Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-588/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 marzo 2024. — Public.Resource.Org, Inc. e Right to Know CLG contro Commissione europea. — Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2 – Eccezioni – Diniego di accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione – Norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normazione (CEN) – Tutela derivante dal diritto d’autore – Principio dello Stato di diritto – Principio di trasparenza – Principio di apertura – Principio di buon governo. — Causa C-588/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha annullato la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione che negava l’accesso a quattro norme armonizzate del CEN. Ha ritenuto che tali norme, per i loro effetti giuridici, fanno parte del diritto dell’Unione e che il principio di Stato di diritto impone un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione. La Corte ha quindi ordinato l’accesso e condannato la Commissione alle spese.

Accesso ai documenti: le norme armonizzate adottate dal CEN, in quanto parte del diritto dell’Unione, devono essere divulgate quando sussiste un interesse pubblico prevalente alla luce dei principi di Stato di diritto, trasparenza e apertura.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nel ritenere insussistente un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di quattro norme armonizzate adottate dal CEN, richieste ai sensi del regolamento n. 1049/2001; in particolare, se il fatto che tali norme facciano parte del diritto dell’Unione e incidano sulla sicurezza dei giocattoli e sulla conformità dei prodotti al mercato interno imponga un accesso libero e gratuito prevalente rispetto alla tutela degli interessi commerciali degli organismi di normazione.

Principio di diritto

Le norme armonizzate adottate da un organismo europeo di normazione, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e che producono effetti giuridici nell’ordinamento dell’Unione, fanno parte del diritto dell’Unione; di conseguenza, il principio dello Stato di diritto, letto alla luce dei principi di trasparenza, apertura e buon governo, integra un interesse pubblico prevalente che giustifica la loro divulgazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, sicché il diniego di accesso fondato sulla tutela degli interessi commerciali deve essere annullato.

Norme richiamate

  • Articolo 15 TFUE
  • Articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (CE) n. 1367/2006
  • Regolamento (CE) n. 1907/2006
  • Regolamento (UE) n. 1025/2012
  • Direttiva 2009/48/CE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 252 TFUE

Accesso a norme armonizzate e interesse pubblico prevalente

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da due organizzazioni non profit contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il diniego della Commissione europea di concedere l’accesso a quattro norme armonizzate adottate dal CEN. Il caso si colloca nell’ambito del regolamento n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dell’Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

Le ricorrenti avevano chiesto alla Commissione l’accesso a quattro norme armonizzate relative, da un lato, alla sicurezza dei giocattoli e, dall’altro, alla determinazione del rilascio di nichel da articoli rivestiti. La Commissione aveva negato l’accesso invocando l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, cioè la tutela degli interessi commerciali, ivi compresa la proprietà intellettuale. A seguito della domanda di conferma ex articolo 7, paragrafo 2, dello stesso regolamento, il diniego era stato confermato.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • il regolamento n. 1049/2001, specie gli articoli 1, 2, 4, 7 e 12;
  • il regolamento n. 1367/2006 e la convenzione di Aarhus per il profilo ambientale;
  • il regolamento n. 1907/2006, per la norma sul nickel;
  • il regolamento n. 1025/2012 sulla normazione europea, in particolare gli articoli 2, 10, 11 e 15;
  • la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, per la presunzione di conformità;
  • l’articolo 15 TFUE e l’articolo 42 della Carta, relativi al diritto di accesso ai documenti.

Motivi del ricorso e sentenza del Tribunale

Davanti al Tribunale, le ricorrenti avevano sostenuto, in sintesi, che:

  • le norme armonizzate non potevano essere protette da diritto d’autore oppure, comunque, non era provato alcun pregiudizio agli interessi commerciali;
  • sussisteva un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, derivante dal fatto che le norme fanno parte del diritto dell’Unione, incidono sulla sicurezza dei consumatori e sono rilevanti per gli operatori economici;
  • vi era inoltre un’esigenza di trasparenza ambientale.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritenendo, da un lato, che le norme potessero essere protette da diritto d’autore e che la loro divulgazione gratuita pregiudicasse il modello economico degli organismi di normazione; dall’altro lato, che non fosse stato dimostrato alcun interesse pubblico prevalente e che le norme non rientrassero nella sfera delle informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

Ragionamento della Corte: le norme armonizzate fanno parte del diritto dell’Unione

La Corte accoglie il secondo motivo d’impugnazione e, senza esaminare il primo, annulla la sentenza impugnata. Ricorda anzitutto che il diritto di accesso ai documenti è garantito dall’articolo 15, paragrafo 3, TFUE e dall’articolo 42 della Carta, e che il regolamento n. 1049/2001 deve assicurare l’accesso più ampio possibile, salvo le eccezioni previste.

La Corte afferma che una norma armonizzata, adottata sulla base di una direttiva e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, rientra nel diritto dell’Unione in ragione dei suoi effetti giuridici. Nel caso di specie, le norme relative ai giocattoli beneficiano della presunzione di conformità prevista dall’articolo 13 della direttiva 2009/48/CE; la norma sul nickel, invece, è utilizzata come metodo di prova obbligatorio ai sensi del regolamento n. 1907/2006. Ne deriva che le norme richieste non sono meri atti privati privi di rilevanza giuridica, ma elementi integrati nel funzionamento della disciplina europea di armonizzazione.

Ragionamento della Corte: interesse pubblico prevalente alla divulgazione

Secondo la Corte, il principio dello Stato di diritto, sancito dall’articolo 2 TUE, esige un libero accesso al diritto dell’Unione e la possibilità per i singoli di conoscere con chiarezza diritti e obblighi. Le norme armonizzate, proprio perché concretizzano specificazioni tecniche decisive per la conformità dei prodotti e per l’esercizio delle libertà del mercato interno, devono essere conoscibili da chi è tenuto a rispettarle o intende avvalersene.

La Corte collega a ciò i principi di trasparenza e apertura, richiamando l’articolo 1 TUE, l’articolo 10, paragrafo 3, TUE, l’articolo 15 TFUE, l’articolo 298, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 42 della Carta. In tale prospettiva, ritiene che sussista un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultima parte di frase, del regolamento n. 1049/2001, alla divulgazione delle norme armonizzate richieste.

Decisione e dispositivo

La Corte annulla la sentenza del Tribunale e, statuendo definitivamente sulla controversia, annulla anche la decisione della Commissione del 22 gennaio 2019 che aveva negato l’accesso. La Commissione è condannata alle spese del giudizio di primo grado e dell’impugnazione; gli organismi di normazione intervenuti sopportano le proprie spese.

Principio affermato

Quando una norma armonizzata, adottata nell’ambito del sistema di normazione europeo e pubblicata con effetti giuridici nell’ordinamento dell’Unione, costituisce parte del diritto dell’Unione, il principio dello Stato di diritto, insieme ai principi di trasparenza, apertura e buon governo, può integrare un interesse pubblico prevalente idoneo a superare la tutela degli interessi commerciali invocata ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentinormazione tecnica europeatrasparenza e buon governoproprietà intellettualesicurezza dei prodotti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.