Cassazione Penale, Sentenza n. 21242/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Perugia che, pur concedendo l'estradizione verso la Confederazione Svizzera per i reati di appropriazione indebita e riciclaggio, ha sospeso l'esecuzione della consegna fino all'espiazione della pena definitiva che l'estradando sta scontando in Italia e fino alla definizione di procedimenti pendenti. Il ricorso deduceva che tale sospensione temporale rientra nella competenza discrezionale del Ministro della Giustizia (art. 709 c.p.p. e art. 19 Convenzione europea di estradizione) e non può essere disposta dalla Corte giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte che aveva disposto la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione. In pratica: la concessione dell'estradizione da parte della Corte di appello resta confermata, ma è stata eliminata la condizione temporale che subordinava l'effettiva esecuzione alla fine della pena italiana; gli adempimenti comunicativi sono stati demandati alla cancelleria ai sensi dell'art. 203 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 705 cod. proc. pen.
Il comma 1 impone alla Corte di pronunciarsi favorevolmente sull'estradizione quando non risulti adeguatamente documentata la pendenza in Italia di un procedimento o l'esistenza di una sentenza irrevocabile per gli stessi fatti; il comma 2 individua cause ostative che devono essere valutate in sede giurisdizionale.
art. 709 cod. proc. pen.
Attribuisce al Ministro della Giustizia la competenza a disporre la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione (o altre misure di consegna/trasferimento), ossia la fase di esecuzione è di natura amministrativa ministeriale e non di competenza giudiziaria.
art. 19, par. 2, Convenzione Europea di estradizione (13/12/1957)
Consente agli Stati contraenti di subordinare l'estradizione a condizioni temporali o ad altre modalità di attuazione, ma la valutazione di tali modalità rientra nella discrezionalità amministrativa dello Stato richiesto (in Italia il Ministro).
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti comunicativi a seguito delle pronunce in materia di estradizione da svolgere dalla cancelleria.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 33173 del 04/07/2019, Ascione)
Conferma che le decisioni sulla sospensione della consegna per procedimenti o pene da espiare in Italia appartengono alla fase amministrativa ministeriale e non alla fase giurisdizionale.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 9681 del 26/01/2022, P.)
Ribadisce che la sospensione dell'esecuzione della pena nel territorio dello Stato a favore di uno straniero richiesto in estradizione è di competenza del Ministro e non impedisce la pronuncia favorevole del giudice sull'estradizione.
Massime di principio
- La Corte giudiziaria può decidere sulla sussistenza dei presupposti formali per concedere l'estradizione (art. 705 c.p.p.), ma non può imporre condizioni temporali o sospensive che incidono sull'esecuzione materiale della consegna quando tali misure rientrano nella discrezionalità amministrativa del Ministro della Giustizia.
- Se esistono procedimenti o pene pendenti in Italia, la loro esistenza deve essere adeguatamente documentata per costituire un ostacolo all'estradizione; in mancanza di documentazione efficace la Corte deve concedere l'estradizione.
- Le decisioni operative circa la sospensione dell'esecuzione dell'estradizione, la consegna temporanea o l'esecuzione di pene all'estero sono materie amministrative di competenza ministeriale: le parti interessate dovranno rivolgersi al Ministero per ottenere sospensioni o condizioni operative.
- Nel preparare richieste o opposizioni è utile distinguere chiaramente la fase giurisdizionale (accertamento dei presupposti giuridici dell'estradizione) dalla fase amministrativa (modalità e tempi della consegna), indirizzando istanze e prove all'organo competente.
- Per la difesa dell'estradando: eccepire ostatività all'estradizione richiede documentazione precisa (sentenze irrevocabili, procedimenti per gli stessi fatti); per ottenere una sospensione esecutiva è necessario esperire i rimedi amministrativi presso il Ministero piuttosto che confidare in una misura giudiziaria.
- Per le autorità estere richiedenti: fornire documentazione chiara e completa sui fatti, sulle date e sui destinatari delle misure è cruciale per evitare che l'autorità italiana rilevi insufficienze che impongano il rilascio o la concessione dell'estradizione senza condizioni.
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