Messaggio numero 1957 del 11-05-2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nota chiarisce che alcune prestazioni dei Fondi di solidarietà e del FIS sono considerate ammortizzatori sociali e possono costituire continuità per la CIG in deroga 2017. Tuttavia, i trattamenti in deroga sono autorizzabili solo se successivi al 31 dicembre 2016, consecutivi a precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e se i provvedimenti regionali o provinciali sono stati adottati entro il 31 dicembre 2016.
Chiarimenti sulla CIG in deroga 2017
Chiarimenti sulla CIG in deroga per l’annualità 2017
Il documento riporta chiarimenti ministeriali, recepiti dall’Istituto, in materia di concessione della Cassa integrazione guadagni in deroga per il 2017. Il contenuto si concentra sul coordinamento tra CIG in deroga e prestazioni garantite dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di Integrazione Salariale.
Qualificazione delle prestazioni dei Fondi come ammortizzatori sociali
La nota ministeriale n. 5889 del 6 aprile 2017, recepita con messaggio INPS n. 1713 del 21 aprile 2017, precisa che le prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro sono da considerare ammortizzatori sociali. In tale categoria rientrano:
- l’assegno ordinario;
- l’assegno di solidarietà;
- le prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.);
- le prestazioni dei Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi;
- le prestazioni garantite da tutti i Fondi di solidarietà disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del d.lgs. 148/2016.
Possibilità di continuità con la CIG in deroga
Sulla base di tale qualificazione, Regioni e Province autonome possono decretare la CIG in deroga per l’annualità 2017 in continuità con le prestazioni erogate dai Fondi sopra richiamati. Il documento evidenzia quindi un collegamento funzionale tra le prestazioni dei Fondi e gli interventi in deroga per il medesimo periodo.
Condizioni poste dalla nota ministeriale n. 7277/2017
La successiva nota ministeriale n. 7277/2017, richiamando quanto già previsto dalla Circolare n. 34 del 4 novembre 2016, recepita con Circolare INPS n. 217 del 13 dicembre 2016, specifica i presupposti per l’autorizzazione dei trattamenti in deroga. In particolare, possono essere autorizzati i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità in deroga:
- la cui decorrenza sia successiva al 31 dicembre 2016;
- purché siano consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data;
- ad esempio, alle prestazioni di integrazione al reddito in costanza di rapporto di lavoro garantite dal F.I.S. e dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Alternativi;
- a condizione che i provvedimenti autorizzatori delle Regioni e delle Province autonome siano stati adottati entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
Indicazione finale
Il documento si chiude con l’indicazione del Direttore Generale Gabriella Di Michele, senza ulteriori contenuti sostanziali. Il nucleo informativo è quindi costituito dai chiarimenti interpretativi sui rapporti tra Fondi di solidarietà, F.I.S. e CIG in deroga per il 2017, con specifici limiti temporali per l’autorizzazione dei trattamenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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