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Regolamento

R.R. Puglia 16/2017

Regolamento sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia

Normativa regionaleR.R. Puglia 16/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento che disciplina organizzazione, competenze e funzionamento del Servizio ispettivo sanitario regionale pugliese, del N.I.R.S. e dei componenti temporanei. Stabilisce piano annuale, modalità ordinarie e straordinarie di ispezione, requisiti, nomina e incarichi. In vigore dal 22/08/2017, con aggiornamenti successivi, e tuttora applicabile salvo norme sopravvenute.

Attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia

Regolamento sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia

Il regolamento disciplina l’attività ispettiva, di vigilanza e di controllo svolta dalla Regione Puglia in ambito sanitario e socio-sanitario. Definisce strutture competenti, destinatari delle verifiche, pianificazione annuale, composizione del nucleo ispettivo e utilizzo di componenti temporanei.

Ambito di applicazione e finalità

L’attività ispettiva è esercitata tramite il Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale. Essa si rivolge a:

  • Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale;
  • Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata;
  • strutture pubbliche e private autorizzate all’esercizio sanitario e sociosanitario;
  • strutture pubbliche e private accreditate;
  • titolari di accordi contrattuali con la Regione Puglia o con gli enti del SSR.

La verifica riguarda atti e fatti di gestione in materia sanitaria, in raccordo con le strutture regionali competenti e con la struttura regionale responsabile della prevenzione della corruzione. È prevista anche nei confronti delle strutture interne della Regione operanti nel settore sanitario e sociosanitario, limitatamente agli ambiti di gestione amministrativa loro affidati.

Oggetto delle verifiche

L’ispezione ha natura di secondo livello e non sostituisce i controlli ordinari attribuiti ad altre strutture regionali. È orientata soprattutto alla verifica amministrativa e contabile della regolarità dei procedimenti, ma possono essere svolte anche procedure specifiche ritenute opportune.

A titolo esemplificativo, rientrano nell’ambito ispettivo:

  • frodi o fenomeni analoghi;
  • conformità alla normativa e regolarità amministrativa;
  • efficacia ed efficienza delle attività operative;
  • attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio;
  • presunti casi di malasanità o disservizi a danno degli utenti;
  • situazioni lesive dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento;
  • requisiti delle strutture private accreditate e qualità dei servizi offerti.

Attivazione ordinaria e straordinaria

L’attività ispettiva è normalmente svolta secondo il piano annuale. Può essere attivata in via straordinaria dal dirigente del Servizio ispettivo, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, quando vi siano fatti di particolare gravità e urgenza segnalati da esposti, denunce, notizie di stampa o altre fonti informative.

Le segnalazioni, gli esposti e le denunce sono registrati in un protocollo riservato, sottratto all’accesso. Le richieste del Presidente seguono motivatamente l’ordine di priorità delle ispezioni straordinarie, sulla base delle segnalazioni che appaiono prima facie fondate e rilevanti.

Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria

La Giunta regionale, su proposta del Presidente, approva entro il 30 aprile di ogni anno il Piano annuale dell’attività ispettiva sanitaria, predisposto dal Servizio ispettivo tenendo conto delle segnalazioni ricevute e della relazione finale relativa all’attività svolta.

In presenza di motivate e straordinarie circostanze, il termine può essere prorogato fino alla prima data utile per l’approvazione e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio. Il Piano individua le aree prioritarie di intervento, con riferimento ai settori più sensibili e critici del sistema sanitario e sociosanitario regionale e agli standard di organizzazione e funzionamento degli enti del SSR.

Il Piano è redatto in coerenza con la legge n. 190/2012 e integra il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Puglia per le attività relative alle strutture regionali del dipartimento salute e agli enti del SSR. Può essere modificato nel corso dell’anno con il medesimo procedimento previsto per l’approvazione. In prima applicazione era previsto un termine di 60 giorni dall’operatività della struttura amministrativa presso la Segreteria generale.

Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.)

