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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1013

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1013 della Commissione del 27 giugno 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ed esteso al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32022R1013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conclude un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e conferma la necessità di mantenere le misure antidumping sui meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla RPC. La Commissione rileva un elevato rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure, basandosi anche sulla mancanza di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e sull'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, per la costruzione del valore normale. Il dazio definitivo è quindi istituito con aliquote differenziate, con estensione al Vietnam e al Laos per contrastare pratiche di elusione.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, con estensione al Vietnam e alla Repubblica democratica popolare del Laos.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli attualmente classificati al codice NC ex 8305 10 00, in particolare ai codici TARIC indicati nell'articolo 1. Le misure riguardano i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e, per estensione, gli stessi tipi di meccanismi spediti dal Vietnam e dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dall'origine dichiarata. Il regolamento disciplina anche il regime applicabile alle società espressamente menzionate con dazio individuale e le condizioni documentali per beneficiarne. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento adotta le conclusioni di un riesame in previsione della scadenza svolto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione rileva che, in assenza di misure, le importazioni cinesi sarebbero verosimilmente oggetto di dumping e che ciò comporterebbe la reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

Contesto procedurale

Le misure antidumping sui meccanismi per la legatura di fogli hanno una lunga storia: dal 1997 sono state istituite, modificate, estese per antielusione al Vietnam e al Laos, e prorogate più volte a seguito di riesami in previsione della scadenza. Il presente regolamento conclude il riesame aperto l'11 maggio 2021 sulla base di una domanda presentata da Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, produttore dell'Unione che rappresentava oltre il 25 % della produzione unionale.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli formati da due lame o fili di acciaio con almeno quattro semianelli in filo di acciaio, tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. I meccanismi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o tramite un piccolo dispositivo di acciaio a scatto; alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/703 erano classificati al codice NC ex 8305 10 00 e a specifici codici TARIC. La Commissione considera simili il prodotto oggetto del riesame, il prodotto fabbricato e venduto nel paese interessato e quello fabbricato e venduto nell'Unione, poiché presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi.

Mancata collaborazione e uso dei dati disponibili

Nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all'inchiesta; di conseguenza la Commissione ha applicato l'articolo 18 del regolamento di base e ha fondato le proprie conclusioni sui dati disponibili. La mancata collaborazione ha inciso sia sulla determinazione del dumping sia sull'analisi dei prezzi all'esportazione e dell'eventuale reiterazione del pregiudizio.

Distorsioni significative nella RPC e metodo dell'articolo 2, paragrafo 6 bis

La Commissione ha ritenuto, sulla base di elementi di prova disponibili e della relazione sulle distorsioni significative in Cina, che i prezzi e i costi del mercato interno cinese non potessero essere utilizzati per il calcolo del valore normale. Ha quindi applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, costruendo il valore normale su costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni.

Scelta della Turchia come paese rappresentativo

Ai fini della costruzione del valore normale, la Commissione ha individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato. La scelta si è basata su tre criteri: livello di sviluppo economico analogo alla RPC, disponibilità di dati pubblici pertinenti e presenza di produzione di un prodotto della stessa categoria generale (codice NACE Rev2 2599), in assenza di produzione del prodotto identico in paesi con sviluppo analogo. La Commissione ha anche verificato che le importazioni in Turchia dei principali fattori produttivi non fossero influenzate in modo rilevante da importazioni dalla RPC o da paesi non membri dell'OMC elencati nel regolamento (UE) 2015/755.

Fonti per i costi esenti da distorsioni

Per le materie prime la Commissione ha usato il Global Trade Atlas (GTA), per il lavoro e l'energia i dati pubblici dell'Istituto nazionale di statistica turco (Turkstat). Le spese generali di produzione sono state ricavate dai dati verificati di Koloman Handler Kft, produttore dell'Unione cooperante, mentre le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei dati pubblici di due società turche operanti nel codice NACE Rev2 2599, D S C Otomotiv e Samet Kalip ve Madeni.

Costruzione del valore normale

Il valore normale è stato costruito in tre passaggi: determinazione dei costi di produzione esenti da distorsioni sulla base dei consumi di fattori produttivi indicati da KH; aggiunta delle spese generali di produzione; applicazione delle SGAV e dei profitti medi del paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre detratto il valore esente da distorsioni del sottoprodotto indicato e ha applicato una maggiorazione del 3 % per tenere conto della mancata integrale restituzione dell'IVA sulle esportazioni cinesi.

