Sentenza del 02/01/2017 n. 39 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - accertamento - imprenditore agricolo - accertamento sintetico - art. 38, d.P.R. n. 600/73 - è legittimo - altra tipologia di reddito - capacità contributiva - indici - sussistenza di redditi ulteriori - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'accertamento sintetico è legittimo anche nei confronti di un imprenditore agricolo soltanto quando l'Ufficio dia adeguata contezza degli indici di capacità contributiva utilizzati e della loro attitudine a evidenziare redditi ulteriori rispetto a quelli agricoli. In assenza di tale dimostrazione e motivazione, l'accertamento non può ritenersi validamente fondato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento sintetico IRPEF nei confronti di un imprenditore agricolo. Il metodo sintetico può essere utilizzato per determinare un reddito superiore a quello dichiarato sulla base di specifici indici di capacità contributiva, ma l'Ufficio deve dimostrare e motivare l'emersione di elementi concreti idonei a far presumere l'esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'attività agricola. La sola qualifica di imprenditore agricolo non esclude, in astratto, il ricorso all'accertamento sintetico, ma non è sufficiente neppure, da sola, a giustificarlo.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973
La norma consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi di una capacità contributiva superiore a quella risultante dalla dichiarazione. Nei confronti di un imprenditore agricolo, l'applicazione del metodo richiede la concreta individuazione di indici idonei a dimostrare l'esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli agricoli.
Art. 53 della Costituzione
Il principio della capacità contributiva impone che la pretesa fiscale sia collegata a manifestazioni effettive e concretamente individuate di ricchezza; non è sufficiente una presunzione generica o basata esclusivamente sulla qualifica del contribuente.
Cassazione, sentenza n. 10747/2014
Richiamata a sostegno del principio secondo cui l'accertamento sintetico nei confronti dell'imprenditore agricolo richiede la prova o l'emersione di indici di capacità contributiva riferibili a redditi ulteriori rispetto a quelli agricoli.
Cassazione, sentenza n. 10385/2009
Richiamata per confermare che l'accertamento sintetico deve essere fondato su elementi concreti e coerenti con una maggiore capacità contributiva rispetto al reddito dichiarato.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico può essere applicato anche a categorie di contribuenti soggette a regimi reddituali specifici, ma l'Ufficio deve individuare elementi concreti di spesa o di capacità contributiva incompatibili con il reddito dichiarato.
- La qualifica di imprenditore agricolo non costituisce né un'esenzione automatica dall'accertamento sintetico né una prova automatica dell'esistenza di redditi ulteriori.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare il collegamento tra gli indici utilizzati e la presunta disponibilità di redditi non dichiarati; una motivazione generica può comportare l'illegittimità dell'accertamento.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza, l'inadeguatezza o la non riferibilità degli indici di capacità contributiva a redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'attività agricola.
- La valutazione deve concentrarsi sulla concretezza degli elementi presuntivi, sulla loro coerenza complessiva e sulla possibilità per il contribuente di fornire una spiegazione alternativa della spesa o della disponibilità patrimoniale.
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