Circolare numero 292 del 8-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni applicative per il settore autoferrotranviario in merito alla sospensione temporanea dei pensionamenti anticipati disposta dal D.L. 28 settembre 1994, n. 553. Precisa quando la deroga al blocco è operante per le aziende autoferrotranviarie in presenza di piani di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche norme, nonché la documentazione da acquisire per le domande presentate dagli iscritti al Fondo Autoferrotranvieri e dall’AGO. Indica inoltre come gestire le domande carenti di requisiti documentali e richiama la disciplina generale sulla decorrenza delle pensioni di anzianità.
Istruzioni operative per la deroga al blocco dei pensionamenti anticipati nel settore autoferrotranviario
Istruzioni operative per il settore autoferrotranviario sulla deroga al blocco dei pensionamenti anticipati
La circolare chiarisce come applicare, per le aziende autoferrotranviarie, la sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato disposta dal D.L. 28 settembre 1994, n. 553. L'obiettivo è individuare le aziende e le situazioni in cui il blocco non opera perché ricorrono processi di ristrutturazione e risanamento già previsti da specifiche norme di legge.
Quadro normativo di riferimento
Per il settore autoferrotranviario, le disposizioni rilevanti sono individuate, allo stato, in:
- art. 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 403, di conversione del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310;
- art. 4-bis della legge 17 febbraio 1993, n. 32, di conversione del D.L. 19 dicembre 1992, n. 485.
Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, la predisposizione di piani di ristrutturazione e risanamento da concludersi entro il 31 dicembre 1996 e la loro approvazione da parte della Regione competente per territorio.
Condizioni per la deroga al blocco
Le aziende che abbiano realizzato le condizioni previste dalle norme richiamate rientrano tra quelle il cui personale può fruire della deroga al blocco del pensionamento anticipato per tutta la durata di validità dei piani di ristrutturazione.
La circolare aggiunge che, qualora il piano non sia ancora approvato dalla Regione ma sia già stato formalmente adottato dall'ente locale proprietario dell'azienda, il piano può considerarsi comunque "avviato" ai fini del decreto legge, con conseguente operatività della deroga.
Domande di pensionamento del personale iscritto al Fondo Autoferrotranvieri
Per le domande di pensionamento anticipato presentate da iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza compresa nel periodo di validità del piano di ristrutturazione, le SAP devono acquisire, insieme al modello ET02P (ET36) richiamato dalla circolare n. 145 dell'11 maggio 1994, una dichiarazione dell'azienda che attesti:
- l'avvenuta predisposizione del piano di ristrutturazione secondo le norme indicate e la relativa durata;
- gli estremi della delibera regionale di approvazione;
- in mancanza della delibera regionale, gli estremi del provvedimento di adozione del piano da parte dell'ente locale proprietario dell'azienda.
Se manca la documentazione richiesta ai punti 1, 2 o 3, la sede deve respingere la domanda e informare l'interessato che può proporre ricorso al Comitato di Vigilanza del Fondo Autoferrotranvieri. Se la domanda è stata presentata invocando disposizioni diverse da quelle richiamate, la sede deve segnalare tempestivamente il caso alla Direzione Generale - Direzione Centrale per le Pensioni - Ufficio Fondi speciali Previdenza Marinara, Trasporti e Volo, trasmettendo copia della domanda e della documentazione.
Domande di pensionamento del personale dipendente iscritto all'AGO
Per il personale dipendente da aziende autoferrotranviarie iscritto all'Assicurazione generale obbligatoria, le SAP che ricevono domande di pensionamento anticipato devono acquisire, oltre alla documentazione ordinaria, anche una dichiarazione dell'azienda che contenga gli stessi elementi richiesti per gli iscritti al Fondo, ossia:
- predisposizione del piano e sua durata;
- estremi della delibera regionale di approvazione;
- in mancanza, estremi del provvedimento di adozione dell'ente locale proprietario.
Passaggio del personale dal Fondo all'AGO
La circolare richiama infine il caso in cui, all'atto dell'esonero dell'agente, intervenga l'applicazione dell'art. 33 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971 o dell'art. 1 della legge n. 29 del 7 febbraio 1979. In tali ipotesi viene costituita o integrata, per il periodo corrispondente all'iscrizione al Fondo autoferrotranvieri, una posizione assicurativa nell'AGO "valida a tutti gli effetti dell'assicurazione stessa". Di conseguenza, la pensione viene liquidata con le norme dell'AGO e le domande di pensionamento anticipato devono essere definite secondo le istruzioni previste per il personale iscritto all'AGO.
Decorrenza e comunicazioni alle aziende
Per tutte le ipotesi disciplinate dalla circolare restano ferme le disposizioni generali sulla decorrenza delle pensioni di anzianità contenute nella circolare n. 118 del 20 aprile 1994.
