Sentenza n. 16187/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato il 3 marzo 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. Il Ministero l’ha respinta valorizzando i pregiudizi penali dei figli conviventi, ritenuti indice dell’integrazione del nucleo familiare, senza valutare specificamente la condotta del richiedente. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 9 della legge n. 91/1992 e dell’art. 27 Cost.: ha sostenuto di essere incensurato, integrato e rispettoso delle leggi, contestando che le condotte dei figli potessero essergli imputate. Ha inoltre riferito che i figli conducevano ormai una vita regolare e disponevano di permessi di soggiorno di durata illimitata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Dalla documentazione risultava che il richiedente era incensurato e non gli erano stati attribuiti reati o comportamenti indicativi di scarsa integrazione. Il provvedimento aveva invece fondato il giudizio negativo esclusivamente sui comportamenti dei figli, senza accertare alcun collegamento tra questi e la condotta dell’istante, né concorso, complicità, condivisione degli schemi devianti o una specifica rilevanza familiare degli illeciti. Tale motivazione non è sufficiente e trasferisce sul richiedente la responsabilità per le condotte dei familiari, in contrasto con il carattere personale della responsabilità penale. Il TAR ha precisato che i reati di un familiare possono essere considerati nella valutazione discrezionale sulla cittadinanza quando presentino una concreta dimensione familiare, ad esempio per regia comune, fruizione familiare dei proventi o collaborazione, protezione o condivisione degli schemi devianti; tali elementi non erano stati indicati nel caso. L’Amministrazione deve riesaminare l’istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Il ricorrente ha presentato, in data 29.12.2018, istanza per l’ottenimento della cittadinanza italiana per residenza ai sensi dell’art. 9 della legge 5.2.1992, n. 91.
La disposizione costituisce il fondamento della domanda di cittadinanza per residenza. Il diniego deve basarsi su una valutazione individualizzata del richiedente, non sulla sola condotta dei familiari.
art. 27 Cost.
Il ragionamento presuntivo su cui si fonda la determinazione amministrativa è del tutto slegato dalla considerazione di una qualsivoglia condotta del richiedente che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, ponendosi in tal modo in evidente contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Costituzione, facendo ricadere sull’istante le “colpe” del familiare.
La responsabilità penale personale impedisce di far ricadere automaticamente sul richiedente le condotte penalmente rilevanti dei familiari. Queste possono rilevare nella valutazione sulla cittadinanza solo se siano accompagnate da elementi concreti che colleghino il richiedente agli illeciti o rivelino una dimensione familiare degli stessi.
art. 3 l. 241/1990
Dalla lettura del provvedimento impugnato risulta chiaramente che i comportamenti addebitati ai figli sono assunti astrattamente a fondamento di una ritenuta inidoneità della ricorrente all’ottenimento della cittadinanza, senza che emerga una pur minima valutazione nel senso richiesto dalla giurisprudenza sopra citata.
Il diniego è viziato da difetto di motivazione quando assume i reati dei familiari come ragione esclusiva del giudizio negativo senza approfondire la condizione personale dell’istante e senza esplicitare la rilevanza familiare degli illeciti.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la condotta penalmente rilevante di un familiare convivente può essere considerata nella valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ma non può fondare da sola il diniego in assenza di un esame specifico della condotta e della situazione personale del richiedente.
- La valorizzazione dei reati di un familiare ai fini del diniego della cittadinanza richiede elementi concreti che ne dimostrino la rilevanza familiare, quali una regia comune, la fruizione familiare dei proventi, la collaborazione o protezione reciproca, oppure la condivisione degli schemi devianti; non è sufficiente una presunzione fondata sulla convivenza o sul vincolo familiare.
- Un diniego di cittadinanza fondato esclusivamente sui comportamenti dei familiari, senza indicare alcun collegamento con la condotta del richiedente o una concreta rilevanza familiare degli illeciti, è viziato per difetto di motivazione e contrasta con il principio della personalità della responsabilità penale.
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