Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 295 del 9-11-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende ai gruppi barcaioli le indicazioni già impartite per i gruppi ormeggiatori in materia di contribuzione CUAF, richiamando l’equiparazione ai lavoratori portuali e la necessità di verificare la corretta applicazione del regime assicurativo dal 1° gennaio 1994. Chiarisce inoltre che la disciplina del DPR 602/1970 per gli ormeggiatori si applica all’intera categoria, sia a terra sia imbarcata, indipendentemente dal mezzo navale usato. Infine, comunica l’esclusione dalla contribuzione previdenziale e assistenziale dei "decimi di senseria" corrisposti da terzi al personale delle agenzie marittime, con decorrenza dal periodo di paga in corso al 23 ottobre 1994.

Precisazioni su contribuzione CUAF per gruppi barcaioli e ormeggiatori e esclusione dei decimi di senseria

Precisazioni su CUAF, gruppi barcaioli e ormeggiatori, e decimi di senseria

La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di contribuzione CUAF e di regime previdenziale per alcune categorie operanti nei porti, nonché un aggiornamento sull’esclusione contributiva di specifici emolumenti corrisposti al personale delle agenzie marittime. Il contenuto si fonda su precedenti indicazioni ministeriali e su un successivo intervento normativo del 1994.

Estensione ai gruppi barcaioli delle disposizioni sui gruppi ormeggiatori

La prima parte della circolare precisa che le disposizioni già impartite con il messaggio n. 2558 del 10 maggio 1994 per i gruppi ormeggiatori devono ritenersi applicabili anche ai gruppi barcaioli. Il richiamo nasce da una segnalazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha sottolineato la sostanziale analogia tra le due categorie.

Secondo quanto riportato, i gruppi barcaioli svolgono un’attività elencata al punto 2), sub. A, della tabella allegata al DPR n. 602/70, ma non avevano potuto accedere alla relativa normativa per difetto dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del medesimo decreto. La circolare evidenzia tuttavia che la loro attività, come quella degli ormeggiatori, è disciplinata dal regolamento di attuazione del codice della navigazione e consiste nella prestazione di servizi alla nave.

Il Ministero richiama inoltre il criterio di assimilazione tra gruppi portuali e ormeggiatori, ritenendo applicabili anche ai barcaioli i principi di tutela previdenziale previsti per i lavoratori portuali, compresi quelli relativi alla CUAF e ai salari convenzionali fissati dai decreti ministeriali del 10 agosto 1950, 2 maggio 1951 e 13 maggio 1969. Viene ricordato che, prima dell’introduzione della tariffa di servizio e della definitiva attuazione dell’accordo Angopi-Utenza portuale al 31 dicembre 1993, i barcaioli erano retribuiti in modo analogo agli ormeggiatori e, di fatto, assimilati ai lavoratori dipendenti.

Verifica della posizione contributiva dei gruppi barcaioli

La circolare invita le Sedi ad adeguarsi alle indicazioni ministeriali e dispone una accurata ricognizione della situazione contributiva dei gruppi barcaioli. L’obiettivo è verificare che, a decorrere dall’1 gennaio 1994, sia stato applicato il regime assicurativo previsto dal DPR 602/1970 oppure individuare eventuali motivi che possano giustificarne l’esclusione.

Chiarimento sull’ambito di applicazione per gli ormeggiatori

Con riferimento ai gruppi ormeggiatori, la circolare chiarisce che l’estensione agli "ormeggiatori imbarcati su qualsiasi mezzo navale", disposta dal DM 6 dicembre 1993, riguarda in realtà l’intera categoria degli ormeggiatori, sia operanti a terra sia imbarcati. La formulazione è stata adottata per evitare dubbi circa una possibile diversa qualificazione in base al tipo di natante utilizzato e per scongiurare problemi di coordinamento con la legge 26 luglio 1984, n. 413.

Esclusione contributiva dei decimi di senseria

L’ultima parte della circolare segnala che l’art. 7 del D.L. 21 ottobre 1994, n. 586, esclude dalla contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria gli emolumenti corrisposti da terzi, anche per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza al personale delle agenzie marittime. L’esclusione opera solo se tali somme sono corrisposte in conformità agli usi locali e ai contratti collettivi di categoria.

La decorrenza è espressamente fissata al periodo di paga in corso alla data del 23 ottobre 1994.

Punti principali

Estensione ai gruppi barcaioli delle regole CUAF già previste per i gruppi ormeggiatori

Le disposizioni già emanate per i gruppi ormeggiatori devono applicarsi anche ai gruppi barcaioli. Il Ministero del Lavoro ha evidenziato l’analogia funzionale tra le due categorie, entrambe operanti in servizi alla nave e disciplinate dal regolamento di attuazione del codice della navigazione. Per i gruppi barcaioli, prima del definitivo assetto della categoria, la contribuzione previdenziale era stata versata come per i gruppi portuali; di conseguenza, per il regime CUAF va adottata la medesima soluzione prevista per gli ormeggiatori, con riferimento ai salari convenzionali dei lavoratori portuali. Le Sedi sono invitate ad adeguarsi alle indicazioni ministeriali e a ricostruire con attenzione la posizione contributiva dei gruppi barcaioli, verificando che dal 1° gennaio 1994 sia stato applicato il regime assicurativo del DPR 602/1970 oppure che sussistano eventuali motivi di esclusione.

Chiarimento sull’ambito della disciplina per gli ormeggiatori

L’estensione agli "ormeggiatori imbarcati su qualsiasi mezzo navale" prevista dal DM 6 dicembre 1993 va intesa come riferita all’intera categoria degli ormeggiatori, sia a terra sia imbarcati. Il chiarimento precisa che la norma vale indipendentemente dal mezzo navale utilizzato o utilizzabile, allo scopo di evitare dubbi sull’eventuale applicazione della diversa normativa di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

Esclusione dei "decimi di senseria" dalla contribuzione

L’art. 7 del D.L. 21 ottobre 1994, n. 586, dispone che gli emolumenti corrisposti da terzi, anche tramite il datore di lavoro, a titolo di senseria di piazza al personale delle agenzie marittime, in conformità agli usi locali e ai contratti collettivi di categoria, sono esclusi dalla contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. L’esclusione decorre dal periodo di paga in corso alla data del 23 ottobre 1994.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.