L.R. Calabria 1/2018
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale della Calabria il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ne disciplina elezione, incompatibilità, funzioni, organizzazione, relazione annuale e trattamento economico. Prevede copertura finanziaria per il triennio 2018-2020 e per gli anni successivi nei limiti delle risorse disponibili. Vigente dal 29 gennaio 2018.
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in Calabria
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale
La legge della Regione Calabria istituisce presso il Consiglio regionale il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il provvedimento disciplina finalità, ambito soggettivo, modalità di elezione, incompatibilità, funzioni, organizzazione, relazione annuale e profili economico-finanziari dell’ufficio.
Finalità e ambito di tutela
La disciplina è adottata in attuazione dei principi costituzionali e delle fonti internazionali e mira a garantire, promuovere e assicurare il rispetto dei diritti delle persone detenute o comunque private o limitate nella libertà personale, favorendone recupero e reinserimento sociale. L’azione del Garante opera nell’ambito delle competenze regionali e si collega anche al meccanismo nazionale di prevenzione previsto dall’OPCAT.
Rientrano tra i destinatari della tutela:
- le persone ristrette negli istituti penitenziari;
- le persone in esecuzione penale esterna;
- le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto o di fermo;
- le persone sottoposte a misure di prevenzione;
- le persone ricoverate nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza;
- le persone ricoverate in comunità terapeutiche o strutture assimilate;
- le persone presenti nelle strutture sanitarie per trattamento sanitario obbligatorio;
- le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione della libertà personale;
- le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri, secondo le modalità di accesso previste dalla normativa statale richiamata.
Posizione, autonomia e poteri di accesso
Il Garante opera su tutto il territorio regionale in piena autonomia e indipendenza di giudizio, secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità. Non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
Nell’esercizio delle funzioni può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture interessate le informazioni e i documenti necessari, senza pregiudizio per le attività investigative e nel rispetto della legge. Se l’amministrazione non risponde entro trenta giorni, il Garante informa il magistrato di sorveglianza competente.
Ha inoltre diritto di accesso e di visita, senza autorizzazione, alle strutture in cui si trovano i soggetti tutelati e può comunicare con essi; previo avviso e senza danno per indagini in corso, può accedere anche alle camere di sicurezza delle Forze di polizia.
Elezione, durata del mandato e avviso pubblico
Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati; dalla terza votazione, in mancanza del quorum, l’elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati. Dura in carica cinque anni ed è non immediatamente rieleggibile.
Alla scadenza del mandato le funzioni sono prorogate di diritto fino all’insediamento del nuovo organo e comunque per un massimo di sessanta giorni. In prima applicazione l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato entro trenta giorni dalla legge; successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.
Requisiti, ineleggibilità e incompatibilità
Il Garante deve essere scelto tra persone con specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza in ambito giuridico-amministrativo e in materia di diritti umani, oppure tra persone che si siano distinte nell’impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione, offrendo garanzie di probità, indipendenza e obiettività.
Non possono essere candidati o ricoprire la carica:
- coloro che siano ineleggibili o incandidabili alla carica di consigliere regionale ai sensi della normativa statale richiamata;
- i candidati alle elezioni del Consiglio regionale immediatamente precedenti la nomina.
Sono inoltre incompatibili con la carica, tra gli altri:
- parlamentari nazionali ed यूरoei;
- membri del Governo, consiglieri e assessori regionali;
- sindaci, assessori e consiglieri provinciali e comunali;
- sindaco e consiglieri della Città metropolitana;
- dipendenti e amministratori di amministrazioni, enti o società pubbliche, nonché di soggetti che ricevono sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo cessazione delle situazioni da almeno due anni.
L’incompatibilità si estende anche a chi abbia ricoperto tali cariche nei due anni precedenti. Se una causa di incompatibilità emerge o viene accertata dopo l’elezione, il Presidente del Consiglio regionale contesta l’addebito, assegna quindici giorni per osservazioni o rimozione e, se la causa permane, dichiara la decadenza e si procede alla sostituzione entro quarantacinque giorni.
Se dopo l’elezione viene accertata una causa di ineleggibilità, il Consiglio regionale revoca immediatamente la nomina e procede alla sostituzione entro quarantacinque giorni.
Revoca, dimissioni e sostituzione
Il Consiglio regionale può revocare il Garante, con le stesse modalità previste per l’elezione, per gravi e ripetute violazioni di legge. In caso di revoca, dimissioni, morte o impedimento duraturo fisico o psichico, si procede a nuova elezione entro quarantacinque giorni.
Il Garante subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.
