Cassazione Penale, Ordinanza n. 21014/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 16 luglio 2024 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del G.I.P. del Tribunale di Torino del 6 febbraio 2024 e pronunciando ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni 4, giorni 20 di reclusione ed euro 18.400 di multa per reati in materia di stupefacenti, armi e porto di oggetti atti a offendere, commessi in Torino il 23 agosto 2023. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, il difetto di motivazione sulla quantificazione della pena e, dall'altro, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché, nel concordato in appello, sono proponibili solo censure sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità tra accordo e decisione del giudice; restano invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della quantificazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Le doglianze formulate sono state inoltre reputate generiche.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello delimita l'oggetto delle censure proponibili in cassazione: sono ammissibili solo doglianze sulla validità del consenso, sul consenso del pubblico ministero e sulla conformità della pronuncia al contenuto dell'accordo.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso è stato trattato nelle forme previste per la camera di consiglio semplificata.
art. 129 c.p.p.
La mancata declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti ammissibili richiamati dalla giurisprudenza.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per uno dei reati posti a base della condanna.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Circostanza/aggravante richiamata insieme al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.
artt. 2-7 l. 895/1975
Norme richiamate nel capo di imputazione relativo ai reati in materia di armi.
art. 23 l. 110/1975
Norma richiamata nel capo di imputazione in materia di armi/oggetti atti a offendere.
art. 697 c.p.
Norma richiamata nel capo di imputazione per detenzione/omessa denuncia di armi o munizioni, secondo la contestazione riportata nella decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo censure inerenti alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice; non possono invece essere riproposti motivi rinunciati.
- La mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è censurabile in cassazione quando la sentenza derivi da concordato in appello, salvo che la doglianza investa profili rientranti nei limiti di ammissibilità della procedura.
- Le censure sulla dosimetria della pena sono inammissibili se non si traducono in deduzione di illegalità della sanzione, cioè se la pena applicata resta entro i limiti legali e corrisponde al tipo sanzionatorio previsto.
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova impugnazione sul merito della quantificazione della pena o sull'opportunità del proscioglimento, ma è confinato ai soli vizi strutturali dell'accordo e della sentenza che lo recepisce.
- La genericità delle doglianze contribuisce a fondare la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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