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Sentenza

Sentenza del 03/10/2019 n. 24676 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il recupero di accise sul gas metano e l'applicazione di sanzioni per l'asserita omessa fatturazione di circa 7.656.394 metri cubi di gas e per l'errata compilazione delle dichiarazioni di consumo. La società sosteneva che la differenza tra il gas acquistato e quello fatturato dipendesse da dispersioni nella rete e da diverse modalità di misurazione, contestando che l'Amministrazione avesse provato l'effettiva immissione in consumo del quantitativo mancante. L'Agenzia, invece, sosteneva che la società fosse un cliente grossista e che, in base alla presunzione legale prevista dalla disciplina delle accise, le eccedenze non fatturate dovessero presumersi immesse in consumo, salvo prova contraria del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo erronea la decisione della CTR, che aveva escluso la presunzione legale considerando genericamente le possibili dispersioni nella rete. Secondo la Corte, la dispersione non può essere presunta per ammanchi superiori alla soglia di tolleranza prevista dalla legge e la società, quale cliente grossista, doveva dimostrare che il gas eccedente non fosse stato immesso in consumo, ad esempio perché stoccato o perso per cause specificamente provate. Gli altri due motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti, mentre il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza, con possibilità di riproporre le relative eccezioni nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, comma 2

    L'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato

    La norma stabilisce il momento di esigibilità dell'accisa e introduce una presunzione legale secondo cui le quantità di gas eccedenti le tolleranze ammesse e risultanti nella disponibilità del cliente grossista si presumono immesse in consumo, salvo prova contraria.

  • D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 26, commi 4, 8 e 8-bis

    L'accisa è dovuta dai soggetti che vendono direttamente il prodotto ai consumatori

    Il cliente grossista che acquista gas per rivenderlo è soggetto obbligato agli adempimenti dichiarativi e al pagamento dell'accisa sulle quantità risultanti dalle dichiarazioni e non giustificate da documentazione idonea.

  • D.Lgs. n. 164 del 2000, art. 2, comma 1, lett. a) e b)

    Cliente grossista: la persona fisica o giuridica, diversa dai gestori dei sistemi di trasporto e dai gestori dei sistemi di distribuzione, che acquista gas naturale a scopo di rivendita

    La distinzione tra cliente grossista, trasportatore e distributore è decisiva: le regole sulle dispersioni e sulla misurazione proprie delle reti gestite da trasportatori o distributori non possono essere automaticamente estese al cliente grossista.

  • Delibere AEEG n. 138 del 2003 e n. 138 del 2004

    Le disposizioni riguardano il funzionamento delle reti di trasporto e distribuzione, i sistemi di misurazione e le tolleranze tecniche. Non consentono, però, al cliente grossista di neutralizzare la presunzione legale relativa agli ammanchi eccedenti la soglia senza una prova concreta delle dispersioni o di altra destinazione non imponibile.

  • Art. 346 c.p.c.

    Le eccezioni e domande non esaminate, ma espressamente riproposte in appello, possono essere nuovamente fatte valere nel giudizio di rinvio.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte che ha proposto il ricorso incidentale dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Quando la legge stabilisce una presunzione legale di immissione in consumo, l'Amministrazione non deve provare ogni singola vendita o sottrazione: spetta al contribuente fornire la prova concreta che il prodotto non sia stato consumato o sia stato destinato a un impiego non imponibile.
  • Le generiche deduzioni circa dispersioni, perdite tecniche o differenze di misurazione non sono sufficienti, soprattutto quando l'ammanco supera la soglia di tolleranza prevista dalla normativa.
  • È essenziale individuare correttamente il ruolo del soggetto coinvolto: le regole e le responsabilità applicabili ai gestori delle reti di trasporto o distribuzione non si trasferiscono automaticamente a un cliente grossista che acquista gas per rivenderlo.
  • La prova contraria deve essere specifica e documentata, ad esempio mediante registri di magazzino, dati tecnici verificati, controlli sui contatori, documentazione di stoccaggio o dimostrazione delle cause e dell'entità delle perdite.
  • In caso di rinvio dopo la cassazione, le eccezioni già tempestivamente formulate ma non esaminate possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio.

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