Circolare numero 296 del 10-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna l’inquadramento delle aziende che svolgono attività di autoscuola e scuola nautica, recependo gli orientamenti della Cassazione e la normativa sulla qualifica artigiana: tali imprese possono essere classificate nel settore artigianato, con csc 4.16.01, se sussistono i requisiti di legge, con effetto dalla data di inizio attività. Restano invece confermate le precedenti direttive per le aziende esercenti pubblici trasporti in concessione, che non sono iscrivibili nella Gestione Artigiani né classificabili nel settore artigianato ai fini previdenziali e assistenziali.
Classificazione previdenziale di autoscuole, scuole nautiche e trasporti in concessione
Classificazione di autoscuole, scuole nautiche e trasporti in concessione
La circolare interviene sull’inquadramento previdenziale e classificatorio di due tipologie di imprese: da un lato le aziende esercenti attività di autoscuola e scuola nautica, dall’altro le aziende che svolgono pubblici trasporti in concessione. Il documento aggiorna le istruzioni precedenti alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della normativa sulla qualifica artigiana.
Autoscuole e scuole nautiche
Per le imprese di autoscuola e scuola nautica viene superata la precedente collocazione nel settore terziario, che l’Istituto aveva già sostenuto in passato richiamando la natura dell’attività di insegnamento teorico-pratico e l’art. 49 della legge n. 88/1989. La circolare prende atto dell’evoluzione giurisprudenziale, in particolare della sentenza della Cassazione n. 9051/1993, secondo cui l’esercizio dell’attività di autoscuola non è escluso in forma artigiana quando ricorrano i requisiti di legge.
In applicazione di tale orientamento, e tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge n. 63/1993 in materia di riconoscimento della qualifica artigiana, si stabilisce che le aziende esercenti attività di autoscuola e di scuola nautica possono essere correttamente classificate nel settore artigianato, con csc 4.16.01, purché siano soddisfatti i requisiti previsti:
- dalla legge n. 860 del 25 luglio 1956, per le aziende che abbiano iniziato l’attività quando tale legge era vigente;
- dalla legge n. 443 dell’8 agosto 1985.
La classificazione opera con effetto dalla data di inizio dell’attività.
Gestione dei ricorsi pendenti
La circolare dispone la restituzione dei ricorsi ancora giacenti presso la Direzione Centrale. Tali ricorsi dovranno essere definiti direttamente dalle sedi competenti, sempre che risultino effettivamente integrati i requisiti di legge richiesti per l’inquadramento artigiano.
Pubblici trasporti in concessione
Per le aziende esercenti pubblici trasporti in concessione la circolare conferma integralmente le direttive precedenti. In particolare:
- i titolari di tali aziende non sono iscrivibili nella Gestione Artigiani;
- le aziende non sono classificabili nel settore artigianato ai fini previdenziali e assistenziali.
Tale impostazione è mantenuta perché la Corte di Cassazione non si è pronunciata in senso difforme rispetto alla sentenza n. 4630/1989, alla quale l’Istituto si è sempre conformato sul piano operativo.
Contenzioso e tutela dell’orientamento dell’Istituto
La Direzione Generale segnala di essere a conoscenza di alcune pronunce di Pretori sfavorevoli all’Istituto in materia di trasporti in concessione. Tuttavia, per le ragioni indicate, dispone che tali decisioni debbano sempre essere appellate.
Nel complesso, la circolare recepisce per autoscuole e scuole nautiche un orientamento più favorevole all’inquadramento artigiano, mentre mantiene fermo il regime esclusorio per i pubblici trasporti in concessione.
Punti principali
Autoscuole e scuole nautiche: nuovo inquadramento nel settore artigianato
Viene superato l’orientamento precedente, fondato sulla classificazione nel terziario, alla luce della giurisprudenza successiva della Corte di Cassazione e della legge n. 63/1993. Le aziende che esercitano attività di autoscuola e scuola nautica possono essere classificate nel settore artigianato, con csc 4.16.01, quando risultino soddisfatti i requisiti previsti dalle leggi n. 860/1956 e n. 443/1985. L’effetto della classificazione decorre dalla data di inizio dell’attività.
Effetti sui ricorsi pendenti
I ricorsi ancora giacenti presso la Direzione Centrale devono essere restituiti e, se risultano soddisfatti i requisiti richiesti, devono essere definiti direttamente dalle sedi competenti. La circolare si pone quindi come atto di adeguamento operativo rispetto al nuovo indirizzo interpretativo.
Pubblici trasporti in concessione: conferma dell’esclusione dal settore artigianato
Per le aziende che esercitano pubblici trasporti in concessione vengono confermate le direttive già in vigore: i titolari non sono iscrivibili nella Gestione Artigiani e le imprese non sono classificabili nel settore artigianato ai fini previdenziali e assistenziali. La posizione dell’Istituto resta coerente con la sentenza della Cassazione n. 4630/1989, non essendo intervenuti orientamenti difformi della Suprema Corte.
Contenzioso e indirizzo difensivo dell’Istituto
La circolare richiama l’esistenza di alcune pronunce di Pretori sfavorevoli all’Istituto in materia di trasporti in concessione, precisando che tali decisioni devono essere sempre appellate. Per autoscuole e scuole nautiche, invece, il precedente contenzioso aveva spesso visto soccombente l’Istituto, ma il nuovo assetto è ora allineato agli arresti più recenti della Cassazione.
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