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Regolamento

R.R. Puglia 18/2017

Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.

Normativa regionaleR.R. Puglia 18/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. Puglia n. 4/2007 sui servizi socio-assistenziali, precisando i titoli richiesti agli educatori nei servizi per la prima infanzia e in quelli socio-riabilitativi. Introduce inoltre una disciplina transitoria per chi, alla data del 28 ottobre 2017, aveva già maturato almeno tre anni di esperienza nel settore, consentendone l’impiego o la prosecuzione delle mansioni educative nelle stesse strutture.

Modifiche urgenti alla disciplina regionale pugliese dei servizi socio-assistenziali e del profilo di educatore

Modifiche urgenti alla disciplina dei servizi socio-assistenziali in Puglia

Il regolamento regionale della Puglia n. 18 del 28 ottobre 2017 interviene in via modificativa sul regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, che attua la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19. La disciplina riguarda i requisiti professionali degli educatori nei servizi socio-assistenziali e socio-educativi, con specifiche regole transitorie per garantire continuità operativa.

Ambito delle modifiche

Le disposizioni del regolamento regionale n. 4/2007 richiamate dal nuovo atto sono modificate o integrate nei punti espressamente indicati. Il regolamento non riscrive l’intera disciplina, ma interviene in particolare sull’articolo 46, relativo ai profili professionali impiegabili nei servizi interessati.

Requisiti per i servizi socio-educativi per la prima infanzia

Nei servizi socio-assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio-educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa statale richiamata in materia di sistema integrato di educazione e istruzione, gli educatori devono possedere:

  • i titoli di studio indicati dalla lettera b) alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 46 del regolamento regionale n. 4/2007;
  • i diplomi universitari o le lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

La previsione mira a uniformare i requisiti professionali richiesti per l’attività educativa nei servizi rivolti alla prima infanzia.

Servizi socio-riabilitativi e ad elevata integrazione sociosanitaria

Per i servizi socio-assistenziali con carattere prevalente socio-riabilitativo e ad elevata integrazione sociosanitaria, la formazione delle équipe professionali deve assicurare l’impiego, pur non esclusivo, di operatori in possesso dei titoli di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 46. La norma quindi non impone una composizione esclusiva, ma richiede la presenza di tali operatori nella squadra professionale.

Regime transitorio per l’impiego di operatori con esperienza

In via transitoria, e fino alla definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, possono svolgere la funzione educativa nei servizi socio-assistenziali e sociosanitari anche operatori che abbiano:

  • un diploma di scuola secondaria superiore;
  • almeno tre anni di esperienza, maturata alla data di entrata in vigore del regolamento, nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone.

L’esperienza lavorativa deve essere provata mediante:

  • dichiarazione del datore di lavoro; oppure
  • autocertificazione dell’interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Salvaguardia dell’esperienza maturata e continuità lavorativa

Il regolamento contiene una norma finale di salvaguardia: fermo restando quanto previsto per i requisiti dell’articolo 46, i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento, abbiano svolto attività di educatore per almeno tre anni in strutture e servizi socio-assistenziali e socio-educativi possono continuare a svolgere mansioni educative nelle medesime strutture e servizi in cui hanno prestato attività lavorativa. La previsione è finalizzata a evitare interruzioni del rapporto e a valorizzare l’esperienza professionale già acquisita.

Decorrenza e pubblicazione

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entra nel quadro della disciplina regionale vigente dal 28 ottobre 2017, data indicata come vigenza. Le disposizioni transitorie si applicano con riferimento alla situazione esistente alla data di entrata in vigore.

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