R.R. TAA 14/2022
Regolamento concernente disposizioni in materia di lavoro agile previsto dall’art. 26ter del contratto collettivo riguardante il personale dell’area non dirigenziale 1 dicembre 2008 e ss.mm
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina il lavoro agile per il personale della Regione Trentino-Alto Adige: definizioni, attività compatibili, accordo individuale, fasce di reperibilità, tutela della disconnessione, sicurezza, privacy, formazione e monitoraggio. Si applica ai dipendenti con almeno sei mesi di servizio, secondo l’autorizzazione del dirigente e per progetti individuali fino a 24 mesi.
Regolamento regionale sul lavoro agile per il personale della Regione Trentino-Alto Adige
Regolamento regionale sul lavoro agile per il personale della Regione Trentino-Alto Adige
Il provvedimento disciplina l’introduzione e la gestione del lavoro agile nell’Amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige. La normativa definisce presupposti, destinatari, contenuti dell’accordo individuale, tutele organizzative e profili di sicurezza, privacy e formazione.
Finalità dell’istituto
Il lavoro agile è introdotto per favorire una riorganizzazione orientata a obiettivi e risultati, migliorare produttività e benessere organizzativo, adeguare l’organizzazione del lavoro alle nuove tecnologie, rafforzare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e promuovere la mobilità sostenibile riducendo gli spostamenti casa-lavoro.
Definizioni rilevanti
Il regolamento chiarisce alcuni concetti chiave: il lavoro agile è una modalità volontaria di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, svolta in parte in presenza e in parte da remoto, senza vincoli fissi di orario o luogo entro i limiti di legge e contrattazione. L’accordo individuale è il documento scritto tra dipendente e dirigente che disciplina durata, contenuti e modalità della prestazione. Sono inoltre definiti sede di lavoro, domicilio del lavoro, postazione di lavoro agile, lavoratore agile, dirigente, dotazione informatica, attività in lavoro agile e diritto alla disconnessione.
Ambito soggettivo e autorizzazione
Possono accedere al lavoro agile i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresi i dirigenti, in servizio presso la Regione Trentino-Alto Adige, purché abbiano almeno sei mesi di servizio e la prestazione sia compatibile con l’attività svolta. L’autorizzazione compete al dirigente; per i dirigenti è necessario il previo assenso del Segretario Generale. Se le richieste superano la disponibilità individuata, l’accesso avviene secondo il principio di rotazione.
Attività compatibili e attività escluse
Il lavoro agile è ammesso quando la prestazione può essere svolta senza costante presenza fisica, con strumenti tecnologici idonei, in autonomia organizzativa e con risultati monitorabili. Il regolamento indica, a titolo esemplificativo, attività quali predisposizione di pareri e pratiche, partecipazione a riunioni, studio e analisi di provvedimenti, approfondimenti normativi, elaborazione dati, gestione di portali web esterni e partecipazione a corsi FAD o webinar. Restano escluse le attività che richiedono presenza continuativa e contatto costante con l’utenza.
Tempi, presenza minima e reperibilità
La prestazione agile si svolge fuori dalla sede di lavoro con strumenti tecnologici e connessioni, di norma per almeno una giornata a settimana, secondo quanto definito nell’accordo individuale. Il personale non dirigenziale deve garantire fasce di reperibilità giornaliere, anche discontinue, per almeno metà dell’orario giornaliero dovuto. Nelle fasce di contattabilità possono essere fruiti i permessi previsti da contratto o legge. È inoltre garantito il rispetto dei tempi di riposo e il diritto alla disconnessione.
Luogo di svolgimento, sicurezza e privacy
Il lavoratore agile deve operare in luoghi idonei, sicuri e riservati, conformi alla normativa su salute e sicurezza, protezione dei dati personali e riservatezza. L’Amministrazione deve fornire un’informativa specifica sui rischi e sulle cautele da osservare. Il trattamento dei dati deve rispettare GDPR, normativa nazionale e prescrizioni del titolare del trattamento, e deve essere garantito il divieto di controllo a distanza previsto dallo Statuto dei lavoratori.
