Sentenza n. 16242/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 20.09.2022, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 24.6.2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del 20 settembre 2022 della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 24 giugno 2017 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego, fondato sui precedenti penali del coniuge: una condanna irrevocabile per contrabbando di tabacchi e violazioni della normativa IVA, nonché una successiva condanna irrevocabile per detenzione illecita di stupefacenti in concorso, con contestazione di recidiva reiterata. Ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, difetto dei presupposti e violazione di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, ha contestato che il diniego potesse basarsi su condanne del coniuge, sostenendo di esserne separata di fatto. L’Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto il 22 giugno 2022 ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e aveva ritenuto non dirimenti le osservazioni presentate. La ricorrente ha inoltre invocato la risalenza nel tempo del primo precedente e la propria integrazione, anche economica; il testo dà conto altresì della contestazione ministeriale relativa al reddito, ma non riferisce uno specifico motivo autonomo articolato su tale profilo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito. Ha ritenuto legittima la valutazione ministeriale complessiva dei precedenti del coniuge, considerando la condanna più recente per stupefacenti e la recidiva elementi significativi, non meramente automatici, ai fini del giudizio prognostico sull’affidabilità e sull’inserimento del nucleo familiare nella comunità nazionale. Ha escluso che occorresse dimostrare la partecipazione della richiedente ai reati, la regìa familiare o la fruizione comune dei proventi: anche i legami coniugali possono rilevare nella valutazione prognostica. La dedotta separazione di fatto è stata ritenuta non provata dal solo certificato storico di residenza, che non esclude residenze o dimore distinte per ragioni diverse; non risultava documentata neppure la presentazione di un’istanza di divorzio. Il decorso del tempo, anche ultradecennale rispetto al precedente per contrabbando e violazioni IVA, non è di per sé sufficiente a neutralizzarne il rilievo, potendo l’Amministrazione apprezzare condotte risalenti nel giudizio sull’integrazione. Il giudizio deve considerare globalmente natura, periodicità e reiterazione degli indicatori, e può includere valutazioni preventive del rischio, non limitate agli elementi rilevanti per la responsabilità penale. Le allegazioni di stabilità economica non superano la valutazione negativa: il reddito è un prerequisito e non è stato rappresentato alcun merito speciale. La censura di sproporzione e irragionevolezza è stata respinta insieme alle contestazioni di difetto dei presupposti, istruttoria e motivazione, poiché il TAR ha ritenuto adeguatamente giustificata la rilevanza attribuita ai precedenti, in particolare a quello più recente. La domanda cautelare era già stata respinta con ordinanza per difetto del periculum in mora. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in € 1.500,00, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
La concessione per naturalizzazione implica una valutazione dell’interesse pubblico e dell’utile inserimento nella società nazionale, non il solo soddisfacimento dell’interesse individuale del richiedente.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992
Sul punto, si specifica che detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta per matrimonio con cittadino italiano, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano.
La sentenza richiama la soglia prevista dalla disposizione per i reati immediatamente ostativi nel diverso procedimento di cittadinanza per matrimonio; la valutazione qui esaminata è tuttavia prognostica e non viene fondata su un automatismo ostativo.
art. 10-bis l. 241/1990
I richiamati pregiudizi hanno indotto l’Amministrazione a rigettare la suddetta domanda di cittadinanza, dandone notizia all’interessata con ministeriale in data 22.06.2022, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale pervenivano osservazioni ritenuti non dirimenti per una valutazione favorevole del procedimento.
Il provvedimento dà atto che prima del diniego l’Amministrazione ha comunicato i motivi ostativi e ha esaminato le osservazioni dell’interessata, ritenendole non decisive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
La disposizione è applicata per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del Codice privacy, quale fondamento della misura di oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione può formulare un giudizio prognostico complessivo sull’affidabilità e sull’inserimento nella comunità nazionale, considerando natura, periodicità e reiterazione dei precedenti e degli altri elementi pertinenti, senza limitarsi a una valutazione atomistica dei singoli fatti.
- Nel giudizio prognostico sulla domanda di cittadinanza possono assumere rilievo anche i precedenti penali del coniuge e il contesto familiare, senza che sia necessario dimostrare la partecipazione del richiedente ai reati, la regìa familiare o la condivisione dei proventi, quando tali elementi siano valutati in funzione dell’affidabilità e dell’inserimento del nucleo familiare.
- Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non elimina automaticamente la rilevanza di un precedente penale nel giudizio amministrativo sulla concessione della cittadinanza: l’Amministrazione può apprezzare fatti risalenti nel quadro complessivo della valutazione prognostica.
- La separazione di fatto dal coniuge non può ritenersi provata dal solo dato di residenze anagrafiche distinte; occorrono elementi idonei a dimostrare l’effettiva cessazione della relazione coniugale rilevante nella valutazione amministrativa.
- Il possesso di una stabile situazione economica costituisce un prerequisito ordinario per la concessione della cittadinanza e, da solo, non integra un merito speciale idoneo a superare una valutazione prognostica negativa.
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