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Legge

L.R. Calabria 5/2018

Norme in materia di artigianato.

Normativa regionaleL.R. Calabria 5/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 5/2018 disciplina imprenditore e impresa artigiana, Albo delle imprese artigiane, sanzioni, ORAC, CATA e interventi di sostegno, con norme specifiche su artigianato artistico, maestro artigiano e bottega-scuola. Gli oneri sono coperti solo per il triennio 2018-2020; sono abrogate le precedenti leggi regionali di settore.

Disciplina organica dell'artigianato in Calabria

Disciplina organica dell’artigianato in Calabria

La legge detta la disciplina regionale unitaria dell’artigianato in Calabria, in attuazione dei principi costituzionali e della legge quadro statale, con finalità di tutela, sviluppo, valorizzazione e sostegno competitivo del comparto. Regola requisiti soggettivi e oggettivi, iscrizione all’albo, organismi di supporto, incentivi e tutele specifiche per l’artigianato artistico e tradizionale.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione Calabria promuove la crescita competitiva, l’innovazione, la valorizzazione delle produzioni artigiane e la tutela dei mestieri e dei talenti, nel rispetto della libertà di iniziativa economica. La legge si applica all’imprenditore artigiano e all’impresa artigiana e riconosce alle associazioni di categoria un ruolo centrale per lo sviluppo delle politiche di settore.

Definizioni e requisiti dell’impresa artigiana

Sono definiti i concetti di artigiano, impresa artigiana, associazioni di categoria artigiane, Albo imprese artigiane, ORAC, CATA e Confidi/Cofidi. L’impresa artigiana deve essere organizzata con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore artigiano, eventualmente con familiari, soci e dipendenti, purché il lavoro prevalga sul capitale. È ammessa in forma individuale o in alcune forme societarie/cooperative, con requisiti stringenti sulla presenza dei soggetti qualificati.

Attività esercitabili, limiti e continuità d’impresa

L’imprenditore artigiano deve possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi statali o regionali per le attività che lo impongono. Sono escluse dall’oggetto dell’impresa artigiana le attività agricole, commerciali, di intermediazione e di somministrazione al pubblico, salvo che siano strumentali, accessorie o complementari. La Regione può individuare con decreto nuove attività, anche emergenti, rientranti nell’artigianato. In casi di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione l’impresa può mantenere l’iscrizione per massimo cinque anni o fino alla maggiore età dei figli minorenni; per gravi motivi di salute dell’imprenditore è possibile la sospensione degli elenchi previdenziali fino a dodici mesi.

Svolgimento dell’attività e utilizzazione dei locali

L’attività può essere svolta in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di un socio lavorante, in altra sede concordata con il committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. L’impresa può vendere beni di produzione propria nei locali di produzione o contigui; in tali casi non si applicano le norme commerciali sull’esercizio di attività commerciali, intermediazione e orario di vendita. È ammessa la somministrazione di alimenti e bevande nei locali di produzione e adiacenti solo come attività strumentale e accessoria, senza servizio assistito e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Consorzi e società consortili

I consorzi e le società consortili, anche cooperative, con partecipazione di imprese artigiane e di altri soggetti entro il limite di un terzo, sono iscritti in una sezione separata dell’albo se le imprese artigiane detengono la maggioranza negli organi deliberanti. Devono comunicare annualmente alla CCIAA cessazioni e modifiche delle imprese associate e la cessazione del consorzio o della società consortile. Se regolarmente iscritti possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese artigiane e usare denominazioni con riferimenti all’artigianato.

Albo delle imprese artigiane e procedura di iscrizione

È istituito l’Albo delle imprese artigiane della Regione Calabria, articolato in sezioni provinciali, con iscrizione obbligatoria per le imprese in possesso dei requisiti. Le funzioni amministrative di iscrizione, modifica e cancellazione sono delegate alle CCIAA, mentre la Regione svolge funzioni di coordinamento ed è titolare delle informazioni contenute nell’albo. L’iscrizione ha efficacia costitutiva ed è condizione per le agevolazioni pubbliche e per l’uso di segni distintivi che richiamino l’artigianato.

