Regolamento (UE) 2022/1450
Regolamento delegato (UE) 2022/1450 della Commissione del 27 giugno 2022 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di mangimi proteici non biologici per la produzione animale biologica a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento consente, in via temporanea e in presenza di circostanze calamitose riconosciute, di estendere alle categorie più anziane di suini e pollame biologici le deroghe già previste per l’uso di mangimi proteici non biologici. La misura risponde alla carenza di mangimi biologici causata dalla guerra in Ucraina e mira a salvaguardare la continuità della produzione biologica. Sono previsti limiti stringenti di durata, obblighi di informazione tra Stati membri e Commissione e obblighi documentali e di verifica per gli operatori e le autorità di controllo.
Deroga temporanea alle regole sui mangimi biologici per l’allevamento biologico di suini e pollame in caso di indisponibilità di mangimi proteici biologici causata dall’invasione dell’Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica negli Stati membri che abbiano ճանաչuto l’indisponibilità di mangimi proteici biologici conseguente all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia del 24 febbraio 2022 come "circostanze calamitose" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2146. Riguarda gli operatori della produzione animale biologica che allevano suini o pollame biologici e, in particolare, le categorie più anziane di tali animali rispetto a quelle già contemplate dalle deroghe dell’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848. Non si applica in modo generale nell’Unione, ma solo negli Stati membri che concedono tali deroghe tramite le proprie autorità competenti; la misura opera retroattivamente dal 24 febbraio 2022 e comunque con limite massimo di 12 mesi per ciascuna deroga.
Deroga temporanea all’uso di mangimi proteici non biologici nella produzione animale biologica
Il regolamento delegato (UE) 2022/1450 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica per fronteggiare la carenza di mangimi proteici biologici causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La Commissione richiama l’esigenza di preservare la continuità della produzione biologica di suini e pollame negli Stati membri colpiti dalla crisi di approvvigionamento, assicurando al contempo trasparenza, controlli e tracciabilità delle deroghe concesse.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, l’Ucraina era uno dei principali fornitori di mangimi proteici biologici per suini e pollame in diversi Stati membri. L’indisponibilità di tali mangimi minaccia la continuità della produzione biologica, soprattutto per gli animali più anziani non coperti dalle deroghe già previste dall’allegato II, parte II, punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848, che consentono l’uso fino al 5 % di mangimi proteici non biologici per i giovani animali. Per questo motivo la Commissione consente, in presenza di circostanze calamitose riconosciute ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/2146, un’estensione temporanea delle deroghe.
Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
La disciplina si applica solo negli Stati membri che abbiano qualificato l’indisponibilità di mangimi proteici biologici, conseguente all’invasione dell’Ucraina, come "circostanze calamitose" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2146. I destinatari operativi sono gli operatori della produzione biologica che allevano suini o pollame biologici; le autorità competenti nazionali sono abilitate a concedere le deroghe, mentre le autorità di controllo e gli organismi di controllo partecipano alle verifiche di conformità.
Deroga sostanziale e condizioni
L’articolo 1 consente di estendere alle categorie più anziane di suini e pollame le deroghe già previste per i mangimi proteici non biologici. La deroga è subordinata a due condizioni essenziali:
- deve essere temporanea, limitata al periodo strettamente necessario e, in ogni caso, non superiore a 12 mesi;
- deve applicarsi a tutti gli operatori interessati che allevano suini o pollame biologici. Il regolamento precisa inoltre che l’utilizzo di tali deroghe non pregiudica la validità dei certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848, purché gli operatori rispettino le condizioni della deroga concessa.
Trasparenza, scambio di informazioni e controlli
Per finalità di trasparenza e coordinamento, gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri le deroghe concesse, tramite un sistema informatico reso disponibile dalla Commissione per lo scambio elettronico di documenti e informazioni. Gli operatori beneficiari devono conservare per tutta la durata di applicazione delle deroghe la documentazione giustificativa relativa sia alla concessione sia all’uso della deroga. Le autorità competenti, oppure le autorità/organismi di controllo, devono verificare che gli operatori rispettino le condizioni applicabili.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 24 febbraio 2022, data dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Estensione temporanea delle deroghe sui mangimi
Negli Stati membri che hanno riconosciuto la carenza di mangimi proteici biologici come circostanza calamitosa, le autorità competenti possono estendere le deroghe di cui ai punti 1.9.3.1, lettera c), e 1.9.4.2, lettera c), dell’allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/848 alle categorie di suini e pollame più anziane di quelle già indicate. La deroga deve applicarsi per un periodo limitato, non superiore a quanto necessario e comunque per non oltre 12 mesi, e a tutti gli operatori interessati che allevano suini o pollame biologici.
Effetti sui certificati biologici
L’applicazione delle deroghe non incide sulla validità dei certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 durante il periodo di applicazione delle deroghe, purché gli operatori rispettino le condizioni poste per la concessione delle stesse.
Informazione alla Commissione e agli altri Stati membri
Gli Stati membri devono informare senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri delle deroghe concesse dalle autorità competenti tramite un sistema informatico messo a disposizione dalla Commissione per lo scambio elettronico di documenti e informazioni.
Obblighi documentali e controlli
Gli operatori beneficiari devono conservare per tutta la durata di applicazione delle deroghe i documenti giustificativi relativi sia alla deroga sia al suo utilizzo. Le autorità competenti, o se del caso le autorità/organismi di controllo, verificano la conformità degli operatori alle condizioni della deroga.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 24 febbraio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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