Tribunale, Ordinanza T-43/24
Order of the President of the General Court of 4 March 2024. — Penta system Srl v European Commission. — Interim relief – Public supply contracts – Tendering procedure – Rejection of a tenderer’s bid and award of the contract to another tenderer – Application for suspension of operation of a measure – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-43/24 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale ha dichiarato irricevibile l’istanza di sospensione presentata da Penta system Srl contro la Commissione in relazione a una gara per servizi di manutenzione di impianti di gestione dei rifiuti radioattivi. L’atto cautelare non conteneva argomenti sufficienti su fumus boni iuris, urgenza e bilanciamento degli interessi, né elementi probatori sul danno irreparabile. La decisione ribadisce che l’istanza deve essere autosufficiente e non può rinviare in modo generico al ricorso principale.
Rigetto di un’istanza di sospensione in un appalto pubblico UE per mancato rispetto dei requisiti formali e di contenuto dell’istanza cautelare.
La questione giuridica
Se l’istanza di sospensione dell’esecuzione di due decisioni della Commissione in una procedura di gara pubblica fosse ammissibile, alla luce degli articoli 156, 76, lettera d), e 158 del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare per la mancanza, nell’atto autonomo, di argomentazioni sufficienti su fumus boni iuris, urgenza e bilanciamento degli interessi.
Principio di diritto
Un’istanza cautelare proposta ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE è irricevibile se, considerata autonomamente, non espone in modo coerente e comprensibile gli elementi di fatto e di diritto necessari per valutare il fumus boni iuris e l’urgenza; un rinvio generico al ricorso principale o ai relativi allegati non può colmare tali carenze. In assenza di indicazioni specifiche e di elementi probatori idonei a descrivere il pregiudizio serio e irreparabile, il giudice respinge l’istanza senza esaminarla nel merito.
Norme richiamate
- Articoli 278 e 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Punto 223 delle Practice Rules for the Implementation of the Rules of Procedure of the General Court
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Financial Regulation
Rigetto di un’istanza di sospensione in un appalto pubblico UE per carenze formali
Il Presidente del Tribunale decide su un’istanza di provvedimenti provvisori proposta nell’ambito di una controversia relativa a una procedura di appalto pubblico della Commissione europea. La domanda mirava a sospendere sia la decisione di esclusione dell’offerta di Penta system Srl sia l’aggiudicazione del contratto ad altro offerente.
Fatti e procedimento principale
Penta system Srl, società di diritto italiano, aveva partecipato alla procedura di gara JRC/IPR/2022/RP/1912, relativa ai servizi "Radioactive Waste Management Facilities Operations Maintenance (RAMA) Services". Con comunicazione del 27 novembre 2023, la Commissione le aveva indicato che la sua offerta non era stata accettata. Successivamente, il 26 gennaio 2024, la società ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale e, con atto separato depositato lo stesso giorno, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione delle decisioni contestate.
Quadro normativo richiamato
Il Presidente richiama gli articoli 278 e 279 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. In particolare, sono rilevanti:
- l’articolo 156, paragrafo 4, che impone di indicare oggetto del procedimento, urgenza e fumus boni iuris;
- l’articolo 156, paragrafo 5, e l’articolo 76, lettera d), che richiedono un atto autonomo, contenente un riassunto dei motivi e degli argomenti;
- il punto 223 delle Practice Rules, che esige l’intelligibilità autonoma dell’istanza;
- l’articolo 158, paragrafo 5, sul regime delle spese.
Ragionamento del Presidente del Tribunale
La pronuncia ribadisce che i provvedimenti provvisori possono essere concessi solo se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni del fumus boni iuris e dell’urgenza; il giudice può inoltre procedere al bilanciamento degli interessi. Tuttavia, prima ancora dell’esame nel merito, l’istanza deve essere ammissibile e autosufficiente.
Quanto al fumus boni iuris, il Presidente rileva che l’istanza non conteneva alcun vero sviluppo argomentativo: la ricorrente si limitava ad affermare che le decisioni impugnate violavano i principi generali del diritto degli appalti pubblici contenuti nel "Financial Regulation" e i diritti individuali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali. Tale formulazione, ritenuta troppo generica, non consentiva alcuna valutazione giuridica della fondatezza prima facie dei motivi di annullamento dedotti nel ricorso principale.
Quanto all’urgenza, il Presidente osserva che l’istanza era ancora più lacunosa: la ricorrente si limitava ad affermare in modo estremamente sintetico che le decisioni potevano causare un danno irreparabile a sé e all’Unione, senza descrivere la natura del pregiudizio, la sua attualità o la sua probabilità, né produrre documenti idonei a dimostrare la situazione concreta che giustificasse la sospensione.
Il Tribunale sottolinea inoltre che l’istanza cautelare deve essere comprensibile di per sé e non può essere integrata mediante rinvio al ricorso principale o ai relativi allegati; non spetta al giudice ricercare nei documenti depositati dalla parte gli elementi mancanti. Questa impostazione è posta a tutela della certezza del diritto e della corretta amministrazione della giustizia.
Decisione e dispositivo
Poiché l’istanza non rispettava i requisiti dell’articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura, il Presidente del Tribunale la dichiara irricevibile senza notificarla alla Commissione. Le spese sono riservate.
Principio affermato
La decisione conferma che, in materia di misure provvisorie dinanzi al giudice dell’Unione, l’atto introduttivo deve contenere in modo autonomo e sufficientemente preciso tutti gli elementi necessari a dimostrare, almeno prima facie, sia la fondatezza delle censure sia l’urgenza; in difetto, l’istanza è respinta per irricevibilità, senza esame del merito.
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