Messaggio numero 1947 del 10-05-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale chiarisce che, per il diritto alla prestazione di maternità delle lavoratrici autonome che hanno aderito al regime contributivo agevolato, conta la piena regolarità contributiva e non il numero di mesi accreditati. Se sono stati versati tutti i contributi dovuti, incluso il contributo di maternità di € 7,44 annui, la prestazione va riconosciuta anche quando i versamenti IVS non coprono tutte le mensilità.
maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato
Maternità delle lavoratrici autonome in regime contributivo agevolato
Il documento affronta diversi quesiti relativi ai requisiti per il diritto alla prestazione di maternità delle lavoratrici autonome che hanno beneficiato del regime contributivo agevolato previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, con richiamo alla Circolare n. 35/2016. L’obiettivo è chiarire se, ai fini della tutela previdenziale, sia sufficiente la regolarità dei versamenti oppure sia necessario anche l’accredito di un numero minimo di mesi di contribuzione.
Quesito interpretativo posto alla Direzione generale
I dubbi sottoposti riguardano la verifica del requisito nel periodo di riferimento. In particolare, viene chiesto se il diritto alla maternità sussista quando la lavoratrice abbia solo una posizione contributiva regolare, oppure se occorra anche che i versamenti consentano l’accredito di un numero sufficiente di mesi contributivi.
Effetti del regime agevolato sull’accredito contributivo
Il documento richiama il meccanismo proprio del regime agevolato: il versamento di contributi in misura ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria dovuta sul minimale di reddito comporta una corrispondente riduzione del numero di mesi accreditati. Tali mesi vengono attribuiti progressivamente a partire dall’inizio dell’anno solare.
Contributo di maternità e obblighi residui
Viene precisato che, anche nel regime previdenziale agevolato, le lavoratrici autonome restano tenute al versamento dell’intero contributo di maternità, pari a € 7,44 annui. Tale contributo deve essere corrisposto alle stesse scadenze previste per la contribuzione in misura fissa e rimane invariato rispetto al regime ordinario.
Principio affermato sulla tutela di maternità
Alla luce della normativa vigente, la Direzione generale afferma che il requisito rilevante per la tutela della maternità è la piena regolarità contributiva. Questa si realizza quando risultano versati tutti i contributi dovuti per legge nel regime agevolato, nel rispetto delle relative disposizioni, compreso il contributo di maternità.
Conseguenze sul diritto alla prestazione
In presenza di piena regolarità contributiva, la prestazione di maternità deve essere riconosciuta anche se il versamento contributivo IVS è insufficiente a coprire tutte le mensilità. Pertanto, il mancato accredito di un numero sufficiente di mesi non esclude il diritto, purché i versamenti dovuti siano stati integralmente effettuati secondo le regole del regime agevolato.
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