R.R. TAA 17/2022
Regolamento degli impianti di videosorveglianza installati nelle aree di competenza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, nel territorio di competenza della Regione, l’uso degli impianti di videosorveglianza per finalità di interesse pubblico e di protezione della proprietà pubblica, nel rispetto di GDPR e Codice privacy. Prevede informativa, valutazione d’impatto, designazione dei responsabili, limiti di conservazione, diritti degli interessati e un disciplinare attuativo della Giunta. In vigore dal 29 luglio 2022.
Regolamento regionale sulla videosorveglianza della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
Regolamento regionale sulla videosorveglianza
Il provvedimento disciplina il trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza gestiti dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle proprie aree di competenza. La disciplina è costruita in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice privacy, con particolare attenzione a riservatezza, identità personale e proporzionalità del trattamento.
Ambito di applicazione e presupposti generali
Il regolamento si applica ai sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano ed extraurbano nelle aree di competenza della Regione. Le immagini e le voci sono considerate dati personali quando consentono di identificare una persona fisica. L’impianto può operare solo secondo i principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, riducendo al minimo i dati trattati e ricorrendo, quando possibile, a dati anonimi.
Finalità consentite e limiti dell’uso
La videosorveglianza è ammessa esclusivamente per compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri della Regione, riconosciuti dallo Statuto di autonomia e dalla normativa statale, regionale e provinciale. Il trattamento è finalizzato soprattutto alla protezione della proprietà pubblica, in particolare degli spazi antistanti la sede regionale e del parcheggio del personale in servizio. È esclusa la finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che compete ad altri enti; la videosorveglianza è invece consentita come misura complementare per migliorare la sicurezza di edifici pubblici o di impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, e per agevolare l’esercizio del diritto di difesa in sede civile o penale.
Prescrizioni operative per le riprese
L’attivazione degli impianti è subordinata al rispetto di specifiche cautele. Devono essere fornite informative chiare, anche sintetiche, a chi accede alle aree videosorvegliate; va rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori; devono essere raccolte solo le immagini indispensabili, limitando l’angolo di visuale ed evitando riprese dettagliate o ingrandite non necessarie.
Informativa agli interessati
Gli interessati devono essere avvisati dell’accesso o della presenza in un’area videosorvegliata mediante un modello semplificato di informativa “minima”, collocato in prossimità dell’impianto. Se l’area è vasta o vi sono più telecamere, devono essere installate più informative.
Valutazione d’impatto e sicurezza del trattamento
La Regione deve effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 GDPR, al fine di individuare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e adottare misure idonee a ridurli o eliminarli. Il trattamento deve inoltre avvenire con un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Titolare, designato per la gestione e incaricati
La Regione è titolare del trattamento. Per il sistema di videosorveglianza il responsabile interno è individuato nel dirigente della struttura competente in materia di sorveglianza degli accessi degli edifici regionali, servizi di custodia e vigilanza. Tale soggetto designa per iscritto, in numero limitato, le persone incaricate del trattamento, dell’uso degli impianti e della visione delle immagini. Compiti e funzioni devono essere specificati in modo analitico, e l’operato deve conformarsi alle istruzioni del titolare, che vigila anche tramite verifiche periodiche.
Trattamento e conservazione dei dati
I dati devono essere trattati lecitamente e correttamente, raccolti per le finalità indicate e in modo pertinente, completo e non eccedente. La conservazione avviene per il periodo previsto dalla normativa vigente. Un prolungamento dei tempi è ammesso solo in via eccezionale, in relazione a un evento già accaduto o realmente incombente, oppure per soddisfare specifiche richieste di autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria nell’ambito di indagini in corso.
Diritti dell’interessato e tutela
L’interessato può chiedere di conoscere l’esistenza del trattamento, i dati che lo riguardano, la loro origine, le modalità del trattamento e opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi. Le richieste devono essere evase entro 15 giorni dal designato per la gestione del sistema; l’istanza può essere presentata anche per iscritto tramite delega o procura, o con l’assistenza di una persona di fiducia. In caso di diniego è possibile rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, oltre ai rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dal GDPR e dal Codice.
Provvedimenti attuativi, pubblicità ed entrata in vigore
La Giunta regionale adotta un disciplinare-programma per l’utilizzo degli impianti, che individua gli impianti regionali, le loro caratteristiche, le modalità di utilizzo e le garanzie per il trattamento dei dati, con aggiornamento periodico in caso di nuovi impianti o modifiche. Il regolamento è pubblicato sul sito della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
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