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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10480/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) con aggravante di aver provocato un incidente notturno (comma 2-bis). Denunciava: 1) inutilizzabilità degli accertamenti alcolemici per mancata comunicazione della facoltà di farsi assistere da difensore (art. 114 disp. att. e art. 356 cod. proc. pen.), richiamando moduli in bianco; 2) incongruità temporale tra referto del pronto soccorso (2/5/2020) e data del secondo esame di laboratorio (4/5/2020); 3) vizio di motivazione perché la sentenza avrebbe dato peso esclusivo alle analisi di laboratorio trascurando le dichiarazioni testimoniali secondo cui l'assunzione di alcol era avvenuta la sera prima e non al momento della guida; 4) censurava il riconoscimento dell'aggravante dell'art. 186, comma 2-bis, e il conseguente diniego della conversione della pena in lavoro di pubblica utilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto utilizzabili gli accertamenti ematici: la richiesta di esami fu inviata dalla Centrale operativa all'ospedale mentre il conducente era già al Pronto soccorso; l'avviso sulla facoltà di farsi assistere fu comunque rivolto tramite il personale sanitario (adempimento non viziato). Le critiche sulla data del secondo esame sono irrilevanti poiché non è contestata l'identità del campione. Le contraddizioni testimoniali e la valutazione delle cause dell'incidente sono valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se motivate logicamente; la Corte ha ritenuto provato il nesso tra stato di ebbrezza (tassi 2,60 g/l e 2,29 g/l) e il sinistro, confermando la responsabilità e l'aggravante. Confermata la condanna (arresto mesi 6, ammenda €2.000, revoca patente) e la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    comma 2 lett. c) e comma 2-bis

    reato di guida in stato di ebbrezza con aggravante se l'incidente è ricollegabile a alterata reattività/percezione dovuta all'ebbrezza; per l'aggravante non è richiesta la presenza di terzi, basta che l'incidente interrompa la normale circolazione e sia strumentale allo stato di alterazione

  • art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    la polizia giudiziaria deve avvisare della facoltà di farsi assistere da difensore quando richiede esami su campioni biologici a fini probatori; l'avviso può essere comunicato tramite personale sanitario se il soggetto è già in ospedale

  • art. 356 cod. proc. pen.

    prevede la possibilità per l'indagato di farsi assistere nel prelievo e negli accertamenti biologici; obbligo di avviso collegato a questa facoltà

  • art. 348, comma 4 cod. proc. pen.

    consente che alcune formalità siano espletate o rinviate al personale sanitario quando il soggetto è ricoverato; la comunicazione tramite sanitari è ammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    previsione che regola le spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La richiesta di accertamenti su campioni biologici da parte della p.g. comporta l'obbligo di avvisare l'interessato della facoltà di farsi assistere da difensore; tale avviso può essere validamente reso tramite il personale sanitario se il soggetto è ricoverato o incapace di comunicare con la p.g.
  • La mancata compilazione formale di modulistica ospedaliera non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli esami quando risulta, per altri elementi di fatto, che la richiesta è pervenuta e il campione è riferibile all'indagato (identità del campione e catena di custodia non contestata).
  • Discrepanze formali nella datazione di esami successivi non annullano i risultati se è dimostrata la riferibilità del prelievo all'imputato e la corretta esecuzione degli accertamenti.
  • Contrasti tra prove testimoniali e dati strumentali sono tipicamente valutazioni di merito; la Corte di legittimità non rielabora ricostruzioni fattuali coerenti e logicamente motivate dal giudice di merito.
  • L'aggravante dell'art. 186, comma 2-bis, richiede un collegamento materiale tra lo stato di ebbrezza e l'incidente (alterata reattività o percezione) e può essere riconosciuta anche senza coinvolgimento di terzi, quando l'incidente interrompe la normale circolazione e la condotta in stato di ebbrezza ha favorito il verificarsi del sinistro.
  • La possibilità di conversione della pena in lavoro di pubblica utilità può essere esclusa quando è riconosciuta un'aggravante che incrementa il disvalore della condotta.

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