Procedura telematica, effetti e controlli

L’adempimento avviene tramite comunicazione unica telematica al Registro imprese; se non servono autorizzazioni, la qualifica si acquisisce immediatamente con l’invio al SUAP e l’iscrizione decorre dalla data di presentazione. Se sono necessari atti espressi, la domanda va presentata al SUAP del Comune competente. Le CCIAA possono fare controlli e accertamenti, anche in loco, e adottare provvedimenti d’ufficio di cancellazione o variazione entro 30 giorni, con sospensione di 30 giorni per integrazioni. I provvedimenti vanno comunicati entro 7 giorni. La Regione può esercitare controlli e stipulare protocolli di monitoraggio con CCIAA, Unioncamere e associazioni.

Comunicazioni al Registro imprese, ricorsi e sanzioni

Le imprese iscritte devono comunicare entro 30 giorni le modifiche dello stato di fatto o di diritto, la sospensione e la cessazione dell’attività. Avverso i provvedimenti della CCIAA è ammesso ricorso amministrativo alla Regione entro 30 giorni; il ricorso contro la cancellazione ha efficacia sospensiva. La Regione decide entro 60 giorni, previo parere ORAC, e le CCIAA eseguono le decisioni entro 30 giorni. Sono previste sanzioni amministrative per uso illegittimo del riferimento all’artigianato, omessa iscrizione o tardive comunicazioni, con importi differenziati per imprese individuali e societarie.

Controlli, riscossione sanzioni e destinazione delle somme

Le funzioni di verifica e applicazione delle sanzioni sono trasferite alle CCIAA, che operano secondo la legge n. 689/1981 e con la collaborazione dei comuni. Le somme riscosse sono destinate fino al 30% a CCIAA e comuni per l’attività istruttoria; la parte restante finanzia iniziative per la promozione e lo sviluppo dell’artigianato. Le CCIAA trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sulle infrazioni e una sulle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.

ORAC: composizione, durata e funzioni

L’Osservatorio regionale per l’artigianato calabrese ha sede presso il dipartimento competente ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale. Ne fanno parte il dirigente regionale competente o suo delegato, esperti designati dalle associazioni di categoria e un rappresentante dell’Ente bilaterale. Dura in carica tre anni, opera a titolo gratuito e svolge funzioni consultive, di studio, monitoraggio, proposta e parere sui ricorsi, sulla formazione, sul riconoscimento del maestro artigiano, delle botteghe-scuola e del contrassegno di origine e qualità.

Sostegno alle associazioni di categoria

La Regione finanzia attività di divulgazione dell’associazionismo, promozione, assistenza e sviluppo delle imprese artigiane tramite contributi alle associazioni di categoria. La domanda va presentata entro il 31 marzo di ogni anno con relazione tecnica e rendicontazione delle spese riferite all’anno precedente. Il contributo è ripartito in parte uguale e in parte secondo la rappresentatività desunta dagli abbinati INPS dell’anno precedente. Eventuali residui sono ripartiti entro l’esercizio finanziario tra le associazioni richiedenti, nei limiti delle somme stanziate.

CATA: istituzione, autorizzazione e funzioni

Sono istituiti i Centri di assistenza tecnica per l’artigianato, accreditati presso la Regione, per assistere le imprese nella costituzione e nell’ammodernamento. Possono esserne componenti associazioni di categoria, enti di formazione, agenzie per il lavoro, confidi, enti di sviluppo, istituti di credito, società finanziarie ed enti bilaterali. L’autorizzazione è rilasciata con decreto dirigenziale previa istruttoria e può decadere o essere revocata per perdita dei requisiti, violazioni lavoristiche, gravi violazioni settoriali o inosservanza degli obblighi di legge. I CATA svolgono attività di assistenza tecnica, formazione, accesso ai finanziamenti, sicurezza, qualità, internazionalizzazione, innovazione, ricambio generazionale e promozione di reti e aggregazioni d’impresa.

