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Messaggio

Messaggio numero 1873 del 04-05-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra la disciplina, le istruzioni procedurali, operative e contabili relative alla proroga dell’integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, introdotta dall’art. 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015 e successivamente rifinanziata per il 2017. Vengono chiariti requisiti, deroga ai limiti temporali, modalità di conguaglio e pagamento diretto, codici UNIEMENS e conti contabili da utilizzare.

Istruzioni operative e contabili sulla proroga della CIGS per imprese in area di crisi industriale complessa

Proroga della CIGS per imprese in area di crisi industriale complessa

Il documento riepiloga il quadro normativo e le istruzioni applicative relative all’intervento straordinario di integrazione salariale previsto per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. La misura è stata introdotta dal D.Lgs. n. 185/2016 come integrazione al D.Lgs. n. 148/2015 e successivamente prorogata con ulteriori risorse per il 2017.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 1, comma 13, della legge n. 183/2014 consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi. In attuazione di tale previsione, il D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016 ha modificato il D.Lgs. n. 148/2015 introducendo, all’art. 44, comma 11-bis, un intervento straordinario di integrazione salariale:

  • entro il limite di spesa di 216 milioni di euro per il 2016;
  • per una durata massima di 12 mesi;
  • a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell’8 ottobre 2016.

Successivamente:

  • il Ministero del Lavoro, con circolare n. 30 del 14 ottobre 2016, ha fornito le prime indicazioni operative e la tabella delle aree di crisi industriale complessa;
  • con decreto interministeriale sono state ripartite le risorse 2016 tra le Regioni;
  • il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, convertito dalla L. n. 19/2017, ha previsto la prosecuzione della misura con un ulteriore stanziamento di 117 milioni di euro per il 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione;
  • la circolare n. 7 del 24 marzo 2017 e il successivo decreto interministeriale hanno definito l’assegnazione delle risorse 2017 alle Regioni.

Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

Il trattamento è qualificato come intervento di CIGS e si applica solo ai soggetti che possiedono i requisiti previsti dagli artt. 1 e 20 del D.Lgs. n. 148/2015, sia sotto il profilo soggettivo sia oggettivo.

La misura è destinata alle imprese che:

  • operano in un’area di crisi industriale complessa individuata nella tabella allegata alle istruzioni ministeriali;
  • abbiano già beneficiato, a qualunque titolo, di precedenti trattamenti di CIGS;
  • si trovino nell’impossibilità di ottenere ulteriori trattamenti di CIGS perché:
    • hanno esaurito la durata massima complessiva prevista dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015;
    • hanno esaurito la durata massima prevista per singola causale ai sensi dell’art. 22, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto;
    • non ricorrono i criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015.

Durata del trattamento e deroga ai termini ordinari

In una prima fase, era stata prevista la possibilità di concedere il trattamento per 12 mesi anche oltre il 31 dicembre 2016, purché entro tale data fossero stati:

  • stipulato l’accordo;
  • presentata la domanda;
  • iniziate le sospensioni o riduzioni di orario.

Tale impostazione è stata poi rettificata dalla circolare MLPS n. 35 del 15 novembre 2016, che ha tenuto conto delle difficoltà rappresentate da imprese, parti sociali e Regioni. In base alle nuove indicazioni:

  • se le sospensioni o riduzioni di orario sono iniziate nel 2016, la CIGS può essere concessa anche se l’accordo ministeriale è sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016;
  • la domanda può essere presentata anche oltre il 31 dicembre 2016;
  • il trattamento può essere riconosciuto fino al limite massimo di 12 mesi anche superando il 31 dicembre 2016;
  • restano fermi il limite di spesa complessivo e il limite delle risorse assegnate alla singola Regione.

Deroga al limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile

Gli interventi di proroga disciplinati dal documento sono autorizzati in deroga al limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 148/2015. Le procedure automatizzate di controllo terranno conto di tale peculiarità, con catalogazione centrale in banca dati di Sistema UNICO mediante apposita flaggatura.

Monitoraggio della spesa e riparto delle risorse

Poiché la misura è finanziata con specifici stanziamenti:

  • 216 milioni di euro per il 2016;
  • 117 milioni di euro per il 2017;

l’INPS deve monitorare il rispetto dei limiti di spesa e trasmettere relazioni semestrali al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In Sistema UNICO, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il nuovo codice evento:

  • 171 – proroga per imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.

Sono inoltre previsti specifici codici di conguaglio UNIEMENS e i relativi conti contabili per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa.

Numerazione e catalogazione dei decreti

Il documento precisa che la numerazione dei decreti relativi a questa misura non segue quella dei decreti CIGS ordinari. I decreti saranno catalogati in Sistema UNICO con cinque cifre:

  • le prime due indicano l’anno di emanazione;
  • le ultime tre corrispondono al numero di protocollo.

A titolo esemplificativo, il primo decreto del 2017 sarà numerato 17001.

Istruzioni operative per il pagamento diretto

Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto, la procedura informatica in ambiente EAP è stata aggiornata per consentire la liquidazione delle prestazioni relative al nuovo codice evento 171, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.

Modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale

Per la CIGS con ticket, il sistema di gestione è stato esteso agli eventi CIGS a partire da marzo 2017.

Per gli interventi autorizzati ai sensi dell’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, gli elementi e i codici indicati devono essere utilizzati dalle denunce di competenza del terzo mese successivo a quello di emanazione del messaggio/circolare.

CIGS con ticket

Per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono esporre l’importo nell’elemento:

  • DenunciaAziendale / ConguagliCIG / CIGAutorizzata / CIGStraord / CongCIGSACredito / CongCIGSImporto.

La procedura automatizzata ricostruisce nel DM2013 virtuale il codice:

  • L041.

Per il contributo addizionale deve essere indicato il codice causale:

  • E601 – contributo addizionale CIG straordinaria.

CIGS aggregata post D.Lgs. 148/2015

Per gli eventi iniziati prima di marzo 2017 e fino alla loro naturale scadenza continua ad applicarsi la metodologia aggregata.

Anche per la CIGS ex art. 44, comma 11-bis, il conguaglio va esposto secondo le modalità indicate:

  • per le prestazioni anticipate, nell’elemento DatiRetributivi / GestioneCIG / CIGStraordACredito / CIGSACredAltre, con il nuovo codice causale G611, avente il significato di “Integr. salar. Straord. Art. 44 co.11-bis D.Lgs 148/2015”;
  • per il contributo addizionale, nell’elemento CausaleContrAddCIGS, con il nuovo codice causale E398, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 44 co.11-bis D.Lgs 148/2015”.

Istruzioni contabili per le prestazioni liquidate direttamente

L’onere dell’intervento è riconosciuto nei limiti di spesa di:

  • 216 milioni di euro per il 2016;
  • 117 milioni di euro per il 2017.

Per le prestazioni pagate direttamente ai lavoratori, il codice evento 171, nell’ambito del codice intervento 333, è rilevato automaticamente dalla procedura di liquidazione CIG. Sono istituiti i seguenti conti:

  • GAU30210, per la proroga dei trattamenti corrisposti direttamente ai lavoratori dipendenti delle imprese operanti in area di crisi industriale complessa, competenza anni precedenti;
  • GAU30280, per la medesima proroga, competenza anno in corso.

Tali oneri sono rilevati in contropartita del conto di debito GPA10029. Il mandato centralizzato è registrato sulla Direzione generale mediante il conto di interferenza GPA55170.

Trattamento delle somme non riscosse e dei recuperi

Le somme non riscosse dai beneficiari sono riaccreditate e contabilizzate nel partitario GPA10031 con il codice bilancio:

  • 3074 – somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito GA (Gestione assistenziale).

Gli eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate sono attribuiti al conto:

  • GAU24210 – Entrate varie – recuperi e reintroiti della proroga dell’integrazione salariale straordinaria.

A tale conto è associato, nella procedura “recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio:

  • 1094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale).

Le partite ancora da definire a fine esercizio sono imputate, tramite ripartizione del saldo del conto GPA00032 e procedura RI, al conto esistente GAU00030. Il codice bilancio 1094 va utilizzato anche per evidenziare nel partitario del conto GPA00069 i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.

Contabilizzazione del contributo addizionale dovuto dalle imprese

Il contributo addizionale dovuto dalle imprese autorizzate al trattamento è versato tramite F24 con la causale in uso:

  • RCAD.

La procedura gestionale RACE, con codice RA e tipo operazione 69, opportunamente adeguata, genera il biglietto automatizzato per l’accertamento del credito verso le aziende, con numero documento 0000000005, utilizzando i seguenti conti:

  • GAU00181, per il credito verso le aziende tenute al versamento del contributo addizionale sulle integrazioni salariali straordinarie;
  • GAU21121, per il contributo addizionale – anni precedenti;
  • GAU21181, per il contributo addizionale – anno in corso.

Contabilizzazione delle prestazioni con conguaglio e del contributo addizionale

Le prestazioni di integrazione salariale corrisposte dalle imprese e ammesse a conguaglio sono rilevate dalla procedura di ripartizione DM, che attribuisce la proroga delle prestazioni, indicata con i codici L041 e G611, ai seguenti conti:

  • GAU30165, per le proroghe a conguaglio – anni precedenti;
  • GAU30265, per le proroghe a conguaglio – anno in corso.

Per quanto riguarda la contribuzione addizionale esposta con i nuovi codici E601 e E398, la procedura di ripartizione DM attribuisce l’entrata ai seguenti conti:

  • GAU21123, per la contribuzione addizionale su proroga CIGS – area di crisi industriale complessa – anni precedenti;
  • GAU21183, per la contribuzione addizionale su proroga CIGS – area di crisi industriale complessa – anno in corso.

Rapporti finanziari con lo Stato e piano dei conti

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l’applicazione della normativa, sono curati direttamente dalla Direzione generale.

L’allegato n. 5 contiene le variazioni apportate al piano dei conti.

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