Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/06/2019 n. 6531 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Massima n. 251/2019 - ACCERTAMENTO - AVVISO NOTIFICATO A MEZZO AGENZIA PRIVATA -- Licenza rilasciata dopo l'entrata in vigore della L. 124/2017 - Necessità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012, deducendo innanzitutto l'inesistenza della notifica effettuata tramite un corriere privato con licenza rilasciata nel 2016, quindi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124/2017 e delle nuove regole sulle licenze individuali. Ha inoltre contestato il calcolo dell'imposta, sostenendo che il Comune avesse utilizzato erroneamente il valore venale del terreno anziché la rendita catastale, pari a euro 125,66. Secondo il contribuente, l'imposta dovuta era di euro 102,56, a fronte di euro 325,68 già versati.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto non provato dal Comune il possesso, da parte del corriere privato, di una licenza rilasciata dopo l'entrata in vigore della legge n. 124/2017, con conseguente invalidità della notifica dell'avviso di accertamento. Ha inoltre riconosciuto l'erroneità dei calcoli comunali, poiché la base imponibile avrebbe dovuto essere determinata sulla rendita catastale e non sul valore di mercato. L'imposta corretta è stata quantificata in euro 102,56. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge n. 124/2017, art. 1

    Prevede la possibilità di effettuare notifiche a mezzo posta tramite agenzie private a decorrere dal 10 settembre 2017.

    La norma non ha efficacia retroattiva e, per consentire ai privati di svolgere servizi anteriormente riservati a Poste Italiane, richiede il rilascio delle nuove licenze individuali secondo le regole predisposte dall'AGCOM.

  • Decreto legislativo n. 261/1999, art. 4

    Riservava a Poste Italiane gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie.

    Prima della liberalizzazione operata dalla legge n. 124/2017, la notifica di atti amministrativi e giudiziari tramite corriere privato non munito della specifica autorizzazione richiesta non era validamente eseguibile.

  • Legge n. 183/2011

    È stata richiamata in relazione alla determinazione della base imponibile IMU mediante la rendita catastale, anziché mediante il valore di mercato del cespite.

  • Cassazione, ordinanza n. 23887 dell'11 ottobre 2017

    La notifica effettuata prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina da un soggetto diverso da Poste Italiane deve ritenersi inesistente e non sanabile per effetto della costituzione in giudizio della controparte.

    La giurisprudenza di legittimità esclude l'efficacia retroattiva della legge n. 124/2017 e considera inesistente la notifica eseguita da un'agenzia privata priva della nuova licenza.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario viene notificato tramite un operatore postale privato, l'ente impositore deve dimostrare che l'operatore possedeva una licenza individuale conforme alla disciplina vigente al momento della notifica.
  • La legge n. 124/2017 non regolarizza automaticamente le notifiche effettuate prima della sua entrata in vigore né quelle eseguite con licenze rilasciate secondo la disciplina previgente.
  • In assenza della prova della licenza richiesta, la notifica dell'avviso può essere considerata inesistente, con conseguente annullamento dell'atto se il vizio viene tempestivamente contestato.
  • Per il calcolo dell'IMU sui terreni e sugli immobili occorre utilizzare la base imponibile prevista dalla legge, normalmente ancorata alla rendita catastale quando applicabile, e non un valore di mercato non previsto.
  • Il contribuente può contestare congiuntamente sia la validità della notifica sia il merito della pretesa tributaria, come l'errata determinazione della base imponibile o dell'importo dovuto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.