Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1009

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1009 del Consiglio del 27 giugno 2022 che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32022R1009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1009 aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo alla Repubblica democratica del Congo previsto dal regolamento (CE) n. 1183/2005. In seguito alla sentenza del Tribunale nella causa T-108/21, il Consiglio dispone la soppressione di una voce dall’elenco delle persone contenuto nell’allegato I bis. L’intervento è puntuale e non modifica il quadro generale delle misure restrittive, limitandosi all’aggiornamento dell’elenco nominativo.

Modifica dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, con soppressione di una voce dall’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo e incide esclusivamente sull’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. Riguarda in concreto le persone, entità e organismi elencati in tale allegato, limitatamente alla sezione A («Persone»), dalla quale viene soppressa una specifica voce. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma aggiorna l’elenco esistente; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.

Modifica delle misure restrittive UE nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1009 interviene sul regime di misure restrittive dell’Unione adottato nei confronti della Repubblica democratica del Congo con il regolamento (CE) n. 1183/2005. Il suo contenuto è circoscritto all’aggiornamento dell’elenco di persone soggette a restrizioni, reso necessario dalla sentenza del Tribunale nella causa T-108/21.

Contesto e base giuridica

Il Consiglio richiama il regolamento (CE) n. 1183/2005, adottato il 18 luglio 2005, e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, quale base per la modifica degli elenchi contenuti nell’allegato I bis. Il provvedimento è adottato su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Effetto della sentenza del Tribunale

Il considerando centrale indica che, a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-108/21, è opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone, entità e organismi di cui all’allegato I bis. Il regolamento dà quindi attuazione concreta all’esito del contenzioso, limitandosi a rimuovere il nominativo interessato.

Modifica dell’allegato I bis

L’articolo 1 stabilisce che l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato materiale precisa che, nella sezione A («Persone»), viene soppressa la voce n. 3 relativa a «Ferdinand Ilunga LUYOYO».

Entrata in vigore e portata giuridica

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1183/2005, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, e dà seguito alla proposta dell’alto rappresentante. La finalità è adeguare le misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo alla luce della sentenza del Tribunale nella causa T-108/21.

Soppressione di una voce dall’allegato I bis

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 conformemente all’allegato del regolamento. L’allegato sopprime dalla sezione A («Persone») la voce n. 3 relativa a Ferdinand Ilunga LUYOYO.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivediritto dell'Unione europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.