Le sedi devono inoltre portare con la massima urgenza il contenuto della circolare a conoscenza delle aziende autoferrotranviarie con cui intrattengono rapporti connessi all'accertamento, alla riscossione e al recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, secondo quanto previsto dalle circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.
Punti principali
Quadro normativo e ambito di applicazione
La circolare si colloca nel quadro delle istruzioni già fornite con la circolare n. 262 del 30 settembre 1994 e con la circolare n. 290 del 4 novembre 1994, relative al blocco temporaneo delle domande di pensionamento anticipato. Per il settore autoferrotranviario, la deroga al blocco è ricondotta alle disposizioni che prevedono processi di ristrutturazione e risanamento per specifiche aziende, individuate, allo stato, nell'art. 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 403, di conversione del D.L. 31 ottobre 1990, n. 310, e nell'art. 4-bis della legge 17 febbraio 1993, n. 32, di conversione del D.L. 19 dicembre 1992, n. 485.
Condizioni per l'operatività della deroga
Le aziende interessate devono aver predisposto piani di ristrutturazione e risanamento da concludersi entro il 31 dicembre 1996 e tali piani devono essere approvati dalla Regione competente. Se il piano non è ancora approvato dalla Regione ma è già stato formalmente adottato dall'ente locale proprietario dell'azienda, il piano può essere comunque considerato "avviato" e, quindi, la deroga al blocco del pensionamento anticipato resta operante per i lavoratori dipendenti dall'azienda per tutta la durata di validità del piano.
Personale iscritto al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Le SAP che ricevono domande di pensionamento anticipato da iscritti al Fondo Autoferrotranvieri, con decorrenza compresa nel periodo di validità del piano di ristrutturazione, devono acquisire insieme al modello ET02P (ET36) una dichiarazione dell'azienda attestante: la predisposizione del piano e la sua durata; gli estremi della delibera regionale di approvazione; in mancanza, gli estremi del provvedimento di adozione del piano da parte dell'ente locale proprietario. Se la documentazione relativa ai punti 1, 2 o 3 manca, la domanda deve essere respinta e l'interessato va informato della possibilità di ricorso al Comitato di Vigilanza del Fondo Autoferrotranvieri. Se la domanda è presentata sulla base di norme diverse da quelle richiamate, la sede deve segnalare tempestivamente il caso alla Direzione Generale, trasmettendo copia della domanda e della documentazione.
Personale dipendente da aziende autoferrotranviarie iscritto all'AGO
Per i dipendenti delle aziende autoferrotranviarie iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria che presentano domanda di pensionamento anticipato, le SAP devono acquisire, oltre alla documentazione ordinaria, anche una dichiarazione dell'azienda contenente gli stessi elementi richiesti per gli iscritti al Fondo: predisposizione del piano e durata, estremi della delibera regionale di approvazione oppure, in mancanza, estremi dell'atto di adozione da parte dell'ente locale proprietario.
Liquidazione della pensione a carico dell'AGO per iscritti al Fondo Autoferrotranvieri
Quando all'atto dell'esonero dell'agente si applicano l'art. 33 della legge n. 889 del 29 ottobre 1971 o l'art. 1 della legge n. 29 del 7 febbraio 1979, viene costituita o integrata una posizione assicurativa nell'AGO per il periodo di iscrizione al Fondo autoferrotranvieri, valida a tutti gli effetti dell'assicurazione generale obbligatoria. In tali casi la pensione viene liquidata secondo le norme dell'AGO e le domande di pensionamento anticipato vanno definite applicando le istruzioni previste per il personale iscritto all'AGO.
Decorrenza delle pensioni e diffusione della circolare
Per tutte le ipotesi di pensionamento anticipato richiamate restano ferme le disposizioni generali sulla decorrenza delle pensioni di anzianità contenute nella circolare n. 118 del 20 aprile 1994. Le disposizioni della circolare devono essere comunicate con urgenza alle aziende autoferrotranviarie con cui le sedi hanno rapporti per l'accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi dovuti al Fondo trasporti, in conformità alle circolari n. 257 del 7 dicembre 1989 e n. 278 del 22 dicembre 1990.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 8 nov 1994Circolare numero 293 del 8-11-1994
- Circolare · 9 nov 1994Circolare numero 295 del 9-11-1994
- Circolare · 9 nov 1994Circolare numero 294 del 9-11-1994
- Circolare · 10 nov 1994Circolare numero 296 del 10-11-1994
- Circolare · 5 nov 1994Circolare numero 291 del 5-11-1994
- Circolare · 11 nov 1994Circolare numero 297 del 11-11-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →