Regolamento (UE) 2023/181
Regolamento delegato (UE) 2023/181 della Commissione del 27 giugno 2022 recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2023/181 interviene in modo meramente correttivo su alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149, relativo ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo. La Commissione constata la presenza di errori in specifiche lingue all’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, e dispone la relativa rettifica. L’atto non modifica il contenuto sostanziale del regime, ma uniforma il testo nelle lingue interessate.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149 relativo ai programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
Ambito di applicazione
Si applica alle versioni in lingua bulgara, ceca, francese, greca, lettone, maltese, slovena e ungherese del regolamento delegato (UE) 2016/1149. La rettifica riguarda esclusivamente l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in merito alla formulazione sulle modifiche di minore entità delle operazioni dei beneficiari e sull’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione e dei suoi obiettivi generali. Non incide sulle altre versioni linguistiche. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149
Il regolamento delegato (UE) 2023/181 della Commissione ha finalità esclusivamente correttiva. Esso interviene sul regolamento delegato (UE) 2016/1149, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, per sanare errori riscontrati in alcune versioni linguistiche.
Contesto normativo
La Commissione richiama come base giuridica l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l’articolo 63, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il provvedimento si colloca quindi nel quadro della politica agricola comune e, in particolare, della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.
Oggetto della rettifica
La Commissione constata che le versioni in lingua bulgara, ceca, francese, greca, lettone, maltese, slovena e ungherese del regolamento delegato (UE) 2016/1149 contengono errori nell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma. Gli errori riguardano la formulazione relativa alle modifiche di minore entità delle operazioni dei beneficiari e all’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione e dei suoi obiettivi generali.
Effetti e limiti dell’intervento
La rettifica opera solo sulle lingue espressamente indicate e non incide sulle altre versioni linguistiche. Non viene modificata la disciplina sostanziale dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, ma soltanto allineato il testo linguistico per evitare divergenze interpretative.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica di versioni linguistiche
Sono corrette le versioni in lingua bulgara, ceca, francese, greca, lettone, maltese, slovena e ungherese del regolamento delegato (UE) 2016/1149. La correzione riguarda l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in relazione alle modifiche di minore entità delle operazioni dei beneficiari e alla formulazione sull’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione e dei relativi obiettivi generali.
Ambito limitato della rettifica
La rettifica non incide sulle altre versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e non introduce modifiche sostanziali alla disciplina dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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