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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-234/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 marzo 2024. — Défense Active des Amateurs d’Armes ASBL e a. contro Conseil des ministres. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 91/477/CEE – Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi – Armi da fuoco proibite o soggette ad autorizzazione – Armi da fuoco semiautomatiche – Direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853 – Articolo 7, paragrafo 4 bis – Facoltà per gli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare autorizzazioni – Asserita impossibilità di esercitare tale facoltà per quanto riguarda le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi per sparare cartucce a salve o in armi da saluto o acustiche – Validità – Articolo 17, paragrafo 1, e articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio della tutela del legittimo affidamento. — Causa C-234/21

Giurisprudenza europea62021CJ0234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, ha esaminato la validità del regime transitorio previsto per alcune armi semiautomatiche dalla direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853. Ha chiarito che la facoltà degli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni si applica anche alle armi che, oltre a rientrare nelle categorie A.6-A.8, soddisfano pure i criteri della categoria A.9. Di conseguenza, non sussiste alcun vizio di validità della disposizione rispetto alla Carta dei diritti fondamentali o al legittimo affidamento.

Validità dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva armi in relazione al regime transitorio per le armi semiautomatiche e alla categoria A.9 delle armi trasformate in armi a salve o da saluto/acustiche

La questione giuridica

Se l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477/CEE, letto in combinato disposto con i punti 6-9 della categoria A dell’allegato I, sia invalido perché non consente agli Stati membri di prevedere un regime transitorio per le armi da fuoco della categoria A.9 legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, pur consentendolo per le armi delle categorie A.6-A.8, alla luce dell’articolo 17, paragrafo 1, e degli articoli 20 e 21 della Carta nonché del principio di tutela del legittimo affidamento.

Principio di diritto

L’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, è valido: esso va interpretato nel senso che consente agli Stati membri di mantenere, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per tutte le armi da fuoco semiautomatiche delle categorie A.6-A.8 legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, incluse quelle che ricadono anche nella categoria A.9; pertanto non emerge alcuna violazione dell’articolo 17, paragrafo 1, degli articoli 20 e 21 della Carta né del principio di tutela del legittimo affidamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 91/477/CEE
  • Direttiva (UE) 2017/853
  • Direttiva (UE) 2021/555
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 17, paragrafo 1
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 20 e 21

Validità del regime transitorio per le armi semiautomatiche e categoria A.9

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale proposto dalla Cour constitutionnelle belga nell’ambito di un contenzioso promosso da un’associazione di detentori di armi e da due persone fisiche contro il Conseil des ministres. La questione riguarda la compatibilità con la Carta e con il principio del legittimo affidamento dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/853, in relazione alle armi trasformate in armi a salve o da saluto/acustiche.

Contesto normativo europeo

La direttiva 91/477 stabilisce un sistema di classificazione delle armi da fuoco in categorie, distinguendo tra armi proibite, soggette ad autorizzazione o ad altre forme di controllo. La direttiva 2017/853 ha introdotto, tra l’altro, la categoria A.9, relativa alle armi da fuoco trasformate in armi per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive o munizioni pirotecniche, oppure trasformate in armi da saluto o acustiche.

L’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata, consente agli Stati membri di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A, purché tali armi fossero in precedenza classificate nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017. La Corte richiama anche l’articolo 17, paragrafo 1, e gli articoli 20 e 21 della Carta.

Fatti e procedimento principale

La legge belga del 5 maggio 2019 ha trasposto parzialmente la direttiva 2017/853. Essa ha qualificato come armi proibite alcune armi semiautomatiche già previste dalla direttiva, ma non ha previsto un regime transitorio per le armi da fuoco semiautomatiche trasformate in armi a salve o da saluto/acustiche legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017. Per altre armi divenute proibite, invece, la legge belga ha previsto una disciplina transitoria.

Secondo i ricorrenti, questa scelta comportava una disparità di trattamento, una lesione del diritto di proprietà e una violazione del legittimo affidamento, poiché i detentori delle armi della categoria A.9 si sarebbero trovati improvvisamente in possesso di armi non più detenibili o soggette ad autorizzazione, senza possibilità di regolarizzare la propria posizione.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale ha chiesto se l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477 fosse invalido nella parte in cui non autorizza un regime transitorio per le armi della categoria A.9 legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, mentre lo consente per le armi delle categorie A.6-A.8.

Ragionamento della Corte

La Corte affronta innanzitutto la premessa interpretativa della questione: verifica cioè se l’articolo 7, paragrafo 4 bis, debba essere inteso nel senso che esclude le armi della categoria A.9 dal suo ambito di applicazione. Giunge a una risposta negativa.

Sotto il profilo letterale, la disposizione fa riferimento alle armi semiautomatiche delle categorie A.6, A.7 e A.8 che erano precedentemente nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017. La formulazione non esclude che un’arma possa contemporaneamente rientrare anche nella categoria A.9.

Sotto il profilo sistematico, la Corte osserva che le armi della categoria A.9 corrispondono comunque alla nozione di "arma da fuoco" già prima della direttiva 2017/853, poiché restano armi portatili a canna che possono essere trasformate per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile. Il considerando 20 della direttiva 2017/853 non ha creato ex novo l’inclusione di tali armi nell’ambito della direttiva, ma ha chiarito una situazione interpretativa divergente tra gli Stati membri.

La Corte sottolinea inoltre che un’arma che soddisfi i criteri di una delle categorie A.6-A.8 e sia anche trasformata ai sensi della categoria A.9 non cessa, per ciò solo, di rientrare nelle prime categorie. La trasformazione non elimina la qualificazione originaria.

Sotto il profilo teleologico, la soluzione adottata è coerente con gli obiettivi della disciplina: tutela del diritto di proprietà e dei diritti acquisiti, sicurezza pubblica e buon funzionamento del mercato interno. La facoltà transitoria dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, è precisamente uno strumento per evitare un’espropriazione di fatto dei detentori di armi legalmente acquistate e registrate prima della riforma.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’articolo 7, paragrafo 4 bis, della direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, deve essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a mantenere, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per tutte le armi semiautomatiche rientranti nelle categorie A.6-A.8, incluse quelle che ricadono anche nella categoria A.9.

Poiché la premessa del rinvio era errata, non emerge alcun elemento idoneo a incidere sulla validità della norma rispetto all’articolo 17, paragrafo 1, agli articoli 20 e 21 della Carta e al principio di tutela del legittimo affidamento.

Principio affermato

La direttiva 91/477, come modificata dalla direttiva 2017/853, non vieta agli Stati membri di applicare il regime transitorio dell’articolo 7, paragrafo 4 bis, anche alle armi che, oltre a rientrare nelle categorie A.6-A.8, sono trasformate ai sensi della categoria A.9; di conseguenza, tale disposizione è valida e conforme alla Carta e al principio del legittimo affidamento.

Come è indicizzato

Materiearmi da fuocomercato internosicurezza pubblicadiritto di proprietàprincipio di uguaglianza e non discriminazione

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