Funzioni e compiti
Il Garante svolge una funzione di tutela, impulso e monitoraggio, anche in collaborazione con le amministrazioni statali competenti. In particolare:
- promuove il rispetto dei diritti delle persone private della libertà in materia di salute, qualità della vita, istruzione, assistenza religiosa, formazione professionale, mediazione culturale e linguistica e rapporti con i familiari;
- segnala a organi regionali, enti locali, aziende sanitarie e amministrazioni interessate fattori di rischio o di danno, anche su segnalazione dei diretti interessati, di associazioni o ONG;
- sollecita l’amministrazione competente ad adottare iniziative e raccomandazioni, nel rispetto delle decisioni dell’autorità giudiziaria;
- interviene verso strutture ed enti regionali in caso di omissioni o inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni e, se persistono, propone agli organi di vigilanza le opportune iniziative, inclusi poteri sostitutivi;
- propone interventi amministrativi e legislativi e, su richiesta, esprime pareri;
- supporta l’esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi;
- promuove informazione e iniziative culturali sui diritti delle persone ristrette e la cooperazione con i servizi sociali esterni;
- può sollecitare l’istituzione di una commissione regionale di inchiesta sulle condizioni detentive;
- promuove rapporti di collaborazione con il Garante nazionale e con altri garanti o figure istituzionali analoghe;
- verifica l’idoneità delle strutture pubbliche e private adibite alla custodia o al trattenimento, previo avviso e senza pregiudizio per indagini;
- prende visione, previo consenso anche verbale dell’interessato, degli atti del fascicolo della persona detenuta o privata della libertà e degli atti relativi alle condizioni di detenzione;
- riceve istanze e reclami orali o scritti dei detenuti o internati e, se accerta violazioni o fondatezza delle doglianze, formula rilievi motivati e raccomandazioni;
- trasmette tempestivamente all’autorità giudiziaria le notizie di reato di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
Organizzazione, sede e supporti operativi
La sede è a Reggio Calabria presso il Consiglio regionale; possono essere istituite sedi distaccate in uffici regionali o in locali concessi gratuitamente da pubbliche amministrazioni.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari, sentito il Garante. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante e non ha diritto a indennità di struttura.
Il Garante può avvalersi, nei limiti delle risorse e della disciplina statale applicabile:
- di esperti su specifici temi;
- della collaborazione di associazioni e centri di studio e ricerca sui diritti umani e sulle condizioni detentive;
- della collaborazione di istituzioni analoghe e dei difensori civici, ove istituiti;
- di altre forme di collaborazione utili allo svolgimento delle funzioni.
È previsto un regolamento interno, da trasmettere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d’atto.
Protocolli d’intesa e collaborazione istituzionale
Il Garante promuove accordi e protocolli d’intesa tra Regione Calabria, amministrazioni statali e locali competenti, in particolare con l’amministrazione penitenziaria, nonché con associazioni ed enti attivi nella tutela dei diritti umani e nelle condizioni di detenzione. Tali strumenti servono soprattutto a:
- attivare strumenti informativi e di supporto ai detenuti all’interno degli istituti penitenziari;
- definire forme di collaborazione per agevolare l’esercizio delle funzioni del Garante e l’accesso alle strutture.
Relazione annuale e relazioni specifiche
Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, sui risultati conseguiti e sui provvedimenti normativi e organizzativi ritenuti necessari per migliorare le condizioni di detenzione e i diritti umani nei luoghi di restrizione della libertà.
La relazione è discussa dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla presentazione. Copia è trasmessa ai responsabili delle strutture interessate, ai presidenti dei consigli comunali competenti e a numerose autorità e organismi nazionali e internazionali, tra cui il Garante nazionale, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, gli uffici di sorveglianza, le Corti d’appello calabresi, le Commissioni Giustizia di Camera e Senato e vari organismi del Consiglio d’Europa e dell’ONU.
La relazione è pubblicata integralmente sul BURC e resa consultabile online sul sito del Consiglio regionale. Se necessario e urgente, il Garante può presentare relazioni su questioni specifiche e può essere audito dal Consiglio regionale o dalla Giunta; inoltre presenta una relazione semestrale alla competente commissione consiliare.
Trattamento economico
Al Garante spettano l’indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico regionale. Per le missioni, anche nel territorio regionale, è previsto il rimborso delle spese autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale nei limiti dei fondi assegnati.
Copertura finanziaria
Per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 gli oneri sono quantificati nel limite massimo di 35.564,00 euro e trovano copertura con risorse del Programma 20.03 – Altri Fondi del bilancio 2018-2020, con corrispondente riduzione dello stanziamento e variazioni di bilancio autorizzate alla Giunta. Per le annualità successive la copertura avviene nei limiti delle effettive disponibilità di risorse autonome previste dalle leggi di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul BURC.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 2 feb 2018L.R. Calabria 2/2018
- Legge · 6 feb 2018L.R. Calabria 3/2018
- Legge · 8 feb 2018L.R. Calabria 7/2018
- Legge · 8 feb 2018L.R. Calabria 6/2018
- Legge · 8 feb 2018L.R. Calabria 5/2018
- Legge · 8 feb 2018L.R. Calabria 4/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →