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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37034/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria. La decisione ha quindi lasciato ferma la condanna pronunciata in appello per furto aggravato con recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per un furto aggravato dalla recidiva, deducendo un solo motivo: la pretesa erroneità del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche riconosciute e le aggravanti contestate, tra cui la recidiva. La doglianza mirava a rimettere in discussione la prevalenza accordata alle aggravanti e, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata, anche solo richiamando alcuni parametri dell'art. 133 c.p.; nel caso concreto la motivazione di merito era ampia, fondata sui numerosi precedenti penali e sulla condotta post factum non positiva.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato come base della recidiva contestata e valorizzata nel giudizio di bilanciamento delle circostanze.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, reato per il quale l'imputato è stato condannato.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante speciale del furto contestata e posta nel bilanciamento con le attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Parametro di valutazione che può sorreggere la motivazione del giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, senza necessità di analitica esposizione di tutti i criteri.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione del potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica e congrua.
  • La motivazione sul bilanciamento delle circostanze non richiede un'analitica disamina di tutti i criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo a elementi significativi della personalità dell'imputato e della sua condotta, anche successiva al reato.
  • La valorizzazione dei precedenti penali e della condotta post factum può legittimare il giudizio di prevalenza o equivalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti generiche.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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