Sentenza del 27/02/2015 n. 4082 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato induttivamente maggiori ricavi e un maggior reddito di 79.897 euro, applicando maggiori IRAP per 3.396 euro e IVA per 6.328 euro, oltre a sanzioni e interessi. La contribuente contestava la carenza di motivazione dell'atto, l'assenza dei presupposti per l'accertamento induttivo e il metodo di calcolo della percentuale di ricarico medio ponderato. In Cassazione ha inoltre dedotto la nullità del giudizio per mancata partecipazione necessaria dei soci della società di persone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nullo il giudizio perché, trattandosi di un accertamento del reddito di una società di persone imputabile per trasparenza ai soci, il contraddittorio doveva essere instaurato nei confronti della società e di tutti i soci, salvo questioni personali. La nullità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ha comportato la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale e il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per l'integrazione del contraddittorio e una nuova decisione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'automatica efficacia del giudicato relativo all'anno 2004 sull'annualità 2003, poiché i presupposti di fatto non coincidevano integralmente.
Norme richiamate
D.P.R. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento induttivo o analitico-induttivo dei redditi. Nel caso concreto la legittimità dell'accertamento non è stata esaminata nel merito, perché il processo è stato annullato per mancata integrazione del contraddittorio.
D.P.R. 917/1986, art. 5
imputazione dei redditi ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi
Il reddito delle società di persone viene imputato direttamente ai soci per trasparenza. Questa unitarietà impone, di regola, la partecipazione al processo della società e di tutti i soci.
D.Lgs. 546/1992, art. 14
Prevede l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti la cui partecipazione è indispensabile per una decisione unitaria. La sua violazione determina la nullità assoluta del giudizio.
D.Lgs. 546/1992, art. 29
Consente, ricorrendone i presupposti, la riunione dei procedimenti connessi, ferma restando la necessità di assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
D.Lgs. 446/1997
La Corte richiama la disciplina dell'IRAP per affermarne, in relazione all'accertamento di una società di persone, la trattazione unitaria con le posizioni dei soci.
Artt. 101 e 102 c.p.c.
Esprimono i principi del contraddittorio e della partecipazione necessaria dei soggetti coinvolti. La loro violazione, insieme alle norme processuali tributarie, comporta la nullità della decisione.
Cass. SS.UU. n. 14815/2008 e n. 10145/2012
Le Sezioni Unite hanno stabilito che, negli accertamenti sul reddito di società di persone e sull'IRAP imputabile per trasparenza, sussiste il litisconsorzio necessario tra società e soci.
Massime di principio
- Quando l'accertamento riguarda il reddito di una società di persone e produce effetti fiscali diretti sui soci per trasparenza, il giudizio deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci. Se ciò non avviene, la decisione può essere dichiarata nulla anche d'ufficio in Cassazione.
- La mancata partecipazione dei soci non è superata dal fatto che essi non abbiano ricevuto autonomi avvisi di accertamento: ciò che conta è l'unitarietà dell'accertamento e degli elementi comuni dell'obbligazione tributaria.
- In presenza di una nullità per contraddittorio incompleto, la Cassazione non decide normalmente il merito dell'accertamento, ma annulla le decisioni precedenti e rinvia al giudice di primo grado per la corretta instaurazione del processo.
- Un giudicato relativo a un'altra annualità fiscale può vincolare il giudice solo per elementi giuridici o fattuali permanenti e comuni; non si estende automaticamente quando i presupposti di fatto possono variare da un periodo d'imposta all'altro.
- La pronuncia non stabilisce che l'accertamento induttivo fosse infondato: le contestazioni sulla motivazione, sulla percentuale di ricarico e sull'acquisto immobiliare sono rimaste assorbite e dovranno eventualmente essere esaminate nel giudizio di rinvio.
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