Conclusione sulla reiterazione del dumping

Poiché i volumi importati dalla RPC nell'Unione durante il periodo di riesame erano molto ridotti, la Commissione non ha ritenuto di poter concludere sulla persistenza del dumping e ha invece valutato il rischio di reiterazione. Tale rischio è stato giudicato elevato, alla luce dei margini di dumping riscontrati sulle esportazioni cinesi verso altri mercati, dell'esistenza di significative capacità inutilizzate in Cina e dell'attrattiva del mercato dell'Unione.

Analisi del pregiudizio per l'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione era composta da due produttori, Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH e I.M.L. Industria Meccanica Lombarda S.r.l., che rappresentavano l'intera produzione unionale nel periodo esaminato. La Commissione rileva un calo del consumo dell'Unione del 31 %, una diminuzione della produzione, delle vendite e dell'occupazione, nonché una riduzione della redditività, del flusso di cassa, degli investimenti e dell'utile sul capitale investito. Tuttavia conclude che, grazie alle misure in vigore, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo del riesame, pur restando in una condizione di fragilità.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Nonostante l'assenza di pregiudizio notevole attuale, la Commissione ritiene probabile la reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Tale conclusione si fonda sulla capacità inutilizzata cinese, sulla probabile riallocazione verso l'Unione di parte delle esportazioni destinate ad altri mercati e sulla pressione al ribasso sui prezzi che ne deriverebbe, con un rischio concreto per la sostenibilità dell'industria unionale.

Interesse dell'Unione

La Commissione valuta l'interesse dell'Unione confrontando quello dell'industria dell'Unione con quello di importatori e utilizzatori. Poiché non è emersa collaborazione significativa da parte di importatori o utilizzatori e l'industria dell'Unione resta vulnerabile, il mantenimento delle misure è ritenuto conforme all'interesse dell'Unione.

Misure adottate e applicazione doganale

L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo, disciplina le aliquote per le diverse categorie di prodotto e società, e prevede la condizione della fattura commerciale per applicare l'aliquota individuale. Il medesimo articolo estende il dazio al Vietnam e al Laos per gli stessi tipi di meccanismi, anche se non dichiarati originari di tali paesi. L'articolo 2 rinvia alle norme vigenti in materia di dazi doganali, mentre l'articolo 3 fissa l'entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Disposizioni principali

Istituzione del dazio antidumping definitivo

È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, classificati al codice NC ex 8305 10 00 e ai codici TARIC specificati.

Definizione del prodotto

Il prodotto è definito come un insieme di due lame o fili di acciaio con almeno quattro semianelli in filo di acciaio, tenuti insieme da un rivestimento di acciaio, apribili mediante trazione dei semianelli o tramite un piccolo dispositivo di acciaio a scatto.

Aliquote del dazio e prezzo minimo all'importazione

Per i meccanismi con 17 o 23 anelli, il dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto. Per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, il dazio è del 51,2 % per World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, RPC (codice addizionale TARIC 8934) e del 78,8 % per tutte le altre società (codice addizionale TARIC 8900).

Condizione della fattura commerciale

L'aliquota individuale più favorevole si applica solo previa presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dall'articolo 1, paragrafo 4. In mancanza della fattura, si applica il dazio per "tutte le altre società".

Estensione al Vietnam e al Laos

Il dazio definitivo è esteso alle importazioni degli stessi tipi di meccanismi spediti dal Vietnam e dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari di tali paesi, con i codici TARIC indicati nell'articolo 1, paragrafo 5.

Adeguamento per merci danneggiate

Se le merci sono danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e il prezzo è calcolato proporzionalmente ai fini doganali, il prezzo minimo all'importazione è ridotto in proporzione e il dazio è calcolato sulla differenza tra il prezzo minimo ridotto e il prezzo franco frontiera dell'Unione ridotto.

Metodo di riesame e costruzione del valore normale

Nel riesame in previsione della scadenza la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo inopportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno cinese a causa di distorsioni significative. Il valore normale è stato quindi costruito su costi di produzione e di vendita esenti da distorsioni, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo.

Conclusioni su dumping, pregiudizio e interesse dell'Unione

La Commissione conclude che esiste un elevato rischio di reiterazione del dumping e, in caso di scadenza, un elevato rischio di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Valuta inoltre che il mantenimento delle misure non è contrario all'interesse dell'Unione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingpolitica commercialedifesa commercialedogane

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