Interventi regionali di sostegno

La Regione può sostenere la nascita, qualificazione, sviluppo, competitività e occupazione del sistema artigiano con interventi singoli o piani anche triennali. Gli interventi possono riguardare innovazione tecnologica e gestionale, ricerca, informazione, formazione, marchi collettivi regionali per l’artigianato artistico, aree attrezzate e infrastrutture, accesso al credito, cooperative di garanzia, reti di imprese, filiere e cluster, incubatori, processi di internazionalizzazione, continuità aziendale, passaggio generazionale, start-up, sostenibilità ambientale, alternanza scuola-lavoro e insediamenti nei centri storici.

Manifattura innovativa e spazi di lavoro

La Regione riconosce il valore del “valore artigiano” e della manifattura innovativa e ne promuove l’integrazione con tecnologia e nuovi saperi. Tramite accordi con comuni ed enti del sistema regionale o nazionale, favorisce spazi aperti, imprese diffuse e nuovi luoghi di lavoro e socializzazione, anche attraverso la riqualificazione di aree industriali dismesse e processi di trasformazione urbana. Gli immobili destinati alle imprese possono essere concessi in comodato gratuito secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

Artigianato artistico, tradizionale e abbigliamento su misura

Sono definite come produzioni artigianali artistiche e tradizionali le creazioni di elevato valore estetico, le lavorazioni con tecniche manuali e alto contenuto professionale e le attività di restauro di beni di interesse artistico o storico-culturale. La legge tutela, tra gli altri, i settori della ceramica, legno, ferro, tessitura, ricamo, sartoria, oreficeria, strumenti musicali, pietre e marmi, pasticceria e gelateria. Il dipartimento competente può individuare ulteriori settori, anche su proposta dell’ORAC.

Riconoscimento di impresa artigiana artistica, maestro artigiano e bottega-scuola

Le imprese operanti da almeno tre anni nei settori tutelati possono chiedere il riconoscimento di impresa artigiana artistica, ottenendo il contrassegno di origine e qualità. Il titolo di Maestro artigiano è attribuito al titolare o socio lavoratore del settore artistico o tradizionale che abbia almeno dieci anni di anzianità professionale, adeguata capacità professionale e attitudine all’insegnamento; il procedimento prevede domanda, parere ORAC entro 60 giorni e decreto entro i successivi 30 giorni. Le botteghe-scuola sono imprese guidate da un maestro artigiano, riconosciute dalla Regione su proposta ORAC, e svolgono formazione pratica secondo modalità regionali, con qualifica finale per gli allievi dopo esame teorico-pratico.

Contrassegno di origine e qualità e albo speciale

Alle imprese dei settori dell’artigianato artistico-tradizionale può essere attribuito il contrassegno di origine e qualità della Regione Calabria, recante la dicitura regionale, il tipo di lavorazione, la zona di produzione e le caratteristiche tecnico-tradizionali. La domanda va corredata da iscrizione all’Albo e relazione tecnica sulle produzioni; il dipartimento concede l’uso del contrassegno su proposta ORAC e può effettuare controlli a campione, diffida, sospensione e revoca. Le imprese in possesso del contrassegno sono iscritte in un albo regionale speciale; la revoca comporta cancellazione automatica.

Sistema informativo, copertura finanziaria e abrogazioni

La Regione coordina i sistemi informativi relativi al comparto per garantire massima informazione e trasparenza, rendendo pubblici i dati raccolti. Gli oneri della legge sono coperti nei limiti di 140.000 euro per il 2018 e 50.000 euro per il 2019 e 2020, con risorse della Missione 14, Programma 01, e per gli anni successivi nei limiti delle disponibilità di bilancio. Sono abrogate varie leggi regionali precedenti in materia di credito, artigianato, tutela dell’artigianato artistico e norme collegate.

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