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Ordinanza

Ordinanza n. 13696/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la correzione della sentenza n. 22019 del 5 dicembre 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso n. 11527 del 2025.

Giustizia amministrativa202511527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaaltro

Atto impugnato: omessa distrazione in favore del difensore antistatario delle somme da restituire a titolo di contributo unificato, nel dispositivo della sentenza n. 22019 del 5 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 22019 del 5 dicembre 2025, lamentando che il dispositivo, pur condannando l'Amministrazione alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato, non avesse disposto la distrazione delle somme in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il difensore era legittimato a proporre l'istanza poiché nel corso del giudizio era stata formulata una specifica richiesta di distrazione. Non risultava il dissenso delle altre parti.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di correzione e ha disposto l'integrazione del dispositivo della sentenza n. 22019 del 2025. Dopo le parole relative alla condanna dell'Amministrazione alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato, devono essere aggiunte le parole: ", da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario". La Segreteria è stata incaricata di effettuare le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a. Il provvedimento non contiene una specifica regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 1, c.p.a.

    Costituisce il fondamento del procedimento per la correzione dell'errore materiale della sentenza.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone alla Segreteria l'effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia sulla specifica istanza di distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario è emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
  • Il difensore è legittimato a proporre l’istanza di correzione relativa all’omessa distrazione delle spese quando, nel corso del giudizio, abbia formulato una specifica richiesta in tal senso.
  • In assenza di dissenso delle altre parti, il giudice può integrare il dispositivo della sentenza mediante l’annotazione della distrazione in favore del difensore antistatario.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

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