

    La norma impone l'obbligo di depositare la copia autentica della sentenza oggetto di revocazione; la Corte ha valutato che la questione relativa al deposito poteva essere dedotta in appello e non ha impedito la valutazione delle doglianze sull'onere di cui all'art. 398.

  • art. 96 c.p.c.

    Invocata dai ricorrenti per il risarcimento danni; la Corte ha ritenuto inammissibili le premesse fattuali che giustificassero tale domanda, non essendovi stato accoglimento della revocazione.

  • art. 331 c.p.p.

    Richiamata rispetto alla possibilità di trasmettere gli atti al P.M. per eventuali profili penali. La Corte ha ritenuto assorbita la questione in ragione della declaratoria di inammissibilità della revocazione e non ha disposto trasmissione degli atti.

  • art. 13, comma 1-quater e 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e 1-bis del d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dell'obbligo, in caso di soccombenza in cassazione, del versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nelle misure previste dalla norma.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Richiamati come presupposti di censura in cassazione (violazione di norme di diritto e nullità per violazione di norme di diritto). La Corte li ha valutati e rigettati quando la relativa questione era invece preclusa o priva dei requisiti di ammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione per sentenza (art. 395 c.p.c.) è ammessa solo per i motivi tassativi indicati dalla norma; non è via libera per far valere qualsiasi vizio processuale originario.
  • L'onere di indicare, fin dall'atto introduttivo di revocazione, il giorno della scoperta del dolo o della falsità (art. 398 comma 2 c.p.c.) è perentorio: la sua omissione determina l'inammissibilità del motivo, rilevabile d'ufficio.
  • La mancata indicazione o documentazione richiesta dall'art. 399 c.p.c. (deposito della copia autentica della sentenza) può determinare l'improcedibilità se non ottemperata, salvo censure tempestive gestite in appello.
  • Le censure che implichino la nullità assoluta o l'inesistenza della sentenza per vizi processuali diversi non rientrano necessariamente nella revocazione e possono dover essere proposte con altri rimedi (impugnazioni ordinarie o actio nullitatis).
  • La validità della notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. può essere valutata dalle autorità giudiziarie previa acquisizione degli atti e del parere del P.M.; la mera contestazione tardiva o generica non è sufficiente a farne dichiarare l'illegittimità in sede di revocazione.
  • Questioni non sollevate tempestivamente in primo grado o in appello sono, di regola, precluse in cassazione; introdurre nuovi motivi in cassazione è inammissibile se non dedotti nei gradi precedenti.
  • La richiesta di trasmissione degli atti al P.M. per profili penali può essere considerata solo se le doglianze che la giustificano risultano fondate e non assorbite da questioni di ammissibilità processuale.

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