L.R. Calabria 7/2018
Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria il sostegno alle associazioni dei consumatori, istituisce il CRCU e l’Osservatorio regionale prezzi e attività produttive, regola l’elenco regionale delle associazioni e i contributi per programmi di educazione, informazione e tutela. Le norme finanziarie erano riferite in origine al triennio 2018-2020; l’elenco transitorio del regolamento 2005 valeva solo per 12 mesi dall’entrata in vigore.
Tutela dei consumatori e degli utenti in Calabria
Tutela dei consumatori e degli utenti in Calabria
La legge regionale Calabria n. 7/2018 definisce un quadro organico di tutela dei consumatori e degli utenti, affiancando strumenti di consultazione, supporto alle associazioni e monitoraggio dei prezzi e dei servizi. La disciplina è stata poi aggiornata nel 2024 su alcuni requisiti dell’elenco regionale delle associazioni.
Finalità e obiettivi
La Regione Calabria promuove la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini in quanto consumatori e utenti di beni e servizi, nel rispetto della normativa costituzionale e comunitaria e nell’ambito della programmazione strategica regionale. Gli obiettivi riguardano in particolare:
- tutela e promozione della salute;
- tutela e promozione della sicurezza e qualità di prodotti e servizi;
- corretta informazione ed educazione al consumo;
- sviluppo dell’associazionismo dei consumatori e utenti, nel rispetto della sua autonomia;
- collaborazione con le autonomie locali;
- azioni coordinate tra i diversi soggetti coinvolti;
- accesso ai servizi pubblici a costi e standard idonei a garantire qualità, efficienza, efficacia ed equità;
- informazione e accesso gratuito agli atti pubblici, oltre alla partecipazione ai procedimenti amministrativi nei limiti della normativa vigente. Per la definizione di consumatore, utente e associazioni si rinvia al Codice del consumo.
Sostegno alle associazioni dei consumatori e degli utenti
La Regione sostiene le associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità esclusiva la tutela dei consumatori e degli utenti e che risultino iscritte nell’elenco regionale. La legge valorizza anche la collaborazione tra associazioni e pubbliche amministrazioni per migliorare qualità ed efficienza dei servizi pubblici.
Comitato regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU)
È istituito il CRCU, organismo di supporto della Regione per il perseguimento delle finalità della legge. Il Comitato:
- esprime pareri su atti di programmazione e proposte di legge che incidano sugli interessi di consumatori e utenti;
- propone studi, ricerche, indagini e altre iniziative sulle problematiche del consumo e della qualità dei servizi;
- formula proposte di collaborazione con organismi regionali, nazionali ed europei;
- esprime pareri sui programmi di finanziamento previsti per le associazioni;
- trasmette al Presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
Composizione, durata e funzionamento del CRCU
Il CRCU ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive ed è composto da:
- assessore regionale alle attività produttive, o suo delegato, che lo presiede;
- dirigente generale del dipartimento competente, o suo delegato;
- un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nell’elenco regionale;
- un rappresentante di Unioncamere Calabria;
- un rappresentante di Anci Calabria.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, e resta in carica per la durata della legislatura. Va rinnovato entro 60 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale. Entro 60 giorni dall’insediamento adotta un regolamento di funzionamento, che definisce anche i criteri di accesso ai programmi di cui all’articolo 6.
Sono previsti un Presidente e un Vicepresidente. Il Presidente rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni, fissa l’ordine del giorno, sottoscrive gli atti e cura il rapporto annuale; il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Possono essere invitati esperti. Se cambiano le associazioni iscritte nell’elenco regionale, il Presidente della Giunta regionale aggiorna la composizione del Comitato. Non sono previsti compensi né rimborsi spese per componenti ed esperti.
Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti
Presso il dipartimento competente è istituito l’elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti. Possono iscriversi le associazioni senza fini di lucro costituite da almeno tre anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata, con statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela di consumatori e utenti e con ordinamento democratico.
Per l’iscrizione sono richiesti requisiti di rappresentatività, struttura territoriale, continuità dell’attività e affidabilità soggettiva. In sintesi, la legge richiede:
- un numero di iscritti non inferiore allo 0,4 per mille della popolazione calabrese, risultante da un elenco regionale proprio;
- un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con evidenza delle quote versate dagli associati in Calabria e tenuta regolare dei libri contabili;
- almeno tre sportelli, di cui uno sede regionale, distribuiti in almeno tre province o nella città metropolitana della Calabria, non collocati in immobili adibiti a civile abitazione, riconoscibili dall’esterno e operativi per assistenza, informazioni, tutela e gestione delle pratiche;
- apertura degli sportelli secondo requisiti minimi stabiliti dal regolamento di funzionamento e pubblicati anche sul sito internet dell’associazione;
- svolgimento continuativo di attività sul territorio regionale da almeno tre anni, documentata da statuto regionale o nazionale, apertura dei tre sportelli da almeno tre anni e documentazione di iniziative e bilanci degli ultimi tre anni;
- assenza di condanne passate in giudicato per i rappresentanti legali e assenza della qualità di imprenditori o amministratori di imprese operanti negli stessi settori dell’associazione.