Il Servizio ispettivo si avvale del N.I.R.S., composto da un massimo di cinque profili:

  • quattro dirigenti o funzionari di categoria D, appartenenti alla Regione, ad agenzie strategiche, all’A.Re.S. o ad altri enti regionali o del SSR, con profili giuridico-amministrativo, sanitario ospedaliero, sanitario esperto in prevenzione ed economico-contabile;
  • un componente con funzioni di coordinamento.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con cadenza triennale. La nomina non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale, salvo il rimborso delle spese sostenute per le verifiche. L’attività svolta dai componenti dipendenti di amministrazioni pubbliche è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, anche assicurativi, e per le missioni si applicano gli istituti contrattuali del servizio fuori sede del personale regionale.

Nei casi di particolare rilevanza e complessità, il N.I.R.S. può essere affiancato da ispettori temporanei, da dirigenti o funzionari regionali ritenuti indispensabili, oppure, tramite convenzioni, da ulteriori figure professionali messe a disposizione del Comando regionale della Guardia di finanza, sempre senza nuovi o maggiori oneri salvo il rimborso delle spese documentate.

Componenti temporanei ed elenco degli iscritti

Il dirigente del Servizio ispettivo può nominare componenti temporanei del N.I.R.S. quando la specificità dell’ispezione lo richieda, scegliendoli da un apposito elenco formato in base alle professionalità richieste.

Possono chiedere l’iscrizione nell’elenco:

  • magistrati, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e dipendenti del Servizio sanitario nazionale collocati in quiescenza, disponibili a svolgere attività occasionale e temporanea a titolo gratuito, salvo rimborso spese;
  • dipendenti di pubbliche amministrazioni indicate nell’avviso pubblico in relazione alle professionalità richieste;
  • dipendenti di aziende ed enti del SSR di altre Regioni.

L’elenco è formato e aggiornato dal dirigente mediante avviso pubblico pubblicato sul portale istituzionale della Regione, nella sezione Amministrazione trasparente/Organizzazione, e sul portale regionale della salute. Lo schema di avviso è approvato dalla Giunta su proposta del Presidente e definisce criteri, modalità di formazione e utilizzo dell’elenco, requisiti di iscrizione e modalità di presentazione delle domande. La formazione dell’elenco non ha natura selettiva, non genera graduatorie né punteggi, e non attribuisce un diritto al conferimento dell’incarico.

Requisiti, autocertificazioni e cause di esclusione

All’atto della domanda, l’interessato deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, tra l’altro:

  • l’assenza di procedimenti di prevenzione o di cause ostative antimafia indicate dalle norme richiamate nel regolamento;
  • l’assenza di condanne o patteggiamenti per reati contro la pubblica amministrazione rilevanti per la moralità professionale;
  • la non sussistenza di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
  • l’assenza di sanzioni disciplinari;
  • l’assenza di incompatibilità o conflitto di interessi con la Regione Puglia;
  • l’impegno ad accettare le condizioni e gli obblighi dell’avviso pubblico;
  • l’obbligo di comunicare ogni variazione rilevante;
  • la consapevolezza che l’iscrizione non garantisce il conferimento dell’incarico e può cessare per rinuncia, cancellazione o decadenza.

Regime dell’iscrizione e dell’incarico temporaneo

In fase di prima applicazione, il dirigente avvia le procedure per l’elenco entro un mese dal proprio insediamento. L’elenco è approvato con atto dirigenziale entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell’avviso pubblico, poi pubblicato sul portale regionale della salute. L’aggiornamento avviene con cadenza triennale e l’elenco resta valido fino all’approvazione del successivo.

All’accettazione dell’incarico l’iscritto deve:

  • attestare la permanenza dei requisiti e l’assenza di incompatibilità o conflitti di interesse rispetto alla specifica ispezione;
  • rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la disciplina integrativa regionale;
  • comunicare immediatamente rinuncia, dimissioni, aspettativa, pensionamento o altri impedimenti sopravvenuti, inclusi conflitti di interesse e incompatibilità.

La mancata comunicazione delle cause sopravvenute comporta decadenza dall’incarico e cancellazione dall’elenco, oltre alle eventuali ulteriori responsabilità disciplinari.

Decadenza e cancellazione

La decadenza del componente temporaneo del N.I.R.S. e la cancellazione dall’elenco sono disposte con atto dirigenziale del Servizio ispettivo e comunicate all’amministrazione o ente di appartenenza. Il regolamento valorizza inoltre la collaborazione con gli organi di controllo interno dei soggetti controllati e l’impostazione ispettiva come supporto al corretto funzionamento del sistema sanitario regionale.

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