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Legge

L.R. Calabria 4/2018

Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi

Normativa regionaleL.R. Calabria 4/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Calabria n. 35/2015 sul trasporto pubblico locale, intervenendo su monitoraggio ambientale, governance, funzioni dell’ART-CAL, criteri tariffari, finanziamento degli organismi e norme transitorie. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 12 febbraio 2018 e produce effetti solo per la Regione Calabria.

Modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico locale e dell’ART-CAL

Modifiche alla disciplina del trasporto pubblico locale e dell’ART-CAL

La legge regionale Calabria 8 febbraio 2018, n. 4 interviene in modo puntuale sulla l.r. 31 dicembre 2015, n. 35, ridefinendo alcuni profili organizzativi, funzionali e finanziari dell’assetto regionale del trasporto pubblico locale. Le modifiche riguardano in particolare l’ART-CAL, i meccanismi di programmazione e alcune regole di copertura economica.

Monitoraggio ambientale e parametri di servizio

Viene ampliato il contenuto dei compiti connessi alla programmazione del trasporto pubblico locale, prevedendo che siano acquisiti i dati sul monitoraggio dell’inquinamento atmosferico effettuato da ARPACAL, con particolare riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nel rispetto dei criteri del d.lgs. n. 155/2010.

Sul piano degli standard quantitativi, una delle percentuali previste dalla disciplina regionale è ridotta dal 16% al 12%, incidendo sul parametro di riferimento già stabilito dalla legge del 2015.

Organizzazione, organi e funzioni dell’ART-CAL

La riforma dettaglia in modo più preciso il funzionamento interno dell’ART-CAL e la distribuzione delle competenze tra organi politici e dirigenza.

Il Comitato istituzionale è rafforzato nella sua funzione di indirizzo politico-amministrativo: definisce obiettivi e programmi, adotta gli atti riconducibili a tale funzione, verifica la rispondenza dell’attività amministrativa e gestionale agli indirizzi impartiti e determina in ogni caso gli aspetti relativi a qualità, quantità e modalità di espletamento dei servizi.

Per i vertici dell’ente:

  • il Presidente è espressamente incluso nella disciplina delle incompatibilità/esclusioni richiamate dalla norma modificata;
  • al Presidente spetta un’indennità di carica pari ai due terzi delle indennità dei componenti della Giunta regionale;
  • il Presidente può nominare un Vicepresidente tra i componenti del Comitato istituzionale, con funzioni vicarie, la cui nomina produce effetti nei limiti della durata del mandato presidenziale e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato, salvo revoca anticipata;
  • la designazione e le elezioni previste per alcune cariche avvengono in Assemblea, contestualmente alle elezioni di altre cariche, quando ne ricorrano le circostanze.

La dirigenza dell’ART-CAL riceve una disciplina più analitica:

  • ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’ente verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con autonomi poteri di spesa, organizzazione e controllo;
  • essi rispondono in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei risultati;
  • al Direttore sono riservate l’attuazione degli atti del Comitato istituzionale, l’istruttoria delle delibere, l’attestazione di legittimità e regolarità amministrativa e contabile, le determinazioni sulle liti e sulle transazioni, nonché compiti in materia di prevenzione della corruzione e monitoraggio delle attività a più elevato rischio.

Il Direttore e l’eventuale Vicedirettore sono nominati con atto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del Presidente dell’ART-CAL, preferibilmente tra i dirigenti del ruolo della Giunta regionale, previa pubblicazione di avviso. Gli incarichi durano quattro anni e possono essere prorogati una sola volta. Il dirigente regionale nominato è collocato in distacco funzionale presso l’ART-CAL; in mancanza di un dirigente regionale si applica la procedura dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001. Se entrambe le cariche sono vacanti, le funzioni di Direttore possono essere affidate in reggenza a un dirigente regionale con deliberazione della Giunta.

Il trattamento economico del Direttore, anche in distacco funzionale, e del Vicedirettore è equiparato, nella misura massima, a quello dei dirigenti di settore della Giunta regionale; al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20%.

L’ART-CAL può avvalersi di personale proprio, ma anche di personale della Regione, dei suoi enti strumentali e degli enti locali, in distacco funzionale anche parziale. Ai funzionari può essere delegata l’adozione di atti di mero accertamento, vincolati o meramente esecutivi. Per il Nucleo ispettivo è prevista l’utilizzazione anche di personale dell’ART-CAL. Il riferimento al “Segretario generale” viene sostituito con quello al “Direttore”.

Regole su deleghe, patrocinio e limiti economici

Tra le funzioni ulteriori del Direttore viene inclusa la segnalazione della necessità di incrementare, ove ricorrano le circostanze, le percentuali previste dalla legge. È inoltre previsto che l’ART-CAL possa avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura regionale secondo la disciplina richiamata.

La misura di una percentuale economica prevista dalla disciplina dell’ART-CAL viene elevata dal 20% al 40% e un’ulteriore percentuale passa dal 64% al 48%.

Viene anche stabilito che, quale ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, all’ART-CAL non si applicano le disposizioni richiamate della l.r. n. 69/2012.

Criteri tariffari e individuazione dei servizi

La legge precisa che i servizi da individuare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere non vincolante del Comitato della mobilità e dell’ART-CAL. Inoltre, nella disciplina tariffaria si chiarisce che le tariffe operano ferme restando le limitazioni necessarie a non compromettere l’equilibrio economico dei contratti di servizio.

Per alcuni corrispettivi si sostituisce il riferimento “al prezzo” con quello “in base al valore”.

Finanziamento degli organismi regionali e copertura delle spese

Le risorse per il funzionamento dell’ART-CAL, dell’Agenzia regionale reti e mobilità e dell’Osservatorio della mobilità sono rideterminate e garantite attraverso tre canali, ciascuno nella misura dello 0,8%:

  • della spesa corrente per i servizi a carico del bilancio regionale;
  • dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale, secondo l’ultimo Programma pluriennale approvato prima della redazione del bilancio di previsione, oppure, in mancanza, secondo l’ultimo dato dell’Osservatorio nazionale;
  • delle somme trasferite dagli enti locali all’ART-CAL per la spesa corrente per i servizi.

Le aliquote previste per l’ART-CAL si applicano con riferimento alle effettive competenze, anche tenendo conto della disciplina transitoria sulla delega. La Giunta regionale può inoltre autorizzare l’utilizzo delle economie di spesa per finanziare ulteriori servizi di trasporto pubblico locale.

Regime transitorio e operatività prima della costituzione dell’Agenzia regionale reti e mobilità

Fino alla costituzione dell’Agenzia regionale reti e mobilità, viene consentito che, se l’ART-CAL svolge direttamente le funzioni in sostituzione della delega prevista dalla legge, possa essere impiegata una quota parte delle spese di funzionamento destinate all’Agenzia. Tale quota deve essere determinata in proporzione alle attività amministrative effettivamente svolte.

In tali casi devono essere adottate misure organizzative idonee a garantire la separazione delle funzioni, in coerenza con la disciplina statale richiamata.

Inoltre, nella fase in cui non siano ancora costituiti gli organi dell’ART-CAL, viene escluso il revisore dei conti dalla disciplina relativa alla loro costituzione.

Copertura finanziaria ed efficacia

Gli oneri derivanti dalla legge sono quantificati in 596.951,67 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, con copertura a valere sulle risorse della Missione 10, Programma 02 del bilancio 2018-2020. Per le annualità successive la copertura è demandata alle effettive disponibilità di risorse autonome previste dalle leggi di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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