Le associazioni iscritte non possono svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale di beni o servizi di terzi né avere connessioni di interessi con imprese di produzione o distribuzione. La perdita di uno dei requisiti comporta la cancellazione dall’elenco. La Giunta regionale disciplina con proprio atto criteri e modalità per verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti.
Nel 2024 sono stati inaspriti/precisati alcuni requisiti: è stato richiesto che gli sportelli siano dislocati in almeno tre province o nella città metropolitana e che l’apertura sia regolata da requisiti minimi più puntuali; inoltre la documentazione sull’attività continuativa deve riferirsi espressamente alla presenza di tre sportelli in tre province o nella città metropolitana da almeno tre anni.
Contributi e programmi di attività
Per conseguire le finalità della legge, la Regione concede contributi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alle associazioni iscritte nell’elenco regionale. I contributi servono a sostenere l’attività degli sportelli e il loro funzionamento per programmi di educazione, assistenza nelle controversie, formazione, informazione e tutela dei consumatori e utenti.
La Giunta regionale approva i programmi previo parere del CRCU. L’utilizzo dei fondi e i rapporti con le associazioni sono regolati da apposite convenzioni. La Giunta definisce anche criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi.
Le associazioni interessate possono presentare domanda entro 60 giorni dall’approvazione dei programmi, allegando progetti o iniziative e il relativo piano economico-finanziario. Il dipartimento competente forma la graduatoria, previa istruttoria della struttura regionale competente e secondo i criteri stabiliti, individuando poi i beneficiari. La relazione annuale del CRCU deve dare conto anche di queste attività.
Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive
È istituito l’Osservatorio regionale dei prezzi e delle attività produttive, in coerenza con gli obiettivi e le metodologie dell’Osservatorio nazionale presso il Ministero dello sviluppo economico. L’Osservatorio:
- esamina l’andamento generale dei prezzi, delle tariffe e dei servizi e propone iniziative alla Giunta per la difesa dei consumatori;
- organizza ed elabora i dati sugli andamenti dei prezzi e delle attività produttive regionali;
- effettua prove comparate su standard qualitativi e prezzi;
- predispone annualmente un rapporto da pubblicare sul sito istituzionale regionale, con le risultanze delle osservazioni nei settori turismo, industria manifatturiera, artigianato, servizi e commercio.
L’Osservatorio può avvalersi della collaborazione di camere di commercio, aziende sanitarie, laboratori autorizzati e ARPACAL, anche per analisi chimiche o chimico-fisiche ai fini delle normative su alimenti, bevande, scarichi idrici e inquinamento atmosferico. Svolge attività di trattamento dati per finalità di pubblico interesse ed ha sede presso il dipartimento regionale competente in materia di attività produttive.
Norma transitoria
Le iscrizioni delle associazioni nell’elenco previsto dal previgente regolamento regionale 10 maggio 2005, n. 4 hanno efficacia solo per 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Entro tale termine le associazioni dovevano richiedere l’iscrizione nel nuovo elenco regionale secondo le regole della legge stessa.
Aspetti finanziari
Per il 2018 e per le annualità 2019 e 2020 gli oneri sono stati quantificati in massimo 100.000 euro annui, coperti mediante il fondo speciale previsto nel bilancio 2018-2020. Per le annualità successive la copertura è demandata alle effettive disponibilità di risorse autonome previste dalla legge di bilancio. La Giunta era autorizzata a effettuare le variazioni di bilancio necessarie.
Abrogazioni
Dalla data di entrata in vigore della legge sono stati abrogati il regolamento regionale 10 maggio 2005, n. 4 e il regolamento regionale 5 ottobre 2006, n. 1, entrambi relativi alla precedente disciplina dei consumatori, degli utenti e dell’Osservatorio.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 8 feb 2018L.R. Calabria 4/2018
- Legge · 8 feb 2018L.R. Calabria 5/2018
- Legge · 8 feb 2018L.R. Calabria 6/2018
- Legge · 6 feb 2018L.R. Calabria 3/2018
- Legge · 2 feb 2018L.R. Calabria 2/2018
- Legge · 29 gen 2018L.R. Calabria 1/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →