Cassazione Penale, Sentenza n. 20255/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento per violazione di legge, sostenendo che il GUP non ha verificato l'adempimento della condizione di ammissibilità dell'art. 444, comma 1-ter, c.p.p. (la previa e integrale restituzione del prezzo o del profitto nei reati contro la pubblica amministrazione). Invece di accertare la restituzione piena, il GUP ha disposto una confisca per un importo inferiore, avendo decurtato somme ritenute non attinenti al reato (compensazioni per pagamenti effettuati dall'amministratore), con conseguente riduzione ingiustificata del profitto confiscato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: la sentenza di patteggiamento emessa dal GUP del Tribunale di Arezzo è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice dell'udienza preliminare competente. La Corte ha ritenuto che la restituzione integrale del profitto prevista dall'art. 444, comma 1-ter, c.p.p. sia una condizione processuale di ammissibilità che deve essere verificata prima dell'accesso al rito e che la confisca non possa sanare la mancata osservanza di tale condizione; inoltre ha censurato la decurtazione di somme non pertinenti al reato nella determinazione del profitto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen., comma 1-ter
La restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato è condizione di ammissibilità del patteggiamento per i delitti contro la P.A.; deve essere adempiuta o comunque verificata prima dell'accesso al rito e non può essere sostituita da una successiva confisca.
art. 314 cod. pen. (peculato)
Reato contestato: la restituzione del profitto va operata nei confronti dell'ente pubblico danneggiato; la norma-processuale ha finalità di impedire il vantaggio economico dell'autore più che di natura riparatoria.
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Consente la cassazione per violazione di norme processuali che rendono inammissibile il rito; il vizio dedotto (mancata verifica della condizione di ammissibilità) è rilevabile in cassazione.
Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 (Cassazione)
Nel concorso di persone nella commissione del reato la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito; in mancanza di individuazione si può operare una ripartizione in parti uguali.
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 6, n. 27606/2019; Sez. 6, n. 9990/2017; Sez. 6, n. 19679/2021; Sez. U, n. 21368/2019; Sez. 6, n. 15847/2019; Sez. U, n. 26654/2008; Sez. 6, n. 34290/2023)
Principi consolidati: il patteggiamento nei reati contro la P.A. è impugnabile per mancata restituzione integrale del profitto; la quantificazione del profitto penale è distinta dalle obbligazioni civili; le restituzioni effettive alla vittima riducono il profitto confiscabile solo se effettivamente corrisposte e accettate.
Massime di principio
- Prima di concludere un patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione, l'imputato deve adempiere o depositare la somma corrispondente al prezzo/profitto indicato nell'imputazione; il giudice deve verificare tale adempimento come condizione di ammissibilità.
- La confisca disposta in sede di patteggiamento o successivamente non è equivalente né sanante rispetto alla mancata preventiva restituzione richiesta dall'art. 444, comma 1-ter, c.p.p.
- L'importo da restituire ai fini di ammissibilità è quello risultante dall'imputazione originaria, salvo che il Pubblico Ministero non lo abbia modificato prima del patteggiamento; qualsiasi rideterminazione sostanziale del profitto è decisione di merito non compatibile con la fase pre-dibattimentale salvo correzione preventiva dell'imputazione.
- Se la restituzione materiale alla vittima appare impossibile (es. estinzione dell'ente), è comunque necessario dimostrare la dismissione del vantaggio (anche tramite deposito in cancelleria o altre forme apprezzate dal giudice) perché l'interesse rilevante è quello dell'imputato ad accedere al rito, non la destinazione finale dei fondi.
- Nel calcolare il profitto del reato vanno escluse le somme che non hanno attinenza con la condotta delittuosa (pagamenti relativi a obbligazioni civili diverse), mentre versamenti effettuati a titolo di riparazione o restituzione accettati dalla vittima riducono il profitto confiscabile.
- In presenza di più concorrenti è necessario quantificare la quota di profitto spettante a ciascuno; in mancanza di prova, la ripartizione paritaria può essere applicata secondo i principi delle Sezioni Unite.
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