Diritto alla disconnessione
Il diritto alla disconnessione è espressamente garantito. Si applica in senso verticale e orizzontale e opera, salvo comprovate urgenze, dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 7:30 del giorno seguente, nonché il sabato, la domenica e nei giorni festivi, salvo attività istituzionali o diversa distribuzione su sei giorni e turni.
Accordo individuale e durata del progetto
Il lavoro agile si fonda su un progetto individuale scritto, di durata non superiore a 24 mesi, definito d’intesa con il dirigente e coerente con le esigenze organizzative. L’accordo deve indicare dati del dipendente, modalità di realizzazione, giorni o mezze giornate da svolgere da remoto, fasce di reperibilità, disconnessione, durata, obiettivi e criteri di verifica. Prima dell’avvio l’Amministrazione deve fornire una formazione di base, anche a distanza, sui profili operativi, di salute e sicurezza, con attenzione allo stress lavoro-correlato.
Strumenti di lavoro, costi e rendicontazione
L’Amministrazione prevede una progressiva sostituzione delle postazioni fisse con dispositivi portatili. Il dipendente deve custodire con cura la strumentazione e usarla secondo le istruzioni ricevute. Se l’ente non fornisce l’attrezzatura, il lavoratore può utilizzare strumenti propri idonei. Restano a carico del dipendente i costi di collegamento remoto, energia elettrica e materiali di consumo. È previsto un report periodico sull’andamento dell’attività svolta a distanza. Il mancato raggiungimento degli obiettivi condivisi può comportare il venir meno dell’accordo.
Trattamento giuridico ed economico
L’adesione al lavoro agile non modifica la natura del rapporto di lavoro né il trattamento economico, salvo le specifiche previsioni del regolamento. La prestazione resa da remoto è considerata servizio a tutti gli effetti ai fini di carriera, anzianità e istituti economici accessori. In caso di malattia la prestazione agile si sospende secondo le regole ordinarie. Nelle giornate di lavoro agile non sono riconosciuti straordinari, lavoro aggiuntivo, notturno o festivo, né permessi brevi o altri istituti che comportino riduzioni di orario.
Obblighi di custodia, riservatezza e controlli
Il lavoratore deve custodire con diligenza documenti, dati e strumenti tecnologici ed è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e del Codice di comportamento. La violazione di tali obblighi rileva anche sotto il profilo disciplinare.
Sicurezza sul lavoro e infortuni
L’Amministrazione garantisce salute e sicurezza secondo il d.lgs. 81/2008 e fornisce l’informativa sui rischi generali e specifici connessi al lavoro agile. Il lavoratore collabora per svolgere l’attività in modo sicuro e corretto. Gli infortuni dovranno essere gestiti con le comunicazioni obbligatorie INAIL e la denuncia telematica; l’Amministrazione non risponde degli infortuni dovuti alla scelta di un luogo non compatibile con l’informativa ricevuta.
Formazione e monitoraggio
Sono previste pari opportunità formative e specifici percorsi di formazione, anche a distanza, su utilizzo delle apparecchiature, procedure operative, tutela della salute, sicurezza e trattamento dei dati, con particolare attenzione a ergonomia, microclima, illuminazione e corretto uso della postazione. Può inoltre essere istituito un gruppo congiunto di monitoraggio, senza oneri aggiuntivi, per valutare benessere organizzativo, produttività ed efficacia.
Interruzione e clausola di rinvio
Durante il progetto, amministrazione e lavoratore possono chiedere l’interruzione anticipata con preavviso di almeno 20 giorni lavorativi e adeguata motivazione. Per quanto non disciplinato, si applicano le norme di legge, regolamentari, contrattuali regionali, i contratti decentrati e il Codice di comportamento. Il regolamento è destinato ad aggiornarsi in caso di modifiche legislative migliorative.
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